Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 867 del 26/2/2001
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(Discussione sulle linee generali - A.C. 4426-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Serafini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANNA MARIA SERAFINI, Relatore. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il provvedimento in esame in materia di detenute con figli minori, approvato in prima lettura dalla Camera il 27 luglio 2000 ed ora di nuovo all'esame della Camera dopo le modifiche introdotte dal Senato, è sostanzialmente ispirato ad un principio fondamentale: la tutela del diritto del bambino ad avere, nella prima infanzia, un sano e corretto rapporto con la madre detenuta. Tale diritto è ritenuto non usufruibile in un contesto, come quello carcerario, del tutto inadatto ad un corretto e sano sviluppo psicofisico del minore.
Con tale provvedimento si intendono quindi evitare le situazioni nelle quali alle detenute madri si aggiungono i detenuti bambini, fino a tre anni di età, in quanto l'ingresso in carcere del bambino finalizzato alla prosecuzione della relazione parentale, secondo l'esperienza acquisita, non solo non è risolutivo del problema, che comunque non fa che differire il distacco rendendolo semmai ancora più drammatico, ma è addirittura dannoso per lo sviluppo psicofisico del minore, il quale viene incolpevolmente istituzionalizzato in un contesto punitivo, povero di stimoli e connotato dalla privazione di autorevolezza della figura genitoriale.
La Commissione giustizia non ha ritenuto opportuno modificare ulteriormente il testo del Senato, per quanto, come ha sottolineato la I Commissione, tale testo in alcune sue parti appaia meritevole di qualche precisazione. In particolare, la I Commissione ha ritenuto che l'articolo 2 contenga disposizioni non propriamente omogenee con il contenuto complessivo del provvedimento e che si rinvengano elementi di contraddittorietà tra la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso «articolo 146» - laddove si prevede tra le cause di non concessione o revoca della sospensione dell'esecuzione della pena la dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, di cui all'articolo 330 del codice civile - e le disposizioni di cui all'articolo 7.
In Commissione giustizia si è evidenziato, in particolare dall'onorevole Marotta qui presente, che la previsione di cui all'articolo 7 appare oscura, in quanto rende possibile il configurarsi delle ipotesi secondo cui, essendo già stata sospesa, come pena accessoria, la potestà genitoriale, la stessa potestà venga successivamente riconosciuta qualora la detenuta si trovi nelle condizioni di usufruire dei benefici previsti dal testo in esame. A tale osservazione si è ribattuto che il giudice, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 1, dispone comunque della facoltà di non concedere la sospensione dell'esecuzione della pena qualora vengano commessi ulteriori reati. Si è sottolineato che il Senato, nel formulare la previsione di cui all'articolo 7, intendeva regolare le ipotesi di applicabilità dei benefici previsti dal testo in esame ai detenuti puniti con la pena dell'ergastolo; a tal fine, si è introdotta la suddetta disposizione, che sospende l'operatività della pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale nei casi contemplati dall'articolo


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330 del codice civile. Sulla base delle previsioni introdotte dal Senato, infatti, la decadenza dalla potestà genitoriale può avvenire non solo nei suddetti casi di reati puniti con l'ergastolo, ma anche per tutte quelle fattispecie criminose in cui il minore è parte offesa del reato mentre, in ogni caso, qualora venga commessa violenza contro i minori, i benefici previsti dal testo in esame non possono essere mai applicati. Se la modifica apportata dal Senato all'articolo 7 intendeva riferirsi alle sole ipotesi dei reati puniti con la pena dell'ergastolo, sarebbe opportuno fornire un adeguato chiarimento interpretativo in sede di lavori parlamentari. Ritengo che l'intervento del Senato sia volto a consentire che colui che sia condannato all'ergastolo e pertanto abbia subito come pena accessoria la revoca della potestà genitoriale, possa accedere ai benefici previsti dal testo in esame.
La delicata questione che occorre risolvere in via interpretativa consiste nel fatto che la norma introdotta dal Senato rischia di non precludere l'applicazione dei benefici medesimi a quei soggetti che sono stati condannati per gravi reati commessi a danno dei minori.
