Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 867 del 26/2/2001
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Discussione delle abbinate proposte di legge: Sales ed altri: Disposizioni concernenti la rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia, la nomina dei presidenti dei seggi elettorali e le cause di ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale (5904); Merlo ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (6875); Soda ed altri: Modifiche all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del divieto di immediata rieleggibilità per i sindaci e i presidenti della provincia che abbiano ricoperto due mandati consecutivi (7371); Cerulli Irelli ed altri: Modifiche agli articoli 51 e 64 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia e di incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali (7374); Paroli: Modifica all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del sindaco nei comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti (7514); Marinacci: Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco, di compatibilità della carica di sindaco con la carica di parlamentare e di composizione delle giunte comunali e provinciali (7574) (ore 19,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Sales ed altri: Disposizioni concernenti la rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia, la nomina dei presidenti dei seggi elettorali e le cause di ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale; Merlo ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti; Soda ed altri: Modifiche all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del divieto di immediata rieleggibilità per i sindaci e i presidenti della provincia che abbiano ricoperto due mandati consecutivi; Cerulli Irelli ed altri: Modifiche agli articoli 51 e 64 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia e di incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali; Paroli: Modifica all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del sindaco nei comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti; Marinacci: Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco, di compatibilità della carica di sindaco con la carica di parlamentare e di composizione delle giunte comunali e provinciali.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Ho chiesto di parlare per un richiamo al regolamento in relazione agli articoli 49 e 24, comma 12.
Come vede, Presidente, il mio richiamo al regolamento non riguarda la procedura singolare con cui avviene il dibattito in quest'aula su queste proposte di legge rispetto alle quali, la presidente della I Commissione Jervolino Russo aveva dichiarato di prendere atto della volontà delle forze politiche presenti in Commissione di non procedere all'ulteriore corso, un provvedimento, inoltre, che viene qui in aula senza un formale mandato al relatore, tant'è vero che nello stampato il nome del relatore neanche compare, perché non vi è un testo e, se la Commissione avesse potuto votare, avrebbe votato «no».
Il mio richiamo al regolamento riguarda una questione diversa e nasce in relazione al fatto che, nel calendario di


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gennaio, inizialmente era stata inserita la discussione di questa proposta, per quanto riguardava la fase successiva a quella della discussione sulle linee generali e a quella dell'esame degli emendamenti, era previsto il contingentamento dei tempi, nonostante che la calendarizzazione non fosse avvenuta certamente all'unanimità nella Conferenza dei presidenti di gruppo e nonostante che il comma 12 dell'articolo 24 del regolamento preveda che il contingentamento, quando manca l'unanimità, non si può applicare alle materie soggette alla disciplina dell'articolo 49, cioè a quelle per le quali è possibile chiedere lo scrutinio segreto. Ora, la materia che noi stiamo discutendo è, a mio avviso, ictu oculi, materia di legge elettorale. Il regolamento non parla di sistema elettorale, denominazione che potrebbe fare intendere di riferirsi solo a quelle norme che attengono alla trasformazione dei voti in seggi, ma parla in modo generale di leggi elettorali. Quindi, un problema di eleggibilità che attiene al diritto di elettorato passivo rientra in maniera evidente in questa materia che non obbligatoriamente, ma a richiesta, può essere soggetta a scrutinio segreto.
Signor Presidente, non credo e mi auguro che non ci sia un seguito di questa fase in aula perché la volontà delle forze politiche in Commissione, come prima ricordavo, è ben precisa ed è stata chiaramente espressa con atto di formale assunzione di responsabilità politica delle forze politiche. Al di là di questo, anche come questione di precedente, si parla di problemi di eleggibilità a deputato addirittura di candidati premier. È bene forse non lasciare un precedente in questa legislatura per cui leggi attinenti all'eleggibilità dovessero essere ritenute non comprese tra quelle per le quali valgono garanzie quali la possibilità di richiedere lo scrutinio segreto e la non applicazione del contingentamento quando manchi l'unanimità, perlomeno in sede di prima calendarizzazione.
Sarebbe un brutto precedente - al di là di altri, come quello di voler fare riforme costituzionali da soli ma è un'altra questione - ritenere questa materia non soggetta all'applicazione dell'articolo 49 e dell'articolo 24 comma 12. Voglio ricordare che, in questa stessa legislatura, abbiamo avuto il caso della cosiddetta legge Rebuffa che addirittura riguardava materia attinente a diritto intertemporale per la quale fu chiesto e concesso lo scrutinio segreto. Sarebbe veramente paradossale e assolutamente contrario al regolamento non ritenere che questa materia che riguarda il diritto all'elettorato passivo non riguardi la legislazione elettorale. Se questa non è legislazione elettorale, credo non possa essere ritenuta tale nessun'altra norma! Basti pensare al fatto che queste norme sono state attualmente inserite nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (non voglio assolutamente aggiungere altro, perché nel testo unico c'è tutta la legge elettorale, per intero, che riguarda gli enti locali).
Quindi, anche questa non sarebbe in alcun modo una motivazione assolutamente in grado di far venire meno il problema della richiesta dello scrutinio segreto. Tra l'altro, signor Presidente, qualora si dovesse, dal mio punto di vista malaguratamente, andare avanti nella discussione e nel voto di queste proposte e degli emendamenti nella situazione di pressione (uso moderatamente questo termine, ma forse altri colleghi parleranno in modo diverso) molto singolare che si è verificata nei confronti dei parlamentari durante la discussione in Commissione, credo che la tutela del diritto di voto segreto in questa materia sia più che mai necessaria per difendere le delicatissime prerogative parlamentari. Infatti, abbiamo assistito a pressioni poco gradevoli nei confronti dei parlamentari con l'esercizio quasi di una sorta di minaccia (ne discuteremo nel merito).
Signor Presidente, la prego dunque di voler considerare questo richiamo al regolamento. Non so se lei sia in grado di rispondermi adesso o se la questione meriti forse una valutazione e una ponderazione da parte del Presidente. Voglia tener conto dell'osservazione e del richiamo


