Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 867 del 26/2/2001
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Discussione del disegno di legge: S. 4502 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (7081) (ore 14,17).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già


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approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999, che la III Commissione (Affari Esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 7081)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Rivolta.

DARIO RIVOLTA, Relatore. Presidente, l'accordo in esame è l'ultimo di una lunga serie di accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e la Federazione russa: 98 sono quelli in vigore, 14 sono già firmati ma non ancora in vigore e sono in attesa di essere ratificati. Tutto ciò a suggello di una situazione che vede i due paesi collaborare in maniera sempre più stretta.
Il presente accordo stipulato su iniziativa della Federazione russa sostituisce un accordo analogo che era già in vigore tra l'Unione Sovietica e l'Italia.
È utile sapere che la materia concernente i trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada è oggetto di altri 25 accordi bilaterali firmati dall'Italia, tra i quali ben 6 con i paesi dell'ex patto di Varsavia e 2 con i paesi dell'ex Unione Sovietica.
L'accordo in esame disciplina l'attività degli autotrasportatori che operano tra i due paesi secondo il principio, com'è d'uso, della reciprocità. Lo scopo è di regolarizzare, normare e sviluppare l'interscambio di passeggeri e merci tra l'Italia e la Russia.
A titolo di cronaca, va detto che gli articoli da 1 a 7 riguardano il trasporto di viaggiatori e merci; viene richiesta una autorizzazione preventiva per consentire trasporti regolari di passeggeri con auto (si tratta quindi di servizi di linea), organizzati in collaborazione tra le competenti autorità delle parti. Viene altresì richiesta l'autorizzazione anche per il trasporto di merci, valida, ogni volta, per un solo viaggio di andata e ritorno, salvo che venga diversamente indicato.
Un'autorizzazione specifica viene invece richiesta in caso di trasporti occasionali di passeggeri con autobus, anche per il solo transito. Le autorità competenti delle due parti si scambiano annualmente un quantitativo di moduli di autorizzazione forfettaria. Non è, invece, necessaria l'autorizzazione per i trasporti occasionali tipici dei viaggi turistici, in cui viene trasportato esattamente lo stesso gruppo nel territorio dell'altra parte contraente. Il ritorno, in questo caso, può essere o dell'intero gruppo o del mezzo vuoto, qualora il gruppo torni con altri vettori. Il conducente ha sempre l'obbligo di tenere a bordo l'elenco dei passeggeri.
Non è necessaria l'autorizzazione per una ben definita serie di tipologie di merci che servono per la manutenzione ordinaria o che accompagnano un viaggio.
Gli articoli da 8 a 24 contengono le disposizioni generali che sono ormai rituali in accordi di questo genere. Tra l'altro, sempre per dovere di cronaca, cito il divieto di effettuare trasporti di passeggeri e di merci con inizio e termine nel territorio dell'altra parte contraente o l'inizio nell'altra parte contraente e termine in un paese terzo; la conformità della patente al modello previsto dalla convenzione internazionale sul traffico automobilistico; l'obbligo del rispetto delle norme fiscali con la possibilità di proporre su basi di reciprocità facilitazioni di vario tipo; un'esenzione fiscale per i materiali trasportati nell'altra parte, se sono indispensabili all'effettuazione del trasporto; infine, le sanzioni a quei trasportatori che non dovessero rispettare il presente accordo.
L'onere finanziario collegato all'esecuzione di questo accordo è irrisorio; si tratta di 19 milioni annui ogni due anni. Ritengo, pertanto, che vi siano tutte le motivazioni per invitare l'Assemblea ad una veloce approvazione.


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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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