Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 864 del 21/2/2001
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CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO FERDINANDO TARGETTI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 7583

FERDINANDO TARGETTI. Le cause che hanno dato origine a questo decreto-legge sono due. La presenza del grave fenomeno dell'usura e la forte caduta dei tassi di interesse dal 1996. Circa il primo punto concordo con l'onorevole Martino che la causa del fenomeno dell'usura risiede nell'indisponibilità del credito per mutuatari meritevoli di credito, ma spesso privi di collaterali. I paesi ricchi con ampio e sviluppato sistema bancario, i paesi nei quali il sistema bancario è in condizione di maggior concorrenza rispetto al nostro, conoscono meno o non conoscono del tutto questo fenomeno.


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Tuttavia, fin tanto che questo fenomeno sussiste, e in Italia si presenta in modo diffuso e penetrante, va perseguito.
Ricordo che il nostro codice civile, all'articolo 1815, stabilisce che, se in un contratto sono contenuti tassi usurai, la clausola è nulla. Inoltre l'articolo 644 del codice penale prevede, per chiunque si fa dare interessi usurai, la reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 6 a 30 milioni.
Prima della legge n. 108 del 1996 la condizione di usura era valutata in modo discrezionale: «un interesse sproporzionato avuto riguardo alle condizioni di difficoltà economica della vittima». Questo criterio è ragionevole e flessibile, ma l'illecito diventa difficile da provare e sanzionare. Per questo molti paesi come la Francia si sono orientati a definire un parametro quantitativo degli interessi usurai. Con la legge n. 108 del 1996 il legislatore italiano si è orientato in questo senso: è interesse usurario quello superiore al tasso effettivo globale medio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con decreto del ministro del tesoro.
La volontà del legislatore era chiara (anche se forse non perfettamente esplicitata) volta cioè a definire che il momento consumativo dell'usura è quello della pattuizione degli interessi e, se questi sono corrisposti periodicamente, ricorre la figura del reato istantaneo con effetti permanenti.
Nel 2000 tuttavia tre sentenze della Corte di cassazione hanno modificato questa interpretazione. Viene di fatto affermato che il reato è consumato per il fatto di ricevere denaro anche se la pattuizione originaria era legittima. La qualificazione usuraia avviene quindi nel momento della dazione degli interessi e non in quello della stipula del contratto e il delitto di usura viene quindi considerato reato permanente. Le conseguenze negative di questa impostazione sono almeno quattro. La prima: viene a perdere certezza la validità di contratti stipulati senza contravvenire alla legge. Si ricorda che, quando viene stipulato il contratto, il tasso di interesse incorpora anche una stima liberamente formulata da entrambe le parti sull'inflazione attesa. La seconda: tenderanno a scomparire contratti a tasso fisso dal mercato del credito per il fatto che i benefici di questo contratto diventerebbero asimmetrici; infatti, se l'inflazione cresce e con essa i saggi di interesse, dal contratto a tasso fisso viene avvantaggiato chi domanda credito, se l'inflazione e i tassi di interesse cadono, dall'interesse fisso non può trarre profitto chi offre credito perché diventerebbe usuraio. Da questo restringimento del mercato subiranno un costo tutti quei prenditori di fondi, e spesso sono piccoli risparmiatori, che preferiscono la certezza delle rate di rimborso loro offerte dai contratti di mutuo a tasso fisso che non sarebbero più disponibili sul mercato.
La terza conseguenza è che le banche estere valuterebbero il mercato italiano non degno di fiducia, lesivo della libera concorrenza e di conseguenza verrebbe a risentirne negativamente l'afflusso di investimenti esteri in Italia e quindi la nostra economia tutta.
Da ultimo, ma non per importanza, vanno considerati i possibili effetti sui titoli del Tesoro a lungo termine emessi a tasso fisso in epoca di alta inflazione che oggi determinano un flusso di interessi ai risparmiatori superiori ai tassi di usura. La logica conseguenza dell'interpretazione della Cassazione è che i risparmiatori italiani diventerebbero degli usurai!
Va tuttavia considerato anche il secondo fenomeno cui facevo riferimento in apertura: la forte caduta dei saggi di interesse negli ultimi vent'anni. Essi erano del 20 per cento nel 1982, dell'11 per cento nel 1995, dal 1996 inizia una caduta rapida: in quattro anni scendono ad un valore che nel 1999 è del 4 per cento. È un fenomeno storico unico. E a fronte di fenomeni eccezionali vanno prese misure eccezionali. Infatti i mutui a tasso fisso stipulati in situazione di previsione di inflazione costante e crescente determinano un aggravio rilevantissimo sui mutuatari che si trovano nella situazione di dover sostenere tassi di interesse reali anche intorno al 10 per cento!


