Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 867 del 26/2/2001
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(Discussione sulle linee generali - A.C. 7011-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.
Avverto che la VII Commissione (Cultura) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Soave, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SERGIO SOAVE, Relatore. Signor Presidente, colleghi, questa sera riprendiamo l'esame di una questione che è stata già affrontata in una lunga e appassionata discussione alcuni mesi fa. Si tratta della cosiddetta sanatoria nei confronti di quegli studenti, i quali, non avendo superato la prova di ammissione ai corsi a numero chiuso o programmato, hanno presentato ricorso, hanno ottenuto sospensive da alcuni TAR e poi si sono visti bocciare i ricorsi, in sede di merito o a seguito di decisioni del Consiglio di Stato; nel frattempo, avvalendosi della sospensiva, avevano frequentato i corsi e sostenuto alcuni esami. Pertanto, come avviene ormai da tre anni, avevano richiesto di poter essere ammessi a pieno titolo ai corsi stessi in virtù della prima sospensiva.
Come è noto, nel testo del provvedimento approvato dalla Camera era prevista la possibilità di tener conto delle problematiche che soggettivamente i ragazzi dovevano affrontare a seguito dell'aggrovigliata questione che del resto si protraeva da anni.
Assunto come testo base quello della proposta di legge Jervolino Russo ed altri, fu deciso di introdurre delle disposizioni normative che consentissero ai ragazzi di non perdere l'anno e di potersi iscrivere successivamente ad altro corso, nonché di poter beneficiare da parte dei meritevoli delle provvidenze per il diritto allo studio e di poter godere (questo vale soprattutto per i maschi) delle provvidenze per il rinvio del servizio militare.
La Camera discusse poi anche quella che è stata definita una sanatoria di merito a cui si riferivano due emendamenti. Il primo di essi proponeva la possibilità di iscriversi al secondo anno dei corsi di medicina, odontoiatria, architettura (corsi per i quali era previsto il numero chiuso), a condizione che si fossero sostenuti e superati almeno due esami (ciò è quanto previsto per ottenere la possibilità di accedere alle provvidenze per il diritto allo studio).
Con il secondo emendamento si chiedeva una sanatoria, sempre sulla base del merito, per quegli studenti che avessero sostenuto almeno un esame. La Camera respinse però entrambe queste proposte emendative così che il provvedimento trasmesso al Senato era conformato in maniera sostanzialmente contraria a quella voluta dai proponenti e conteneva soltanto le provvidenze relative al diritto allo studio, all'esenzione dal servizio militare e all'iscrizione al secondo anno, di cui ho poc'anzi parlato.
Il Senato, riesaminando questo provvedimento, ha ragionato in maniera differente ed ha introdotto due nuovi principi. Il primo è quello relativo alla cosiddetta sanatoria di merito minimale, cioè


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alla possibilità per questi studenti di non interrompere il corso di studi e di accedere al secondo anno di iscrizione qualora fosse stato superato anche un solo esame. Il secondo principio è contenuto in un articolo aggiuntivo (l'articolo 2) in cui viene delineato un sistema di graduatoria nazionale a scorrimento che modifica sostanzialmente la normativa vigente.
Come è noto, oggi è prevista una prova unica nazionale per tutti ma le graduatorie vengono fatte ateneo per ateneo. Il Senato ha invece voluto approvare una normativa che, pur mantenendo la prova unica nazionale, prevedesse però una graduatoria unica nazionale a scorrimento, cosicché un numero x di studenti ammessi ai corsi a numero programmato - il Senato ha ragionato in questi termini - potesse essere il numero x di studenti migliori d'Italia; quanto alla collocazione, sarebbero stati sistemati, in base ad una graduatoria per merito e titoli, nelle sedi di preferenza e, ove queste risultassero occupate, in quelle ancora libere, prefigurandosi così un sistema che nella VII Commissione è stato criticato perché definito sistema migratorio. Esso offre, ad esempio, agli studenti di Palermo la possibilità teorica di frequentare l'università di Milano e viceversa, se i posti a disposizione a Palermo o a Milano siano stati rapidamente occupati da aventi diritto in posizione precedente in graduatoria. La VII Commissione si è pronunciata sostanzialmente all'unanimità contro questo secondo articolo che ha innovato la proposta di legge, approvando un emendamento soppressivo ed esprimendo così la volontà di rinviare il testo al Senato per una successiva lettura.
