Allegato A
Seduta n. 868 del 27/2/2001


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PROPOSTA DI LEGGE: JERVOLINO RUSSO ED ALTRI: NORME RELATIVE ALL'ISCRIZIONE AI CORSI UNIVERSITARI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (7011-B)

(A.C. 7011-B - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
2. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, ricono
scendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
3. Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.
4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
5. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università possono comunque avvalersi, a tutti gli effetti, per l'anno accademico 1999/2000, delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264.
1. 2. Napoli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Per l'anno accademico 1999-2000, si


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autorizza l'utilizzo dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non è pervenuta nessuna richiesta, per gli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle graduatorie di merito.
1. 11. Palumbo, Aprea, Sestini, Michelini, Rossetto, Melograni, Bonaiuti, Napoli.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.
1. 4 (Testo così modificato nel corso della seduta).Maura Cossutta, Fioroni, Piccolo, Russo Jervolino.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame.
1. 7. Manzione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.
1. 8 (Testo così modificato nel corso della seduta).Cascio, Matranga.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame.
1. 10. Volonté, Grillo, Teresio Delfino, Cutrufo, Tassone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.
1. 12 (Testo così modificato nel corso della seduta).Petrella, Vignali.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 31 marzo 2001.
** 1. 5. Maura Cossutta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le Università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 31 marzo 2001.
** 1. 6. Manzione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al


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comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.
1. 3 (Testo così modificato nel corso della seduta). Maura Cossutta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami entro il 15 agosto 2000.
1. 9. Dalla Chiesa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami entro il 28 febbraio 2001.
1. 1 (Testo così modificato nel corso della seduta). Napoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso decreto prevede comunque per i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria le modalità per:
a) lo svolgimento di una prova unica nazionale, da tenersi presso gli atenei in unica data per ciascuna tipologia dei predetti corsi, con correzione informatizzata e centralizzata degli elaborati;
b) la redazione, a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, di una graduatoria unica nazionale dei soli candidati utilmente collocati per ciascuna tipologia dei predetti corsi, limitatamente ai posti determinati per gli studenti comunitari e per gli extracomunitari di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) la formulazione, da parte dei candidati, di preferenze vincolanti per tipologia di corso e per ateneo, nonché l'esercizio della facoltà di scelta in caso di più sedi didattiche nell'ambito dello stesso ateneo;
d) lo scorrimento della graduatoria a livello decentrato di ateneo, in base alle preferenze espresse, per l'utilizzo dei posti resisi eventualmente disponibili, entro un limite temporale predeterminato».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 03. Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso decreto prevede comunque per i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria le modalità per:
a) lo svolgimento di una prova unica nazionale, da tenersi presso gli atenei in unica data per ciascuna tipologia dei predetti corsi, con correzione informatizzata e centralizzata degli elaborati;
b) la redazione, a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, di una graduatoria unica nazionale dei soli candidati utilmente collocati per ciascuna tipologia dei predetti corsi, limitatamente ai posti determinati per gli studenti comunitari e per gli extracomunitari di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) la formulazione, da parte dei candidati, di preferenze vincolanti per tipologia di corso e per ateneo, nonché l'esercizio della facoltà di scelta in caso di più sedi didattiche nell'ambito dello stesso ateneo;
d) lo scorrimento della graduatoria a livello decentrato di ateneo, in base alle


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preferenze espresse, per l'utilizzo dei posti resisi eventualmente disponibili, entro un limite temporale predeterminato».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
* 1. 01. Volonté, Grillo, Cutrufo, Teresio Delfino, Tassone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso decreto prevede comunque per i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria le modalità per:
a) lo svolgimento di una prova unica nazionale, da tenersi presso gli atenei in unica data per ciascuna tipologia dei predetti corsi, con correzione informatizzata e centralizzata degli elaborati;
b) la redazione, a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, di una graduatoria unica nazionale dei soli candidati utilmente collocati per ciascuna tipologia dei predetti corsi, limitatamente ai posti determinati per gli studenti comunitari e per gli extracomunitari di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) la formulazione, da parte dei candidati, di preferenze vincolanti per tipologia di corso e per ateneo, nonché l'esercizio della facoltà di scelta in caso di più sedi didattiche nell'ambito dello stesso ateneo;
d) lo scorrimento della graduatoria a livello decentrato di ateneo, in base alle preferenze espresse, per l'utilizzo dei posti resisi eventualmente disponibili, entro un limite temporale predeterminato».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
* 1. 02. Manzione.