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Il Parlamento già si era espresso su questo terreno. La Commissione finanze della Camera aveva approvato all'unanimità del 1998 una risoluzione a prima firma dell'onorevole Agostini che invitava le banche a ricontrattare ai nuovi tassi di mercato questo tipo di mutui e ad attuare un comportamento non collusivo. Molte banche accolsero questo invito applicando penali modeste o nulle, ma altre non lo hanno fatto. Per sanare questo stato di cose precario, a volte iniquo e di grande incertezza, è intervenuto il decreto di cui discutiamo la conversione.
Sul terreno della retroattività, il decreto interviene con una norma interpretativa che stabilisce: che l'eventuale usurarietà del tasso è quello della conclusione del contratto e non quello del pagamento degli interessi; che le emissioni obbligazionarie della pubblica amministrazione si collocano fuori della norma sui tassi usurai.
Sul terreno della caduta dei tassi di interessi il decreto interviene - come ha detto anche il relatore - in modo eccezionale a fronte di un evento eccezionale e stabilisce: che i mutui a tasso fisso che prevedono rate che incorporano interessi superiori a quelli che nel tempo siano diventati usurai siano rinegoziati; questa rinegoziazione non ha efficacia per il passato e si applica solo alle rate successive alla data del 2 gennaio 2001, avviene senza oneri e senza penali per i clienti e infine attraverso una griglia di tassi la cui diversità è giustificata da ragioni economiche ed equitative.
Si definisce un tasso nominale di conversione del 9,96 per tutti i mutuatari. Questo tasso scende all'8 per cento qualora il mutuo riguardi l'acquisto, per un importo inferiore a 150 milioni, della prima casa. Il decreto stabilisce poi di aggiungere al tasso normale l'1,5 per cento qualora il mutuo fosse stato concesso ad un imprenditore. È ragionevole pensare infatti che le imprese abbiano capacità di differenziazione del rischio e di gestione ottimale del proprio portafoglio debiti nel quale siano inclusi non solo contratti a tasso fisso ma anche a tasso variabile e abbiano goduto in tal caso della forte caduta dei tassi di interesse.
L'emendamento di Rifondazione comunista, che elimina questa maggiorazione e che questa mattina è stato votato anche dalla Casa delle libertà ed accolto dalla Camera, non solo è criticabile per i motivi sopra richiamati, ma soprattutto perché mette a rischio la conversione del decreto con gravi danni per il paese.
Su questo decreto la maggioranza è stata sostanzialmente compatta, mentre l'opposizione ha mostrato un ventaglio di posizioni a 180 gradi anche all'interno della stessa Casa delle libertà. La Lega nord Padania ed Alleanza nazionale, con la lodevole eccezione di qualche deputato, come l'onorevole Pace, si sono dichiarate a favore di soluzioni che di fatto vanificano la certezza dei contratti con grave nocumento per il sistema creditizio italiano e per la credibilità all'estero del nostro paese.
La soluzione di Forza Italia, invece, in sintonia con l'impostazione di quella forza politica, intende salvare capra e cavoli scaricando l'onere su Pantalone. Ma non vi sembra assurda una norma che dica: «Il signor Bianchi (banca) stipula un contratto con il signor Verdi (cliente), se ad un certo punto il contratto non va più bene alle parti e va ristipulato, gli oneri non ricadono in varia misura sui contraenti, ma sul signor Rossi (contribuente)». È norma priva di ogni logica giuridica, economica o equitativa.
Questo provvedimento così come ci perviene dal Senato risolve invece numerosi problemi e viene incontro alle principali esigenze dei soggetti coinvolti. Innanzitutto, i risparmiatori e clienti delle banche, i quali potranno rinegoziare da ora i loro mutui in un contesto normativo certo. Inoltre, non dovranno sobbarcarsi quelle consistenti spese legali che avrebbero dovuto sostenere, in assenza di questo provvedimento, per azioni contro quelle banche che si fossero rifiutate la ricontrattazione del mutuo.
Effetti positivi si manifestano anche sul sistema creditizio: le banche pur sostenendo


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un onere non indifferente sui loro bilanci, stimati in 3.900 miliardi (più l'effetto dell'emendamento votato quest'oggi da Rifondazione comunista e dalla Casa delle libertà, stimabile in circa 1.500 miliardi se verrà accolto dal Senato) si vengono tuttavia ora a trovare in una situazione di certezza normativa civile e penale riguardo al loro comportamento passato. Infine, effetti positivi si manifestano anche sull'immagine che il paese acquista sui mercati internazionali dei capitali.
Per questi motivi i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo voteranno a favore di tale provvedimento.

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