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al regolamento, non soltanto per la questione specifica riferita a queste proposte, ma anche per il precedente che mi augurerei non venisse sancito con una decisione che, a mio avviso, è contraria al regolamento.

PRESIDENTE. Ricordo, onorevole Calderisi, che il contingentamento dei tempi di discussione degli articoli delle proposte di legge n. 5904 e abbinate è stato già disposto e pubblicato in occasione del primo inserimento delle proposte di legge nel calendario dei lavori per il mese di gennaio...

GIUSEPPE CALDERISI. Ma non è stato discusso!

PRESIDENTE. ...a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dell'11 gennaio 2001. Eventuali eccezioni, come quella che lei pone in questo momento, avrebbero dovuto pertanto essere formulate in quella sede...

GIUSEPPE CALDERISI. No, no Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, abbia pazienza! Io sono stato ad ascoltarla, adesso lei sta ad ascoltare me. Sono io che do la parola e non lei che la prende. È chiaro?
Come dicevo, eventuali eccezioni avrebbero dovuto essere formulate in quella sede, atteso che il consenso unanime dei presidenti di gruppo consente comunque di contingentare i tempi - anche con riferimento a provvedimenti per i quali il contingentamento sarebbe altrimenti escluso - ai sensi dell'articolo 24, comma 12, del regolamento.
Nel merito delle altre osservazioni vorrei farle notare che l'articolo 24, comma 12, primo periodo, del regolamento esclude dal contingentamento dei tempi i progetti di legge «vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1». Tale disposizione, a sua volta, non può essere interpretata in maniera estensiva, alla luce del successivo comma 1-quinquies, secondo il quale lo scrutinio segreto è consentito soltanto sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1.
Ciò premesso, ricordo che, come già precisato dalla Presidenza fin dalla seduta del 4 giugno 1997, anche sulla base di un parere reso in pari data dalla Giunta per il regolamento, e come da ultimo ribadito nella seduta del 7 marzo 2000, deve considerarsi legge elettorale «ciò che organizza il sistema di votazione che trasforma... il voto in seggio».
Carattere comune delle proposte di legge in questione è quello di essere volte a consentire un terzo mandato consecutivo ai sindaci ed ai presidenti di provincia (proposta di legge Soda n. 7371 e proposta di legge Sales n. 5904; la proposta di legge Merlo n. 6875 limita la rieleggibilità ai soli comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti). Alcune di esse contengono ulteriori disposizioni in materia di nomina dei presidenti dei seggi elettorali, ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale (proposta di legge Sales n. 5904); diritto dei consiglieri nominati assessori ad essere reintegrati nel mandato consiliare, una volta cessati dalla carica (proposta di legge Cerulli Irelli n.7374 e proposta di legge Marinacci n. 7574); eleggibilità dei sindaci al Parlamento, rimozione del divieto di cumulo dell'indennità per i sindaci eletti parlamentari (proposta di legge Marinacci n. 7574).
Allo stato, dunque, le proposte non sembrano riconducibili all'indicato concetto di legge elettorale, poiché non sono volte a disciplinare la trasformazione dei voti in seggi...

GIUSEPPE CALDERISI. È il diritto di elettorato passivo, Presidente! Ci arrampichiamo sugli specchi! È un precedente grave! Poteva pensarci e rinviare questa risposta!

PRESIDENTE. ...pertanto, non risulta applicabile a tali proposte di legge il divieto di contingentamento previsto dall'articolo 24, comma 12, primo periodo, del regolamento.


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Onorevole Calderisi, stia ad ascoltare.

GIUSEPPE CALDERISI. Ho ascoltato abbastanza.

PRESIDENTE. Se non vuole ascoltare, può anche uscire. L'importante è che non mi disturbi.
Al caso in esame non è comparabile quello relativo alla discussione della proposta di legge Rebuffa n. 2423 (Regolazione della successione nel tempo delle norme elettorali). Con riferimento a tale proposta di legge, nella seduta del 6 febbraio 1997 la Presidenza accolse la richiesta di votazione a scrutinio segreto, riconoscendo che la materia rientrava tra le fattispecie contemplate dall'articolo 49, comma 1, del regolamento. Infatti, come fu esplicitamente chiarito, il contenuto della proposta di legge risultava compreso nel concetto di legge elettorale poiché, intervenendo per regolare la successione delle norme elettorali nel tempo, il provvedimento determinava il complessivo sistema elettorale applicabile ad una specifica elezione.
Assicuro comunque all'onorevole Calderisi che sarà mia cura rappresentare al Presidente della Camera la richiesta da lui formulata.

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