Tornando all'esame del provvedimento, è comunque necessario ricordare che questo mira a delineare un nuovo quadro normativo sulle detenute madri che, pur rispettoso dell'esigenza di un effettivo esercizio della potestà punitiva dello Stato nei confronti di chi commetta un reato, non si ponga tuttavia in conflitto con la necessaria tutela della maternità e con una moderna concezione dell'infanzia, riconosciuta dall'articolo 31 della Costituzione.
Secondo recenti statistiche, beneficiari del provvedimento potranno essere circa 60 detenute madri ed altrettanti minori su una popolazione carceraria femminile di circa 2000 unità totali.
Il disegno di legge in esame consta di otto articoli e interviene, da un lato, sugli istituti penalistici già contemplati relativi al rinvio obbligatorio e facoltativo della pena e alle misure di sicurezza mentre, dall'altro lato, modifica alcuni istituti dell'ordinamento penitenziario, introducendone di nuovi.
L'articolo 1 propone una nuova formulazione degli articoli 146 e 147 del codice penale. Il comma 1 interviene sull'articolo 146 del codice penale stabilendo, dopo una rettifica di natura formale al n. 1), l'estensione del differimento obbligatorio della pena in favore delle madri condannate fino ad un anno all'età del bambino (n. 2); il precedente limite dei sei mesi è quindi raddoppiato. La modifica risponde all'esigenza di permettere il completamento del ciclo di adattamento e svezzamento del neonato.
Il Senato ha espunto dalla disposizione in oggetto la specifica previsione relativa alle madri condannate per i gravi reati di cui all'articolo 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, in condizione di non poter beneficiare di misure alternative alla detenzione (cioè che non siano collaboratori di giustizia), per le quali il rinvio obbligatorio era valido solo fino all'attuale limite di 6 mesi di età del bambino, salvo l'affidamento ad altri. Analogamente, è stata espunta dal testo della Camera l'identica ipotesi in relazione al rinvio facoltativo di cui all'articolo 147, comma 1, n. 3), del codice penale.
Restano invece confermate (n. 3) le ipotesi di sospensione obbligatoria in favore delle persone affette da AIDS o da grave e accertata deficienza immunitaria, ovvero da altre patologie particolarmente gravi, nelle ipotesi di incompatibilità con lo stato di detenzione, quando si tratti di malati terminali (malattia in stato così avanzato da non rispondere più alle terapie, certificata dalle idonee strutture sanitarie).
Viene, invece, modificato, rispetto al testo approvato dalla Camera, il contenuto del secondo periodo della disposizione appena citata (n. 3) che, in determinati casi, prevede sia l'impossibilità di concessione del differimento della pena nelle ipotesi indicate ai n. 1 e 2 che, in caso di concessione, l'obbligatoria successiva revoca da parte del giudice.


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Le ipotesi contemplate sono l'interruzione della gravidanza, la dichiarata decadenza della madre dalla potestà genitoriale (ex articolo 330 del codice civile), la morte del figlio, l'abbandono del figlio o il suo affidamento a terzi. La norma, in ogni caso, prevede come condizione di applicabilità il fatto che sia l'interruzione di gravidanza che il parto non siano avvenuti da più di due mesi.
I successivi commi dell'articolo 1 del disegno di legge intervengono, poi, sull'articolo 147 del codice penale (rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena).
Il comma 2 modifica il n. 3 dell'articolo 147, primo comma, ampliando notevolmente l'operatività della sospensione facoltativa dell'esecuzione della pena che viene così estesa alle madri con bambini fino a tre anni.