Si è discusso ulteriormente anche sulla sanatoria di merito minimale, cioè sulla proposta del Senato di permettere l'iscrizione all'anno successivo dei corsi a numero programmato a quegli studenti che avessero superato un esame; la VII Commissione ha introdotto emendamenti che, contro l'indicazione generica del Senato, propongono una data certa ed impongono che l'esame sia stato effettuato entro una data certa. Sono state avanzate molte proposte e l'opinione prevalente si è concentrata sulla data del 31 dicembre 2000; è stato presentato un emendamento in tal senso con parere favorevole della Commissione e contrario del Governo, ma è stato respinto. La VII Commissione della Camera, con la bocciatura dell'articolo 2 e della sanatoria minimale per merito, ha ripristinato il testo inizialmente approvato dalla Camera. Nel frattempo, abbiamo avuto numerosi contatti con le associazioni degli studenti favorevoli alla sanatoria e siamo stati bersagliati, in maniera molto più forte che in precedenza, da numerose lettere che ci invitano a non procedere con modalità che introdurrebbero ulteriori discriminazioni.
Nonostante ancora una volta si sia parlato di ultima sanatoria e sia ormai pienamente vigente la legge n. 264 del 1999, l'unica novità inserita nel testo è che, anche per quest'anno, è ripreso il malcostume dei ricorsi. In occasione dell'esame di questa proposta di legge, sia pure in misura minore rispetto agli anni precedenti, sono partiti altri 1.500 ricorsi. Tutto ciò certamente non depone a favore di chi pensava bisognasse porre fine a questo singolare modo di procedere per cui, una volta imboccata la soluzione giuridico-amministrativa e fallita quella strada, si ricorre al potere politico del Parlamento per avere la sanatoria che non si è riusciti ad ottenere. Tuttavia, queste sono valutazioni di merito che non spetta al relatore affrontare.
Ho ricevuto dalla Commissione il mandato di presentare le problematiche e di invitare l'Assemblea a decidere se approvare quanto sancito dalla VII Commissione della Camera e, quindi, se rinviare al Senato un testo completamente emendato e privo degli elementi innovativi da esso introdotti al Senato o se tornare sui propri passi, almeno per quanto riguarda il punto più controverso della sanatoria per merito minimale, stabilendo che l'esame sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2000.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.


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LUCIANO GUERZONI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Palumbo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE PALUMBO. Signor Presidente, il relatore, onorevole Soave, ha chiarito molto bene i termini della questione che stiamo affrontando questa sera. Già circa un mese fa abbiamo discusso di tali argomenti e la Camera ha raggiunto non un accordo, ma una sua valutazione e ha avanzato una proposta che è stata totalmente stravolta dal Senato in due punti essenziali.
Anzitutto, come ha affermato l'onorevole Soave, all'articolo 1 si allarga la sanatoria degli iscritti alle facoltà ove è prescritto il numero chiuso (o programmato che dir si voglia) in favore degli studenti che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame; vi è, poi, l'aggiunta dell'articolo 2, sul quale mi soffermerò successivamente.
Per quanto riguarda l'articolo 1, voglio fare presente un problema. In Italia - attenendosi alle decisioni dei TAR, dell'Avvocatura dello Stato, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, che hanno definito negativamente per i ricorrenti la riserva relativa all'iscrizione e, conseguentemente, hanno determinato la decadenza degli stessi dallo status di studente -, alcuni senati accademici (tra i quali quelli di Catania, Bari, Siena, eccetera) hanno prima concesso la possibilità a tali studenti di iscriversi e di passare ad un'altra facoltà e, successivamente, qualora essi non si fossero iscritti nei tempi dovuti ad altra facoltà, hanno revocato la regolare iscrizione e, addirittura, non solo hanno impedito di svolgere esami, ma hanno anche restituito loro i soldi relativi all'iscrizione ed alla frequenza universitaria. Ciò in quanto il Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con una nota del 25 luglio 2000, aveva comunicato come la restituzione delle tasse e dei contributi dovesse essere operata anche nei confronti degli studenti che, a seguito di pronuncia cautelare da parte del TAR, fossero stati ammessi con riserva ai corsi universitari ad accesso programmato e che, successivamente, fossero stati esclusi per sopraggiunta decisione del Consiglio di Stato.
