![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Ferrari n. 3-06221 (vedi l'allegato A - Interpellanze e interrogazioni sezione 2).
GRAZIA LABATE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Presidente, a seguito dell'insorgenza di alcuni casi clinici sospetti di influenza aviaria nell'agosto ultimo scorso presso alcuni allevamenti agricoli della bassa veronese, si è pervenuti ad isolare nuovamente un virus influenzale aviario del tipo H7N1, a bassa patogenicità.
PRESIDENTE. L'onorevole Ferrari ha facoltà di replicare.
FRANCESCO FERRARI. Sono soddisfatto della risposta. Credo che il lavoro svolto in questi mesi abbia dimostrato la
capacità della nostra sanità e la salubrità del pollame. Vorrei dire al sottosegretario che gli indennizzi sono stati tutti pagati, in base alla legge n. 218. L'unica cosa che è mancata è stato il rimborso dei danni indiretti. Infatti, si è registrato un fermo di sei, sette o otto mesi al quale non ha corrisposto neanche il rimborso di una lira. Si dà la colpa alle regioni, ma le regioni danno la colpa al Governo e il Governo dà la colpa alle regioni. I produttori non hanno preso neanche una lira a questo titolo.
Il sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.
L'alta densità di allevamenti nella zona colpita, associata alle note caratteristiche di diffusibilità dei virus influenzali, ne ha determinato una rapida diffusione, analogamente a quanto si era verificato nella seconda metà del 1999 per il virus ad alta patogenicità. Al fine di evitare il ripetersi della ben nota epidemia di influenza che ha causato ingentissimi danni all'avicoltura nazionale, il Ministero della sanità ha prontamente predisposto in data 28 settembre 2000 un decreto ministeriale imponendo l'obbligo di abbattimento dei volatili infetti o contaminati da virus influenzale a bassa patogenicità e autorizzandone allo stesso tempo l'attuazione di specifici piani di depopolamento nei comuni colpiti. Tale decreto ha inoltre previsto l'indennizzo dei volatili abbattuti secondo quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218. Tenuto conto della particolarità produttiva della zona interessata è stata disposta ad integrazione delle misure sopra citate l'attuazione di misure preventive quali il rafforzamento delle misure di biosicurezza e un piano di vaccinazione avvalendosi di un vaccino eterologo H7N3 reso disponibile da una ditta francese e valido anche nei confronti del ceppo H7N1. Si soggiunge infine che le predisposte misure quali l'abbattimento degli animali colpiti da virus a bassa patogenicità e l'attuazione di un piano di vaccinazione, oltre ad impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria costituiscono delle novità assolute nella politica di prevenzione ed eradicazione dell'influenza stessa fin qui adottata dai paesi dell'Unione europea e hanno anticipato misure che in futuro verranno previste dalle direttive comunitarie in materia a seguito delle discussioni che già nei comitati tecnici e scientifici in ambito UE si stanno avviando per predisporre le misure suindicate.
L'altra cosa interessante che devo sottolineare è che è stata compiuta un'operazione che riguarda i vaccini. Si tratta di una ricerca molto importante che ha permesso, in zone limitate, di far lavorare i produttori del settore avicolo dando nel contempo garanzie ai consumatori che questi vaccini non sono pericolosi, come lo erano quelli usati in precedenza. Credo che l'Istituto superiore di sanità abbia svolto un ottimo lavoro e lo vorrei ringraziare poiché ho seguito la vicenda di persona sia a livello ministeriale che a livello parlamentare. Devo ringraziare anche il Governo per il lavoro svolto.
Sarebbe opportuno comunque prevedere qualche misura per indennizzare i produttori che hanno subito danni indiretti, soprattutto quelle aziende che sono rimaste ferme. Ringrazio il sottosegretario.