Il nuovo testo del terzo comma dell'articolo 147 individua come causa di revoca del beneficio la dichiarata decadenza della potestà sul figlio, la morte del figlio, il suo abbandono da parte della madre ovvero l'affidamento del bambino a terzi (comma 3). Il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge aggiunge infine un comma 4 all'articolo 147 del codice penale in ragione del quale la sussistenza di un concreto pericolo della commissione di delitti, ravvisata da parte del giudice, costituisce causa ostativa alla concessione del differimento facoltativo della pena, nonché motivo di revoca dopo la concessione. L'articolo 2 del provvedimento in esame aggiunge un comma all'articolo 211-bis del codice penale che introduce il cosiddetto ricovero coatto.
L'articolo 211-bis è stato introdotto nel codice penale dall'articolo 7 della citata legge n. 231 del 1999 ed ha stabilito l'estensione anche alle misure di sicurezza personali della disciplina in materia di sospensione obbligatoria e facoltativa della pena di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale.
La disposizione, non prevista nel testo approvato dalla Camera, stabilisce che il giudice, nell'applicare una misura di sicurezza nei confronti di un soggetto autore di un reato (consumato o solo tentato) commesso con violenza contro le persone o con uso di armi, quando sussista reale pericolo di reiterazione del delitto, possa ordinarne il forzato ricovero in una casa di cura.
Il disegno di legge n. 4426 introduce poi due nuove misure nell'ordinamento penitenziario: la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno dei figli minori.
La detenzione domiciliare speciale, contemplata dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento, che aggiunge così l'articolo 47-quinquies alla legge n. 354 del 1975, è volta a permettere l'assistenza familiare ai figli di età non superiore a 10 anni da parte delle madri condannate quando non sia possibile l'applicazione della detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario; il limite di 10 anni di età del minore appare coordinato con l'analogo limite stabilito in tema di detenzione domiciliare ordinaria dal citato articolo 47-ter.
Il Senato ha soppresso la previsione contenuta nel testo approvato dalla Camera che estendeva l'applicabilità della misura anche alle donne internate.
Le condizioni per la concessione della misura (da parte del tribunale di sorveglianza), consistente nella esecuzione della pena nella propria abitazione o altro domicilio privato o luogo di cura, assistenza o accoglienza, sono le seguenti: in primo luogo, l'avvenuta espiazione di almeno un terzo della pena (15 anni in caso di ergastolo); in secondo luogo, l'insussistenza di un reale pericolo di commissione di nuovi reati (la soppressione, da parte del Senato, del riferimento alla commissione di reati «della stessa specie di quelli oggetto della condanna» coordina la norma con l'analoga previsione dell'articolo 47-ter, comma 1-bis dell'ordinamento penitenziario); infine, la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.
Anche tale misura è applicabile al padre detenuto in caso di morte della madre o di impossibilità della stessa ad assistere il figlio e non vi sia altri che il padre cui affidare il minore.


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Le modalità attuative della detenzione domiciliare speciale nonché le prescrizioni inerenti l'intervento del servizio sociale sono stabilite dal tribunale di sorveglianza e sono modificabili dal magistrato di sorveglianza competente: il riferimento della norma all'applicabilità dell'articolo 284, comma 4, codice di procedura penale limita la discrezionalità del citato tribunale, dando facoltà al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria di controllare, anche di propria iniziativa ed in ogni momento, l'osservanza delle prescrizioni imposte. Al servizio sociale sono assegnati i controlli sulla condotta delle persone in detenzione domiciliare speciale nonché gli oneri di assistenza alle stesse nel reinserimento nella vita sociale; quando i periodici rapporti consegnati dallo stesso servizio sociale al magistrato rileveranno una condotta incompatibile con la prosecuzione della misura, la stessa deve essere immediatamente revocata.
Quando, al compimento dei dieci anni di età del bambino, sussistano i requisiti per la concessione della semilibertà, il beneficio della detenzione domiciliare speciale potrà essere prorogato dal tribunale di sorveglianza; in caso contrario, si potrà disporre una ulteriore misura che l'articolo 5 del disegno di legge introduce nell'ordinamento penitenziario ovvero l'assistenza all'esterno dei figli minori.