Praticamente, ci troviamo in una strana situazione per la quale in alcune università gli studenti sono stati ammessi - per carità, non discuto del merito perché, a mio parere, non esistono sanatorie di merito ma esistono sanatorie o non sanatorie - e hanno sostenuto uno, due, tre esami, mentre in altre università essi non hanno avuto tale possibilità (non è che non abbiano voluto) e sono stati esclusi completamente.
Se dovessimo approvare il testo licenziato dal Senato produrremmo un ulteriore danno, un'ulteriore disuguaglianza fra due classi di ricorrenti, il che non è assolutamente possibile. A nostro parere, o accettiamo anche per quest'anno, ancora una volta e con un certo rammarico (ma con una certa larghezza, nel bene degli studenti che purtroppo hanno avuto tale problema, chiamiamolo così), una sanatoria generalizzata per tutti i ricorrenti oppure le modificazioni del Senato non hanno ragion d'essere in tale provvedimento. Noi siamo convinti quindi che o si fa una sanatoria per tutti i ricorrenti oppure deve rimanere il testo che la Camera aveva approvato in precedenza.
Vorrei far presente un altro punto che sembra essere di poca importanza ma che, nell'ambito del discorso, ha un proprio significato. Il sottoscritto, circa 2 mesi fa, ha presentato un'interrogazione all'allora ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si chiedeva di utilizzare nelle università quei posti che non erano stati coperti dagli studenti extracomunitari. Come voi sapete, colleghi, per le università a numero chiuso vi è un determinato numero di posti - una percentuale - che viene assegnato solamente a cittadini extracomunitari. In alcune università tali posti non erano stati coperti per mancanza


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di candidati! Vi erano pertanto dieci posti a Catania, cinque a Bari e tre a Siena ed io chiedevo che questi venissero utilizzati facendo «scivolare» la graduatoria di merito delle facoltà. Dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica mi è stato risposto che non era possibile perché ciò sarebbe stato in contrasto con lo spirito della legge che prevede che quei posti vengano utilizzati solamente dai cittadini extracomunitari perché questi, successivamente, debbono esercitare la loro professionalità al di fuori della Comunità economica europea e perché la programmazione sanitaria (lo ha detto il direttore generale del Ministero della sanità) in Italia è fatta per quel numero stabilito di studenti, che non può essere aumentato anche se nella facoltà di medicina dell'università di Milano era stata programmata un'attività didattica per dieci persone in più. Il Ministero della sanità aveva però programmato quel numero di medici per quell'anno e per l'Italia; conseguentemente quel numero di medici non può essere aumentato neanche utilizzando la capacità didattica di quell'università! Evidentemente, questa è un'incongruenza perché, da un lato, vogliamo fare una sanatoria facendo entrare centinaia di ragazzi meritevoli e bravissimi e, dall'altro lato, non vogliamo neanche «far scivolare la graduatoria» per utilizzare quei posti che le facoltà avevano già messo in programmazione!
Preannuncio che presenterò ancora in aula un emendamento in materia perché, eventualmente, al limite possa essere approvato!
Ribadisco pertanto che il nostro parere sull'articolo 1 è contrario nel senso che o si fa una sanatoria per tutti i ricorrenti oppure si ritorna alle stesse disposizioni che la Camera aveva approvato qualche tempo fa.
Per quanto riguarda l'articolo 2, che è stato aggiunto ex novo dal Senato, in linea di massima non si è contrari al meccanismo di mobilità studentesca, che potrebbe essere anche un principio culturalmente molto valido. Il problema è che, dal punto di vista logistico, purtroppo in Italia manchiamo di circa 15 mila o più posti letto per le residenze universitarie. Non so se il numero sia esatto, forse sono anche di più! Questo significa che, quando noi daremo attuazione ad una proposta di legge in tal senso, costringeremo sicuramente moltissimi studenti ad andare fuori sede, con un elevatissimo aumento di spesa per le famiglie.
