(Sezione 4 - Applicazione della normativa comunitaria in materia di utilizzo del latte)
D) Interrogazione:
DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO. - Ai Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
le normative della Comunità europea fissano precisi requisiti igienico-sanitari minimi per le stalle, il latte, i prodotti al latte crudo e gli stabilimenti di trasformazione;
le regole generali prevedono che quando il latte ed i suoi derivati non rispondono ai requisiti previsti dalla legislazione comunitaria debbono essere destinati ad uso zootecnico;
è peraltro concessa deroga a tali rigorose prescrizioni per la produzione di formaggi a lunga stagionatura;
la legislazione comunitaria, peraltro, prescrive la destinazione ad uso zootecnico delle panne del siero e della ricotta ricavati dalla produzione di formaggi a lunga maturazione prodotti con deroga ai requisiti igienici del latte e/o degli impianti;
il nostro Paese, in palese e nettissimo contrasto con la direttiva europea n. 92/46, ha concesso, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997
Pag. 8
n. 54 la possibilità di utilizzare queste panne per la produzione di burro attraverso la disposizione di cui all'articolo 9, comma secondo;
fra l'altro, incredibilmente, il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997 in premessa porta la dizione «Vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992», con un esplicito richiamo alla direttiva che, nel corpo del decreto, viene disattesa palesemente;
appare evidente che tale deroga, in forza dei princìpi generali, deve trovare disapplicazione in quanto del tutto contraria al dettato della legge comunitaria;
al contrario, invece, un quantitativo sempre maggiore di panne da affioramento viene riutilizzato in modo più remunerativo, ancorché in violazione della stessa normativa italiana, certamente più permissiva di quella comunitaria;
a ciò si perviene attraverso l'ausilio di sistemi fraudolenti consistenti nell'aggiungere le panne di affioramento direttamente al latte destinato alla produzione di tome, robiole ed altri formaggi molli e nello scremare le panne per ottenere latte da destinare alla produzione di formaggi molli e panna concentrata da vendere in confezioni o da utilizzare per produrre, a sua volta, mascarpone;
il ministero della sanità, all'esito dei controlli effettuati recentemente nel nostro Paese da ispettori sanitari Cee, ha affermato che la quasi totalità del latte italiano non conforme viene trasformato in grana padano Dop e in parmigiano reggiano Dop;
i formaggi Dop, in forza della legge vigente, sono sottoposti a controllo di un ente certificatore la cui caratteristica dovrebbe essere l'imparzialità ed il cui compito istituzionale è quello di accertare, tramite controlli, che il produttore rispetti il disciplinare e le disposizioni sanitarie vigenti anche in materia di stalle e di latte;
l'ente certificatore, nominato dal consorzio del grana padano, impone l'utilizzo di macchinari in rame, non conformi alle disposizioni vigenti, perché cedono al formaggio ed al siero sali velenosi di rame;
la conseguenza di tale incredibile modus operandi è che la maggior parte del grana oggi in commercio è contaminato da metalli pesanti (rame);
alcune regioni, come il Piemonte, hanno privilegiato, per il pagamento del latte, la qualità ed il rispetto dei parametri igienico-sanitari, sostenendo anzi i caseifici che hanno volontariamente deciso di utilizzare esclusivamente latte di ottima qualità, adottando una deliberazione della giunta che stabilisce che il grana padano così come viene prodotto da oltre 25 anni dai caseifici dislocati nelle zone di Torino e di Cuneo è un prodotto Dop tradizionale;
va ricordato che questi caseifici producono in stabilimenti le cui attrezzature garantiscono un prodotto esente da contaminazioni;
il consumatore che acquista formaggi Dop ha il diritto di sapere con quale latte è fabbricato il prodotto che si accinge ad acquistare;
è assolutamente certo che il disciplinare di produzione del formaggio grana padano non risulta conforme alle normative igienico-sanitarie né rispettoso delle più sicure tecnologie;
appare incredibile, e per molti versi sospetto, che l'ente certificatore ed il ministero della sanità continuino pervicacemente ad offrire una interpretazione del disciplinare sicuramente discutibile dal punto di vista della sua compatibilità con le normative igienico-sanitarie previste dall'Unione europea;
non pare serio ed anzi è stravolgente rispetto ai criteri delle libera (ma seria) concorrenza che vi siano imprese che rischiano di essere poco competitive perché ad altre è consentito, con incomprensibile tolleranza, di violare normative nazionali e comunitarie -:
se non ritengano, nella più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, di definire criteri che penalizzino i produttori
Pag. 9
che violano la normativa (anche nazionale) in materia di utilizzo del latte in deroga e che promuovano l'introduzione di tecnologie avanzate che, nel rispetto del carattere tradizionale del prodotto, assicurino la piena ed assoluta rispondenza alle normative igienico-sanitarie vigenti. (3-06377)
(6 ottobre 2000).