Il comma 2 dell'articolo 3 in esame, aggiunto durante l'esame al Senato, precisa che dalla citata attività dei servizi sociali (controllo del comportamento del soggetto ed ausilio al suo reinserimento nella vita sociale) non possono derivare maggiori oneri al bilancio dello Stato.
Il successivo articolo 4 del provvedimento aggiunge un ulteriore articolo, il 47-sexies, all'ordinamento penitenziario, che disciplina i casi di allontanamento dalla detenzione domiciliare senza giustificato motivo.
L'assenza ingiustificata dal domicilio per un tempo inferiore a dodici ore da parte della condannata può provocare la proposta di revoca della misura alternativa da parte del magistrato di sorveglianza.
Per un'assenza della condannata superiore a quella indicata sussistono, invece, le condizioni per la punibilità ai sensi del reato di evasione (articolo 385, comma 1, del codice penale) cui, dopo la condanna, consegue ex lege la revoca della misura alternativa. Se la persona si costituisce prima della condanna la pena è diminuita.
La soppressione del comma 4 dell'articolo 47-sexies nel testo approvato dalla Camera appare di coordinamento rispetto alla avvenuta esclusione delle internate dal beneficio della detenzione domiciliare speciale.
L'ultimo comma dell'articolo 4 della proposta di legge estende anche al padre detenuto, cui è stata concessa la misura ex articolo 47-quinquies, comma 7, le disposizioni in materia di allontanamento ingiustificato dal domicilio.
Una nuova misura, consistente nell'assistenza all'esterno dei figli minori, è introdotta nell'ordinamento penitenziario dall'articolo 5 del provvedimento in esame.
Il beneficio è volto a permettere la cura e l'assistenza extracarceraria dei figli di età non superiore ai dieci anni in assenza delle sopraindicate condizioni per la concessione della detenzione domiciliare speciale. A tal fine, l'articolo 6 aggiunge l'articolo 21-bis all'ordinamento penitenziario e la collocazione sistematica indica l'equiparazione della misura a quella del lavoro esterno (di cui viene considerata autonoma modalità) di cui si applicano le disposizioni compatibili, a partire dai presupposti per la concessione.
Al beneficio può accedere il padre detenuto in caso di morte della madre o di sua impossibilità quando il padre sia l'unico cui la prole può essere affidata.
Poiché la finalità del disegno di legge è quella di assicurare la continuità delle relazioni genitoriali ed affettive tra genitori e figli, appare coerente con l'impostazione data la norma che prevede (limiti di applicabilità) l'impossibilità per i padri e le madri dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 330 del codice civile di accedere ai benefici previsti dal provvedimento; l'assistenza


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esterna dei figli minori sarà immediatamente revocata in caso di perdita della potestà durante l'esecuzione della misura (articolo 6).
Nell'ottica di permettere un largo uso delle misure di favore per le detenute madri introdotte dalla legge in esame, l'articolo 7 del disegno di legge (aggiunto dal Senato) stabilisce che la concessione di uno dei benefici previsti dal provvedimento sospende, durante la sua applicazione, l'esecutività delle pene accessorie di cui all'articolo 34 del codice penale (decadenza o sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori).
La norma finale del disegno di legge (articolo 8) reca le disposizioni di coordinamento con la vigente disciplina sull'ordinamento penitenziario resesi necessarie in seguito alla introduzione, ad opera del provvedimento in esame, dell'istituto della detenzione domiciliare speciale.
Le modifiche apportate riguardano l'articolo 51-bis, comma 1 (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà) e l'articolo 51-ter, comma 1 (Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza) dell'ordinamento penitenziario.
Colleghe e colleghi, Presidente, è questo un provvedimento largamente atteso che ha trovato ampia convergenza nell'ambito della discussione in sede di Commissione giustizia alla Camera in prima e in terza lettura; nei giorni scorsi abbiamo discusso in Commissione sempre con intenti unitari. Auspico che il provvedimento veda presto la luce e per questo non ritengo una forzatura chiedere che possa essere esaminato in sede legislativa.