Ribadisco poi che nella riforma delle scuole di specializzazione avevo proposto che questo stesso meccanismo venisse attuato per le graduatorie delle scuole di specializzazione in Italia: prevedevo, cioè, che le graduatorie fossero nazionali e che eventualmente ognuno, a seconda del posto occupato in graduatoria, decidesse dove poter fare la propria specializzazione.
L'emendamento fu respinto, ma non ne conosco il motivo. Adesso prevediamo una mobilità per gli studenti e non la vogliamo attuare addirittura per i medici delle scuole di specializzazione, che secondo me sarebbe ancora più opportuna? Perciò la Casa delle libertà è stata d'accordo nel respingere questo emendamento. Il voto che esprimeremo sarà favorevole al mantenimento dell'articolo nel testo originario oppure ad una sanatoria generalizzata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, mi dispiace molto che il Governo non abbia ancora parlato, perché a parte la capacità di lasciarsi ascoltare del sottosegretario Guerzoni, volevo comprendere in che modo si sia verificato questo strano tamburello, questo ping-pong Camera-Senato-Camera-Senato, che sarebbe fisiologico se non ci fosse un dato che qualcuno probabilmente fa finta di dimenticare, come se in quest'aula non scorresse il tempo: siamo a fine legislatura, probabilmente non ci restano che due settimane di lavoro. Dico «probabilmente» perché l'interpretazione che si fa in quest'aula è diversa da quella che si fa in quella del Senato, però di fatto abbiamo


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l'obbligo di dare una risposta. Quando continuiamo a sostenere tesi delle quali possiamo essere legittimamente innamorati, probabilmente facciamo bene se non fosse per il fatto che in questo modo omettiamo di dare comunque una risposta, cosa che un Parlamento non dovrebbe mai fare.
Facevo riferimento all'intervento non svolto da parte del sottosegretario Guerzoni, che probabilmente replicherà perché è molto più facile intervenire in sede di replica che fare in modo che chi deve intervenire tragga spunto dall'intervento del rappresentante del Governo, perché è evidente che in un sistema di questo tipo (parliamo del bicameralismo perfetto che ancora vige nel nostro paese) il Governo dovrebbe svolgere una funzione che in qualche modo possa servire di raccordo. Infatti diversamente non si comprende perché dalla Camera, con un dibattito molto aspro, con posizioni molto diversificate, esca fuori una non sanatoria, mentre al Senato si riesce a trovare un'intesa su una sanatoria di merito a un esame, arricchita con un articolo 2 che è quello che prevede la graduatoria unica nazionale a scorrimento, con una larghissima maggioranza. Dunque, il Senato ha deliberato dieci giorni fa, con lo stesso Governo che siede alla Camera. Quando si ritorna alla Camera, invece si verifica che le posizioni in seno alla Commissione sono diverse e che probabilmente lo sono anche quelle del Governo. Comunque, il Governo non riesce a raccordare le varie posizioni che la maggioranza e, per quanto riguarda il Senato, buona parte della platea dei partiti che compongono lo schieramento parlamentare, esprimevano. Questo è il dato.
Nasce e resta lo sconforto per coloro che aspettavano una risposta esaustiva, definitiva e liberatoria e che invece devono purtroppo assistere ad un rituale che probabilmente quando si passerà dalla fase della mera discussione a quella della decisione si trasformerà in una bolgia, però mi auguro con risultati concreti, anche se l'auspicio che ricavo dalle cose che sono state dette non è favorevole.
