Allegato A
Seduta n. 870 del 1/3/2001


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PROPOSTA DI LEGGE MENIA: CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DEGLI INFOIBATI (1563) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: DI BISCEGLIE (6724)

(A.C. 1563 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1563 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ed in loro mancanza ai congiunti fino al quarto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, è concessa, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma.
2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazioni e prigionia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 2. Moroni.

Al comma 1, sostituire le parole: soppressi e infoibati con le seguenti: vittime inermi di uccisioni, in qualsiasi modo perpetrate.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il primo periodo.
1. 7. Moroni.

Al comma 1, sostituire le parole: soppressi e infoibati con le seguenti: vittime innocenti di uccisioni, in qualsiasi modo perpetrate.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il primo periodo.
1. 8. Moroni.

Sopprimere il comma 2.
1. 4. Moroni.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: escludendo quelli che sono caduti in combattimento.
1. 11. La Commissione.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
3. Agli infoibati sono assimilate anche le vittime delle persecuzioni subite dagli italiani


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residenti fino al 5 gennaio 1956 nei territori delle province di Pola, Fiume e Zara passati alla sovranità e alla amministrazione della Repubblica federativa di Jugoslavia. Non sono ricompresi per il riconoscimento i congiunti dei caduti in combattimento nonché, fra gli appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre di azione protagoniste dei pogrom anti ebraici di Trieste del 1941 e del 1943, quelli che, secondo gli accertamenti compiuti dalla commissione di cui all'articolo 3, tennero un comportamento efferato contro i combattenti della guerra di liberazione, contro i perseguitati politici e razziali dei regimi fascista e nazista e contro la popolazione civile.
1. 6. (Nuova formulazione) . Di Bisceglie.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Agli infoibati sono assimilate anche le vittime delle persecuzioni subite dagli italiani residenti fino al 5 gennaio 1956 nei territori delle province di Pola, Fiume e Zara passati alla sovranità o all'amministrazione jugoslava. Dal riconoscimento sono esclusi i caduti in combattimento e gli appartenenti e collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro i combattenti della guerra di liberazione e la popolazione civile, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il Centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre d'azione protagoniste dei pogrom antiebraici di Trieste del 1941 e del 1943, e simili.
1. 10. Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento, coloro che sono stati soppressi mentre facevano parte di formazioni indossanti divisa o insegne tedesche e comunque gli appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro la popolazione civile e gli antifascisti e/o praticarono la delazione ai danni di resistenti e di cittadini di origine ebraica.
1. 9. Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento, coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano parte di formazioni indossanti divisa o insegne tedesche e comunque gli appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro gli antifascisti e la popolazione civile e/o praticarono la delazione ai danni di resistenti e dei cittadini di origine ebraica.
1. 5. Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento e gli appartenenti e collaboratori di organi e formazioni che tennero un comportamento efferato contro gli antifascisti e la popolazione civile, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il Centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre d'azione protagoniste dei pogrom antiebraici di Trieste del 1941 e del 1943.
1. 1. Di Bisceglie, Moroni, Ruffino.