Chiedo altresì che il testo venga approvato come è stato modificato dal Senato, pur con la sottolineatura interpretativa di cui ho parlato ed anche se riteniamo che alcune modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento arricchiscano il contenuto del testo mentre altre lascino talune perplessità. Va comunque dato al paese il segnale che la certezza della pena, che sosteniamo con convinzione, non deve entrare in contraddizione con un diritto così importante come quello del bambino ad avere una relazione normale con la propria madre e con il proprio padre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, egregi colleghi, prendo la parola per mettere in evidenza alcuni aspetti che attengono all'interpretazione sistematica del provvedimento così come modificato dal Senato. Condivido appieno le argomentazioni e le considerazioni dell'illustre relatrice e, anche in prima lettura, intervenni condividendo il merito del provvedimento, in favore del quale votai invitando la mia parte politica, Forza Italia, a fare altrettanto.
Attuando un contemperamento che definirei buono - perfetto no, perché la perfezione non è di questo mondo - tra il potere-dovere dello Stato di far scontare le pene a coloro che si siano resi colpevoli di reati e il bene della maternità, del rapporto tra madre e figlio minore, anzi infante, il provvedimento sembra avere raggiunto lo scopo.
Il Senato ha introdotto modifiche che, a mio avviso, sono di poco conto, ma alcune dovranno essere approvate. Tuttavia, la modifica sostanziale, l'aggiunta dell'articolo 7, ha creato alcuni problemi, quindi mi sono assunto l'onere di dimostrare che le perplessità adombrate dalla Commissione affari costituzionali, circa una paventata contraddittorietà di alcune norme del testo in esame, non sono fondate.
Nell'esprimere il parere sul disegno di legge in esame, come modificato dal Senato, essa ha rilevato quanto segue: «potrebbero rinvenirsi elementi di contrad


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dittorietà tra le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 146, laddove si prevede tra le cause di non concessione o revoca della sospensione dell'esecuzione della pena la dichiarazione di decadenza dalla podestà genitoriale di cui all'articolo 330 del codice civile, e le disposizioni di cui all'articolo 7». L'articolo 7 è stato interamente aggiunto dal Senato e recita testualmente: «L'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla podestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della podestà dei genitori». A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena detentiva, previsto dall'articolo 146 del codice penale, come modificato, anzi sostituito, dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, non opera, oppure, se concesso, deve essere revocato nei seguenti casi: quando il figlio muore, quando è abbandonato, quando è affidato ad altri. Inoltre, tale differimento non opera - questa è la modifica introdotta dal Senato - quando la madre è stata dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio, ai sensi dell'articolo 330 del codice civile. Tale articolo prevede alcune violazioni di obblighi di natura civilistica. Ad esempio, io ho il dovere di educare, istruire e mantenere la prole (in base all'articolo 147 del codice civile) in relazione alle mie sostanze. Se vengo meno a questo obbligo nei confronti della prole, posso essere dichiarato decaduto, perché si tratta di una violazione di un obbligo inerente alla potestà genitoriale, che è un munus, una funzione.
Una donna incinta o madre di un infante di età inferiore ad un anno, come tale avente diritto all'esecuzione differita della pena detentiva, perde questo beneficio, qualora esso sia stato concesso, oppure non può ottenerlo, se viene dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio, ai sensi dell'articolo 330 del codice civile.
L'articolo 7, aggiunto dal Senato, prevede che l'applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge (tra i quali vi è anche il differimento dell'esecuzione della pena detentiva, come previsto dall'articolo 1) determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà suddetta.
Giustamente è sembrato che vi fosse una contraddizione (dico «giustamente» perché apparentemente essa potrebbe esservi), ma, ad un esame approfondito della materia, ciò è da escludere. Ci si è chiesti come mai nel caso in cui donna venga dichiarata decaduta dal beneficio per effetto di violazioni di ordine civilistico, che sono meno gravi di quelle di carattere penale, perda il beneficio, se è stato concesso, oppure non possa ottenerlo, mentre è previsto che, nel caso di applicazione della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale oppure della pena accessoria della sospensione dell'esercizio di detta facoltà - pene accessorie conseguenti alla commissione di reati, quindi, a violazioni più gravi di quelle di cui all'articolo 330 -, l'applicazione del beneficio venga consentita e determini addirittura la sospensione provvisoria di queste pene accessorie, che conseguono alla commissione di delitti.