Detto questo, voglio ancora una volta (è l'ennesima) ribadire il percorso attraverso il quale si arriva ad affrontare questa normativa. È stato introdotto il principio degli accessi programmati (il cosiddetto numero chiuso come, in maniera molto pragmatica, lo ha definito il relatore) con un immediato ricorso alla Corte costituzionale. Molti degli studenti esclusi ritennero infatti che, non essendoci una norma primaria (si trattava di una materia in cui vi era stata opera di delegificazione, quindi vi era un decreto del ministro), ci fosse un vulnus costituzionale in quanto, rispetto al diritto allo studio e al diritto di decidere del proprio futuro, si interveniva con una limitazione contenuta non in una norma primaria, ma in un decreto del ministro. Ci fu un contenzioso molto aspro dinanzi alla Corte costituzionale e, se quest'ultima con la sentenza del 23-27 novembre 1998 si pronunciò nel senso dell'insussistenza del vulnus costituzionale, sostenne anche che occorreva provvedere ad una organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata. Una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e, dall'altro, collochi tutti gli elementi che secondo la Costituzione devono concorrere a formare l'ordinamento universitario. Si tratta in pratica di una sentenza con la quale la Corte ravvisa una serie di problemi notevoli, proprio perché è una normativa che fa riferimento a beni primari, a interessi superiori non contenuti in una norma avente rango adeguato; è pur vero che esiste un obbligo comunitario che raccorda questa carenza, sostiene la Corte, ma è preferibile che il legislatore intervenga con chiarezza: è necessaria una legge e non è questa materia nella quale si possa operare con un decreto del ministro.
Questo è, dunque, il dato incontestabile. Tanto è vero che questa Camera provvide ad integrare la lacuna con la legge 2 agosto 1999, n. 264, nella quale si stabilivano una serie di criteri per regolamentare l'accesso alle università; ulteriore


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legittima previsione era quella di sanare la situazione di coloro i quali nel frattempo fossero stati ammessi a frequentare i corsi in forza di un provvedimento cautelare (la cosiddetta sospensiva), proprio per la situazione poco chiara che si era verificata. È tanto vero che questa norma fosse necessaria per regolamentare complessivamente la materia, che non si tratta di una norma-manifesto generica, ma di una norma che recepisce una serie di indicazioni e stabilisce come debba essere fatta l'offerta potenziale che serve a determinare i posti disponibili (comprendiamo bene come questo rappresenti il cuore del problema in tema di accesso programmato). Venivano imposti parametri e dettagli sia ai Ministeri sia alle università che dovevano concorrere a determinare il plafond di posti disponibili.
Particolarmente significativa era la lettera c) dell'articolo 3, che tra le altre cose affermava che la valutazione dell'offerta potenziale è effettuata sulla base delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare in più turni le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate. Non bastava cioè operare una mera ricognizione rispetto alle strutture disponibili ma occorreva uno sforzo ulteriore, prevedendo turnazioni nell'utilizzazione delle strutture per dare la possibilità a quanti più giovani possibile di accedere all'università che sognano di poter frequentare, attraverso la quale immaginano di realizzare il loro obiettivo futuro. Questa non è una norma-manifesto ma una norma che contiene dettami ben precisi.
Le date, purtroppo, servono: legge 2 agosto 1999, n. 264, purtroppo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 agosto ed entrata in vigore il 22 agosto, quando già sono stati emessi i nuovi decreti per il successivo accesso preordinato e programmato alle facoltà a numero chiuso. Tanto è vero che, contestualmente all'entrata in vigore di questa norma, viene emessa una disposizione da parte del MURST, il 4 agosto 1999, con la quale si comunica alle università che, anche se il testo è noto, perché approvato dalla Camera, non è stato ancora pubblicato e che nella vacatio legis occorre attenersi, nella determinazione dei posti, alla vecchia normativa.
Se questa ricostruzione storica è corretta, sottosegretario Guerzoni, significa che il vulnus che la Corte costituzionale con un eufemismo aveva indicato come attenuato, continuava ad esserci anche per coloro i quali si iscrivevano o chiedeva di partecipare ai test per l'accesso alle università a numero preordinato e programmato nell'anno successivo.
Questo è il dato: temporalmente ci trovavamo nell'identica situazione dell'anno precedente. Pertanto, e coloro i quali ancora ci ricordano che dicemmo che la sanatoria del 1999 sarebbe stata l'ultima, faccio presente che vi erano alcune condizioni: che la normativa fosse andata a regime subito, che il vuoto individuato dalla Corte costituzionale non ci fosse più, che vi fossero regole chiare, non solo esistenti, ma rispettate e utilizzate per predeterminare il percorso formativo attraverso il quale si individuava l'offerta potenziale o meglio la disponibilità dei posti.
