Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 867 del 26/2/2001
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(Discussione sulle linee generali - A.C. 7570)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la XI Commissione (Lavoro) s'intende autorizzata a riferire oralmente.
L'onorevole Innocenti, presidente della Commissione lavoro, ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore, onorevole Delbono.

RENZO INNOCENTI, Presidente dell'XI Commissione. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame, che disciplina la posizione del socio lavoratore nelle cooperative, riprende, seppur con rilevanti e significative modifiche, il disegno di legge presentato a suo tempo dal Governo Prodi ed elaborato da un'apposita commissione ministeriale, presieduta dal professor Zamagni, che intendeva predisporre un'efficace regolamentazione della difficile materia del rapporto tra socio lavoratore e cooperativa.
Il testo licenziato dal Senato, seppure rispettoso dell'originario disegno di legge, si segnala anche per l'importanza delle modifiche che il Senato stesso ha apportato e che illustrerò successivamente.
L'XI Commissione lavoro della Camera ha deciso a maggioranza di non apportare ulteriori modifiche al testo trasmessoci dal Senato. Si è comportata in tal senso sia perché ritiene adeguato il testo alle


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finalità previste dal disegno di legge sia per consentire una rapida approvazione definitiva di tali norme.
I due principali temi affrontati nel testo del disegno di legge sono i seguenti: la disciplina del socio lavoratore e la revisione delle norme in materia di vigilanza sulle cooperative.
In premessa vorrei innanzitutto precisare che nell'articolo 1 è bene evidente quale sia l'ambito di applicazione di tali norme. Queste norme di legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Non si tratta quindi di una norma che si applica all'interezza della società cooperativa, bensì a particolari cooperative.
Riguardo al problema dell'inquadramento del socio lavoratore - uno dei due problemi che segnalavo come importanti nel testo - il disegno di legge, all'articolo 1, fa una scelta precisa: opta per la distinzione tra il rapporto associativo ed il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in un momento successivo all'atto di adesione alla cooperativa. Il rapporto di lavoro che si può instaurare tra la cooperativa ed il socio può essere di natura subordinata, parasubordinata o autonoma.
In riferimento a tale argomento, vorrei riflettere assieme a tutti i colleghi sull'importanza di questa norma che inserisce un elemento di grande attualità nei confronti delle tipologie di lavoro che si possono instaurare, molto diverse l'una dall'altra, e non più quindi rifacendosi alla classica figura del lavoro di natura subordinata, a tempo pieno, e a figure analoghe. Questa norma coglie inoltre gli elementi anche di flessibilità nella riorganizzazione di un mercato del lavoro che è caratterizzato sempre più da tipologie diverse da quelle del lavoro subordinato.
Ogni cooperativa deve, tuttavia, emanare un regolamento che disciplini e preveda le diverse tipologie del rapporto di lavoro attivabili; questo viene fatto secondo i criteri e le modalità che verranno poi fissati dal successivo articolo 6.
La necessità e l'urgenza di disciplinare la materia è dovuta, oltre che all'esigenza di avere una norma perfettamente adeguata alle modificazioni di mercato, anche all'opportunità di dare una certezza di fronte allo svilupparsi di una giurisprudenza che mi permetterei di definire un po' contraddittoria. Non solo, ma essa ha creato un forte disorientamento tra gli operatori del settore, tra i lavoratori e i soci delle cooperative, con atteggiamenti molto difformi a seconda delle zone d'Italia, del modo in cui la norma attualmente in vigore è stata realisticamente utilizzata. La comune giurisprudenza non considera infatti riconducibile al rapporto di lavoro dipendente tradizionale l'attività del socio lavoratore, essendo quest'ultimo fondato anche su un rapporto di natura associativa. Questo orientamento, però, ha trovato anche interpretazioni di segno opposto creando - come dicevo prima - disorientamento e difficoltà di applicazione sia da parte del lavoratore sia dell'impresa cooperativa.
Inoltre, una recente sentenza della Corte di cassazione del 1998 ha ritenuto che le controversie tra socio lavoratore e cooperativa dovessero rientrare nelle competenze del giudice del lavoro.
Sotto il profilo provvidenziale, la stessa Corte di cassazione con una sentenza del 2000 si è orientata nella direzione di ritenere sussistenti gli obblighi assicurativi a carico della cooperativa per i soci impegnati nei lavori che la società assume per conto terzi; e questo indipendentemente dalla prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro.