Ecco perché la I Commissione, pur esprimendo parere favorevole, ha evidenziato questa contraddizione, che in realtà non esiste. Anche se l'osservazione della I Commissione è platonica, perché il parere espresso è pienamente favorevole e non è subordinato né a una condizione né alla osservazione fatta, ci pare opportuno fare su di essa alcune osservazioni apparendo opportuno lasciare agli atti alcune precisazioni di natura e valore interpretativi per evitare che si possa cadere nello stesso errore nel quale è caduta la I Commissione.
A mio parere, le preoccupazioni adombrate dalla I Commissione sono prive di fondamento, essendo solo apparente la paventata contraddittorietà del testo in esame. Infatti, il comma 1 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 146 del codice


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penale sul rinvio obbligatorio della esecuzione della pena detentiva nei confronti di donna incinta (numero 1) e di madre di infante di età inferiore ad anni uno (numero 2) prevede alcune cause di non differimento dell'esecuzione della pena o di revoca del beneficio eventualmente concesso. Tra queste cause, la modifica apportata dal Senato indica espressamente la pronuncia di decadenza della madre dalla potestà sul figlio, ai sensi dell'articolo 330 del codice civile.
Vorrei precisare che non c'era bisogno della distinta indicazione di siffatta causa di non differimento della esecuzione della pena detentiva o della revoca del beneficio eventualmente concesso perché il testo approvato dalla Camera conteneva già all'articolo 5 una disposizione di questo genere lasciata immutata dal Senato che, nel testo approvato da quel ramo del Parlamento è divenuto articolo 6. Quest'ultima disposizione espressamente sancisce in via generale che i benefici di cui alla presente legge, tra cui anche quello del differimento dell'esecuzione della pena detentiva, non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla patria potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile. In sostanza la disposizione introdotta dal Senato al comma 1 dell'articolo 1 era già contenuta nel testo approvato dalla Camera. La revoca e la non concessione erano previste nel caso in cui il genitore fosse stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale e quindi non c'era bisogno di questa indicazione distinta.
A prescindere da questo, va osservato che la decadenza dalla potestà genitoriale sui figli, a cui l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge fa riferimento, concerne la pronuncia di natura civilistica che il giudice adotta, ex articolo 330, a carico dei genitori per la violazione degli obblighi e dei doveri inerenti alla potestà genitoriale, quale quello di mantenere, istruire ed educare la prole, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro (articoli 147 e 148 del codice civile), di osservare una condotta moralmente degna, di non pretendere dai figli l'osservanza di comportamenti e di divieti assolutamente capricciosi ed arbitrari, eccetera. L'articolo 7 introdotto dal Senato, invece, fa riferimento alla decadenza dalla potestà genitoriale e alla sospensione dell'esercizio di tale potestà quali pene accessorie che per legge conseguono necessariamente (in alcuni casi è consentita al giudice la discrezionalità di provvedere diversamente) alla condanna a pene di una certa entità, quindi alla commissione di reati e di alcuni reati determinati che comportano una determinata pena; per esempio, la condanna all'ergastolo da cui deriva la decadenza dalla potestà genitoriale.
La condanna alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni produce l'effetto di sospendere l'esercizio della facoltà della potestà genitoriale (articolo 32, commi 2 e 3, del codice penale). Le pene accessorie di cui parla l'articolo 7 aggiunto dal Senato conseguono alla commissione di reato e, dunque, si applicano quando vi è una condanna a pene di una determinata entità e non già perché i reati cui la condanna si riferisce siano stati commessi in danno dei figli. Tali pene si applicano per il fatto di aver commesso un reato di una certa gravità: in tal caso, si perde o si ha la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale.