Ecco la ricostruzione, rispetto alla quale c'è poco da dire. I ragazzi, quindi, si trovavano nell'identica situazione dell'anno precedente, per il quale, con l'articolo 5, avevamo disposto la sanatoria. Coloro che hanno fatto riferimento a lobby, a pressioni e quant'altro, sappiano che c'era un diritto già riconosciuto ad altri e che i ragazzi, trovandosi nella stessa condizione, chiedevano fosse loro riconosciuto. Mi riferisco impropriamente ai ragazzi nel tentativo di semplificare per coloro che ascoltano - spero siano tanti - ma si tratta degli studenti che chiedevano l'iscrizione per l'anno accademico 1999-2000.
Dunque alla Camera si è svolta la battaglia e, alla fine, la sanatoria non è stata approvata; probabilmente, a volte, vi è l'arroganza di non comprendere realmente il problema. Non voglio dire che tutto deve essere chiaro solo perché io lo espongo, ma credo che, se ci si soffermasse a guardare attentamente le carte, il


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susseguirsi degli eventi, probabilmente si riuscirebbe a comprendere che, al di là di quanto viene gridato - e si commette uno sbaglio a gridare e a pretendere certe cose - vi è una fondatezza sostanziale, che va considerata con grande saggezza. Ciò non è accaduto, ma è intervenuto il Senato, con un atteggiamento che potremmo definire salomonico, perché non ha previsto una sanatoria tout court. Se il presupposto fosse stato lo stesso per tutti i ragazzi iscritti nell'anno 1999-2000, tutti avrebbero dovuto avere lo stesso trattamento, quindi la sanatoria non avrebbe dovuto essere legata all'effettivo merito, vale a dire al fatto di essere riusciti a superare un esame.
Ricordo che alcune facoltà - pur in presenza di un provvedimento di sospensione dell'esclusione, equivalente a titolo per poter essere iscritti, anche se con riserva - non hanno consentito l'iscrizione stessa ed hanno negato la possibilità di sostenere esami. Potremmo pensare ad un'ipotetica sanatoria di merito, qualora tutti fossero messi nelle stesse condizioni: ma, se alcune facoltà consentono l'iscrizione sulla base di una sospensiva ed altre no, il presupposto iniziale non è uguale per tutti. Pertanto, non si può ritenere che solo coloro i quali abbiano superato un esame abbiano il merito che consente loro di continuare gli studi, mentre altri non possono sostenere esami. Il collega di Forza Italia diceva proprio questo quando riconosceva che la sanatoria meritocratica è impropria perché alcune facoltà non hanno consentito l'iscrizione con riserva.
Qualche mese fa, in quest'aula, abbiamo gridato cose che molti facevano finta di non comprendere - per fortuna sono rimaste agli atti - o di non sentire, quindi adesso mi permetto di richiamare tutti ad un momento di grande correttezza istituzionale. È necessario operare una valutazione finale: probabilmente non è stata scritta una grandissima pagina di storia parlamentare rispetto alla materia in discussione, nel corso dell'ultimo anno e mezzo; questo è il momento nel quale il Parlamento deve comprendere che siamo alla fine di un ciclo e che è possibile fornire una risposta parziale, probabilmente ingiusta, a quei tanti che comunque hanno continuato a fare gli esami, solo se si ripristina il testo approvato dal Senato. Diversamente, qualunque intervento sarà inutile.
Da questo punto di vista probabilmente è necessario fare un richiamo, non tanto ai colleghi della VII Commissione, che conoscono benissimo il problema, ma ai tanti colleghi che in aula dovranno decidere se mille ragazzi, che hanno resistito per un anno e mezzo e sono riusciti a sostenere degli esami - anche perché più fortunati degli altri, poiché si sono iscritti presso facoltà che hanno consentito loro di sostenere gli esami -, meritino di veder coronato il loro sogno di costruirsi la vita che vogliono oppure se anche questi, che hanno avuto almeno la tenacia di aspettare un anno e mezzo e di andare avanti, debbano essere buttati fuori da una società che probabilmente guarda al dato formale e ripudia un dato sostanziale, che in questo momento secondo me è il cuore del problema.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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