C'era e c'è la necessità di un intervento normativo anche in ragione di questi elementi che prima ho citato. Siamo di fronte, quindi, ad una giurisprudenza che va stratificandosi in assenza di un chiaro indirizzo normativo, un indirizzo che invece questo disegno di legge intende assumere. Vorrei dire che c'è anche un altro elemento importantissimo: introdurre regole che siano chiare e trasparenti, che rispettino le regole di concorrenza anche all'interno del mercato. Più di una volta ci siamo trovati di fronte a casi che sono


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stati segnalati in Commissione lavoro e anche in Assemblea con interrogazioni presentate da alcuni colleghi, che hanno trovato adeguata risposta da parte del Governo. È un fenomeno che sta crescendo, quello della nascita delle cosiddette cooperative spurie, che non hanno un elemento di finalità mutualistica. Credo questo sia anche un motivo in più per cercare di fare chiarezza, cercando di non inserire elementi che potremmo definire di «dumping» sociale sul piano dei diritti, elementi che rappresenterebbero un danno rispetto alla concorrenza nel mondo della cooperazione e nel mondo dell'impresa in generale. Anche per questo motivo credo sia necessario favorire una cooperazione che ha finalità mutualistiche così come la nostra Carta costituzionale ci dice.
L'articolo 2 definisce quali siano le norme lavoristiche applicabili ai soci lavoratori. Ai soci con rapporto di lavoro subordinato si dichiarano applicabili le norme dello statuto dei lavoratori, ad eccezione dell'articolo 18, quando venga a cessare oltre che il rapporto di lavoro anche il rapporto associativo. Ai soci che hanno invece un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato si prevede l'applicazione solo di alcuni articoli, quelli più generali sul piano dei diritti, vale a dire gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge n. 300.
Questo articolo, tuttavia, permette che in sede di contrattazione collettiva vengano stabilite eventuali modalità di esercizio dei diritti sindacali diverse e più rispondenti alla peculiarità della forma di cooperazione. Questo mi sembra un modo molto equilibrato di compendiare l'esercizio del diritto con la specificità dell'impresa che abbiamo di fronte. Inoltre, si prevede l'applicazione delle norme che sono previste in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sia nel decreto legislativo n. 626 che nel decreto legislativo n. 494 e successive modificazioni.
L'articolo 3 disciplina il trattamento economico del socio che deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e non può essere inferiore, in caso di rapporto di lavoro subordinato, a quello minimo previsto per prestazioni analoghe dai contratti collettivi nazionali di settore o di categoria affine. È qui che si inserisce una buona parte del dumping oggi esistente; in altre parole è una questione di riduzione dei trattamenti economici che permette in molti casi di fare offerte nelle gare d'appalto di gran lunga inferiori rispetto a quelle delle imprese cooperative, che rispettano la contrattazione.
Per ciò che riguarda, infine, il trattamento economico del socio, si fa riferimento anche al fatto che ci possa essere una diversità nelle figure che non hanno il rapporto di lavoro subordinato (mi riferisco alle collaborazioni o alle forme autonome), nell'individuazione del riferimento all'interno dei compensi medi in uso per lo stesso tipo di attività lavorativa. Ulteriori trattamenti economici possono essere stabiliti dall'assemblea dei soci a titolo sia di maggiorazione retributiva, sia di ristorno degli utili. Il provvedimento prevede, inoltre, che, per i fini contributivi e previdenziali dei soci lavoratori, si applichino le norme di cui al rapporto di lavoro che si instaura con la cooperativa. Sempre all'articolo 4 vorrei richiamare l'importante delega prevista per la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970; tra i criteri direttivi viene inserita l'equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci a quella dei lavoratori dipendenti da impresa. È previsto che ciò debba avvenire con gradualità (comunque non oltre i cinque anni) e che debba essere priva di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. È anche questa una risposta ad un problema aperto circa le differenziazioni contributive nell'ambito dei diversi settori del mondo del lavoro.
L'articolo 5 estende ai crediti retributivi dei soci lavoratori il diritto di privilegio generale sui beni mobili di cui all'articolo 2751-bis del codice civile; viene specificato altresì che le controversie inerenti i rapporti di lavoro con il socio rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro. Di competenza del


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giudice ordinario rimangono invece le controversie tra soci e cooperative in materia di rapporto associativo.