È vero, però (ecco il punto cruciale), che le pene accessorie della decadenza dalla potestà genitoriale e della sospensione dell'esercizio di tale potestà sono dalla legge previste anche nei casi di condanne per determinati reati commessi in danno dei figli. È possibile fare l'esempio dell'incesto: l'articolo 564, ultimo comma, prevede che in caso di condanna per tale reato il genitore sia dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale.
Per quanto riguarda condanne per delitti commessi con abuso della potestà genitoriale o reati di soppressione o supposizione di stato, di alterazione di stato o di occultamento di stato (ex articolo 569 del codice penale) è prevista la pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale. In tali casi, dunque, vi è un argomento cosiddetto a fortiori di indubbio


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valore interpretativo, che consente - anzi, impone - un'interpretazione sistematica dell'articolo 7 aggiunto dal Senato: l'articolo 7 citato non si applica nei casi in cui il reato (alla commissione del quale si fa luogo anche alla comminazione della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale o della pena accessoria della sospensione dell'esercizio di tale facoltà) sia stato commesso in danno dei figli. Tale articolo, dunque, non si applica nel caso in cui un reato (alla commissione del quale si fa luogo alla comminazione delle pene accessorie citate) sia stato commesso in danno dei figli. Al contrario, esso si applica soltanto nei casi in cui la condanna che comporta anche la pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale o della sospensione dell'esercizio di tale potestà sia stata inflitta per reati che non abbiano niente a che vedere con gli obblighi e i doveri inerenti alla potestà genitoriale e che non siano stati commessi in danno dei figli. Ripeto, l'articolo 7 si applica nei casi di condanne per reati che non abbiano nulla a che vedere con la violazione o con l'abuso della potestà sui figli. L'argomento a fortiori, dunque, è il seguente: se la pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale (o della sospensione dell'esercizio di tale potestà) per la violazione degli obblighi di natura civilistica inerenti alla potestà genitoriale - che non attengono alla gravità dell'illecito penale - impedisce l'applicazione dei benefici di cui al disegno di legge in esame, a più forte ragione, tale applicazione deve impedire la comminazione delle pene accessorie della decadenza e della sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale, quando tale comminazione sia comportata da violazioni in danno dei figli molto più gravi (quali quelle costituenti illeciti di natura penale); questo è l'argomento a fortiori che consente di ritenere che l'articolo 7 sia applicabile solo in caso di commissione di reati che comportino le citate pene accessorie e che, però, non abbiano nulla a che vedere con i doveri e gli obblighi nei confronti della prole e che, dunque, non abbiano nulla a che vedere con il pregiudizio morale o economico dei figli.
Signor Presidente, la famosa e paventata contraddittorietà, di cui parla nel proprio parere la I Commissione, è del tutto priva di fondamento. L'interpretazione sistematica dell'articolo 7 del testo di legge in esame, imposta dall'argomento ermeneutico cosiddetto a fortiori, esclude - come è del tutto evidente - qualsiasi elemento di contraddittorietà nel testo medesimo: di conseguenza, dobbiamo approvare il testo in esame, essendo esso degno di approvazione. Il testo normativo in esame, infatti, attua la tutela costituzionale del bene della maternità e del rapporto tra madre e figlio e dell'interesse del minore.
Sono beni addirittura di ordine costituzionale che non trovano nell'attuale sistema un'adeguata protezione nel caso in cui la madre sia incorsa in un reato per il quale debba scontare una pena detentiva.
Mi fermo qui, richiamandomi a quanto già ebbi modo di dire nel corso dell'esame in prima lettura nonché alle considerazioni dell'illustre relatrice che ha avuto l'amabilità di indicarmi come qualcuno che in Commissione giustizia ha cercato di far apparire priva di fondamento la paventata contraddittorietà di cui parla la I Commissione: ad un esame approfondito pare infatti che questa perplessità venga meno. Raccomando perciò la rapida approvazione del provvedimento, che è atteso e risponde ad indubbie esigenze.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

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