Le cooperative con soci lavoratori devono, secondo l'articolo 6, definire, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, un regolamento approvato dall'assemblea dei soci e depositato presso la direzione provinciale del lavoro. Tale regolamento dovrà prevedere, per le diverse tipologie del rapporto di lavoro, un richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni, il riferimento alla normativa per i rapporto di lavoro diversi da quello subordinato, la possibilità per l'assemblea dei soci di deliberare piani di crisi aziendale o piani di avviamento tramite accordi tra le organizzazioni sindacali e le centrali operative (anche questo è un elemento di grande rilievo).
L'articolo 7, infine, conferisce al Governo un'altra delega, da esercitarsi entro sei mesi, per il riordino della normativa in materia di vigilanza. La delega prevede l'istituzione di un albo nazionale delle cooperative ed una profonda rivisitazione delle finalità della vigilanza, che dovrà concentrarsi sulla reale esistenza del principio di mutualità e sulla reale partecipazione dei soci alla vita democratica della cooperativa.
Le Commissioni competenti hanno espresso i loro pareri; tali pareri sono tutti favorevoli o di nullaosta al seguito dell'esame da parte della nostra Commissione. Per quanto riguarda i rilievi proposti alla nostra attenzione dal Comitato per la legislazione, mi limito a sottolineare che, dal punto di vista dell'efficacia del testo, l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, mi pare sufficientemente chiaro là dove specifica che è applicabile tutta la normativa prevista in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nella misura in cui questa si renda compatibile con la specificità e la peculiarità dell'impresa.
Per quanto riguarda la questione della chiarezza e della proprietà di formulazione, mi pare che gli articoli 4 e 7 evidenzino il conferimento di deleghe legislative con gli appropriati riferimenti all'esercizio dei decreti legislativi e a quelli correttivi, qualora si ritenesse necessario emanarli dopo un primo periodo di applicazione della legge.
Il testo al nostro esame, seppure caratterizzato da normali ed evidenti elementi di mediazione tra gli interessi in campo, dal momento che ci troviamo di fronte all'esercizio dei diritti e delle tutele di chi lavora nonché alla filosofia imprenditoriale, pure presente all'interno del concetto di cooperazione e quindi di mutualità, che ne permea l'essenza oltre che la ragion d'essere, appare utile e per molti aspetti necessario e urgente per dare certezza normativa a chi lavora e possibilità di sviluppo alla cooperazione nel nostro paese. È per questo che auspico un celere esame da parte dell'Assemblea, considerati i tempi che abbiamo di fronte e il prossimo termine della legislatura, che invito ad esprimere un voto favorevole senza alcuna modifica sul testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ORNELLA PILONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Gazzara. Ne ha facoltà.

ANTONINO GAZZARA. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione tende a disciplinare la figura del socio lavoratore di cooperativa cosiddetta di lavoro, con particolare riguardo alla distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione coordinata non occasionale, prevedendo un insieme di paletti che, formalmente posti a tutela del lavoratore, nella realtà condizionerebbero in modo notevole l'attività della cooperativa modificando la stessa filosofia di impostazione della materia.


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In particolare, solo per elencare alcuni punti a nostro avviso indicativi dell'approccio con cui la maggioranza ha affrontato la questione, ci pare opportuno rilevare come nell'articolato la distinzione tra rapporti associativi o di lavoro venga tutelata in modo differenziato, a seconda della prevalenza dell'uno o dell'altro, facendo venire meno la consolidata tendenza a ritenere assorbente il rapporto associativo. Conseguentemente si prevede l'applicabilità dello statuto dei lavoratori per i lavoratori subordinati, o di quella parte comunque compatibile per quelli autonomi, anche per quel che concerne il diritto di attività sindacale. Si precisa che il trattamento economico deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto e non può essere inferiore se vi è un rapporto di lavoro subordinato a quello minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per prestazioni analoghe e se, invece, il lavoratore è autonomo, ai compensi medi in uso per lo stesso tipo di attività lavorativa.
Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa, si applica la disciplina prevista per il tipo di lavoro subordinato instaurato considerando il trattamento economico come reddito da lavoro dipendente. Si prevede anche una delega al Governo perché entro un certo termine si pervenga alla equiparazione, senza onere aggiuntivo e per la finanza pubblica, della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa. Viene poi esteso, con effetto retroattivo, perché in via di interpretazione autentica, il diritto di privilegio generale sui beni mobili ai crediti retributivi dei soci lavoratori. Si fissa la competenza del giudice ordinario per le controversie inerenti il rapporto associativo e la competenza funzionale del giudice del lavoro per le controversie inerenti il rapporto di lavoro del socio, mentre per le controversie sul rapporto di lavoro si applicano le procedure di conciliazione arbitrali rituali previste in materia di pubblico impiego. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, le cooperative con soci lavoratori dovranno definire un regolamento, che, a pena di nullità, non potrà prevedere clausole peggiorative rispetto al contratto nazionale di lavoro, nella tipologia del rapporto da instaurare proprio con i soci lavoratori. Infine si prevede una delega al Governo per il riordino della normativa relativa alla vigilanza in materia di cooperazione.
Questi, schematicamente, i punti salienti emblematici dell'impostazione data. Siamo certo consapevoli del ruolo sociale che la cooperazione ha svolto e continua a svolgere nel nostro paese. Il fatto che una parte politica, che non è la nostra, si sia assunta però da tempo il ruolo di mentore del sistema cooperativistico, non significa affatto che esiste da parte nostra una posizione a questa forma di imprenditoria basata sulla mutualità.
La nostra opposizione al disegno di legge in esame, dunque, non nasce da ostilità preconcette al sistema cooperativistico, nasce semmai proprio dalla ragione opposta, e cioè dalla necessità di tutelarne le caratteristiche specifiche e le peculiarità che rendono questo fenomeno socialmente significativo. C'è in atto da tempo da parte della sinistra, e questa legge ne è un ulteriore esempio, la tendenza a un approccio improprio alla logica della cooperazione. La prassi che si va instaurando, infatti, è quella che le cooperative altro non siano che imprese, come tutte le altre, che si comportano nella stessa logica e che però si trovano, rispetto alle altre aziende, a godere di un trattamento privilegiato sotto mille punti di vista, a partire da quello fiscale. Il fatto che il sistema cooperativistico, nell'opinione di qualcuno, stia perdendo le caratteristiche sue proprie è dimostrato fra l'altro proprio dalla legge al nostro esame.
Innanzitutto è necessario premettere che il socio lavoratore nei sistemi cooperativistici non dovrebbe essere l'eccezione, come oggi avviene, ma, al contrario, dovrebbe costituire la regola. La figura del dipendente non socio, che doveva servire soltanto a fronteggiare esigenze particolari, è invece diventata ormai la condizione largamente prevalente.


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In ogni caso, il socio lavoratore non è un dipendente mascherato, come viene considerato in sostanza da questa legge. È esattamente il contrario: la sua figura è quella, sia pure anomala, di un imprenditore e come tale dovrebbe essere trattato, se la legge fosse funzionale a ridare al sistema cooperativistico le sue caratteristiche peculiari.
Essere imprenditore significa stare lontano dalla rigidità e dai vincoli che caratterizzano il rapporto tra azienda e lavoratore dipendente; vincoli posti di solito a tutela di quest'ultimo, della sua sicurezza, delle sue condizioni retributive, della sua posizione assicurativa e previdenziale. Essere imprenditore significa essere compartecipe, con flessibilità, degli utili ed anche delle perdite dell'impresa. Nulla nel provvedimento all'esame si basa su tale logica, anzi tutto va nel senso contrario.
Certamente questa materia necessitava da tempo di essere regolata da una legge nuova e diversa, ma si sarebbe dovuto trattare di una legge che andasse in direzione opposta rispetto a quella del provvedimento in discussione. È una legge inutile, che non cambia le cose e non valorizza la vera cooperazione. È anche una legge che introduce elementi di disomogeneità e di confusione nell'ordinamento, nel momento in cui tende ad introdurre nell'assetto sociale delle cooperative le numerose pregiudizievoli novità previste dall'articolato in discussione.
Il complesso normativo proposto non semplifica la disciplina della materia né si pone nell'ottica di uno sviluppo complessivo, dato che tende, come è costume della maggioranza parlamentare che ha retto le sorti del paese in questa legislatura, ad una tutela formale di ruolo, senza badare al pregiudizio sostanziale dei posti di lavoro e della capacità reddituale.
La nostra valutazione, quindi, è complessivamente negativa, né ci pare che, nonostante gli emendamenti proposti, possa essere modificata nel corso dei lavori in aula.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, vorrei fare soltanto alcune brevi considerazioni di merito sul provvedimento in discussione, che riguarda la posizione del socio lavoratore nelle cooperative, anche perché la nostra forza politica, i Democratici di sinistra, si è già espressa favorevolmente nel corso del dibattito che ha accompagnato il lungo iter della legge al Senato.
Con questa legge, come ricordava il presidente Innocenti, si fa un passo in avanti in una materia che è stata ed è tuttora oggetto di forti contenziosi, che si sono determinati nel corso di questi anni, non solo dal punto di vista politico ed economico, nell'ambito del dibattito generale sul movimento cooperativo, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto giuridico.
Come è stato ricordato, la giurisprudenza si è esercitata con molte e contraddittorie sentenze, senza che si riuscisse tuttavia a definire esattamente il rapporto fra la posizione associativa e la posizione di un lavoratore che è al tempo stesso socio dell'azienda cooperativa a cui presta il proprio lavoro.
Nel corso di questi anni siamo stati tutti d'accordo sul fatto che fosse necessario porre fine a questa situazione ed arrivare ad un quadro normativo più certo. Il testo licenziato dal Senato ha assunto come base il disegno di legge del Governo, ma è stato modificato ed ha tenuto conto del confronto che si è aperto prima nella Commissione lavoro del Senato e poi in aula.
Credo che esso contenga una normativa avanzata, più certa, buona, non dico perfetta, anzi si potrebbe dire che questa normativa sia perfettibile e che diverse osservazioni avanzate nel corso del dibattito presso la XI Commissione della Camera abbiano un fondamento, ma in sintesi, stando ai contenuti del provvedimento al nostro esame, siamo di fronte ad un buon testo, che ha trovato un punto di equilibrio. Infatti, l'obiettivo prioritario della legge era trovare un punto di equilibrio


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fra le diverse esigenze. Da una parte, occorreva considerare le esigenze delle società cooperative e la loro necessità di far fronte alle trasformazioni in atto nell'economia e nel lavoro, salvaguardando la specificità insita nello strumento societario cooperativo, riconosciuto dalla legge e dalla Costituzione.
Dall'altra parte bisognava garantire anche al socio lavoratore una posizione non dissimile dagli altri lavoratori e dai loro diritti. Il punto fondamentale era trovare un equilibrio e io penso che sia stato trovato là dove si fa riferimento al tema dei trattamenti economici e al rapporto con la contrattazione collettiva, là dove si individua lo strumento del regolamento della cooperativa e si indicano i contenuti del regolamento stesso, assegnando anche un tempo congruo per l'approvazione. Il punto di equilibrio è rappresentato dai temi inerenti alle modalità di applicazione della legge n. 300, lo statuto dei lavoratori in rapporto con la contrattazione collettiva.
A mio parere il punto di equilibrio si trova anche nelle questioni legate al riordino delle norme sui controlli e sulla vigilanza. Quest'ultima si imponeva perché è nell'interesse di tutti creare vere cooperative e non, come diceva il presidente Innocenti, «cooperative spurie». Questo tema è stato affrontato con una norma di delega che definisce in modo preciso i criteri direttivi, demandando ai decreti legislativi la loro attuazione.
Il provvedimento in esame permette di compiere un passo in avanti in termini di certezza, chiarezza e contenuti: lo si può approvare e renderlo operativo solo se questa Camera l'approva nel testo in esame, senza ulteriori modifiche. Sappiamo tutti che non sono molti i giorni che abbiamo di fronte a noi prima della conclusione della legislatura e che vi sono priorità, come quelle collegate alla conversione di decreti-legge, ma penso che un rinvio al Senato per una terza lettura farebbe entrare il provvedimento in una zona grigia di esito incerto. Molto probabilmente non se ne farebbe nulla e quindi anche questa legislatura si concluderebbe senza una nuova disciplina per il socio lavoratore. È per questa ragione che dobbiamo impegnarci ad approvare il testo pervenuto dal Senato convinti che si debba procedere nella direzione indicata dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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