Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 864 del 21/2/2001
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Si riprende l'esame del disegno di legge n. 7583 (ore 16,18).

(Ripresa esame degli articoli - A.C. 7583)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 39, recante disposizioni in materia di usura.
Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato respinto l'emendamento Molgora 1.35.
Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Bono 1.34.
Constato l'assenza dell'onorevole Bono: si intende che non insista per la votazione del suo emendamento 1.34.

ELIO VITO. No, Presidente!

PRESIDENTE. Stamani era stato evidenziato che la votazione di questo emendamento


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avrebbe precluso la votazione dell'ordine del giorno del collega Bono n. 9/7583/1.

GIANFRANCO CONTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Vorrei chiarire che la discussione si era fermata su questo punto perché il collega Bono sosteneva - ed era in ciò supportato dalla dichiarazione del sottosegretario - che il contenuto del suo ordine del giorno, intervenendo su una materia generale anche per il futuro, non poteva essere ricondotto al suo emendamento 1.34 che, invece, tratta della rinegoziazione senza previsione di penali per i mutui già in essere che, quindi, sono ricompresi in questo provvedimento.
Il collega Bono aveva inteso mantenere l'emendamento in questione. Credo che, se si è chiarito questo aspetto, si possa procedere alla votazione dell'ordine del giorno che ha effetti più generali.

PRESIDENTE. Onorevole Conte, la ringrazio. Oggi ero in aula in altra veste ed ho potuto constatare che quanto lei ha detto corrisponde a verità, ma vi è un problema tecnico: il collega Bono non è presente e potrò porre in votazione l'emendamento dell'onorevole Bono solo se un deputato del suo gruppo lo farà proprio. Stamani non mi era parso che il collega Bono avesse intenzione di ritirare il suo emendamento 1.34; era sorto solo il problema se la votazione di questo emendamento precludesse la votazione del suo ordine del giorno. Il Presidente Acquarone aveva detto che le questioni inerenti agli ordini del giorno sarebbero state esaminate successivamente ed io concordo con questa linea.

PAOLO ARMAROLI. Presidente, faccio miei gli emendamenti Bono 1.34, 1.36 e 1.37.

PRESIDENTE. Sta bene.

NINO SOSPIRI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, lei ha ricordato, correttamente e giustamente, che l'onorevole Bono non è presente in aula; tuttavia, all'inizio della ripresa pomeridiana della seduta, ha anche ricordato che l'onorevole Bono è in missione. Se un deputato in missione viene considerato presente ai fini del numero legale, mi chiedo se non lo debba essere anche ai fini della votazione di un emendamento da lui presentato. Si tratta di un interrogativo che pongo alla Presidenza.

PRESIDENTE. Lei ha ragione. A volte l'elenco dei deputati in missione viene letto in maniera un po' burocratica, non distratta. L'onorevole Bono è in missione ma, dal punto di vista formale, il suo emendamento deve essere fatto proprio da un collega: l'onorevole Armaroli lo ha fatto.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bono 1.34, fatto proprio dall'onorevole Armaroli, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti 300
Votanti 299
Astenuti 1
Maggioranza 150
Hanno votato 127
Hanno votato no 172
Sono in missione 55 deputati.
(La Camera respinge -
Vedi votazioni).


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ANTONIO MARZANO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO MARZANO. Signor Presidente, il dispositivo di voto della mia postazione non ha funzionato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bono 1.36, fatto proprio dall'onorevole Armaroli, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti 318
Votanti 311
Astenuti 7
Maggioranza 156
Hanno votato 133
Hanno votato no 178.
(La Camera respinge -
Vedi votazioni).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bono 1.37, fatto proprio dall'onorevole Armaroli.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, questo emendamento è in linea con una serie di provvedimenti, quantomeno di intenzioni che la maggioranza ha manifestato sin dall'inizio della legislatura nei confronti di chi acquista la prima casa. Questa è la sede più idonea per cercare di «portare acqua al mulino» di chi, dopo aver compiuto sacrifici, riesce ad aggiungere al proprio patrimonio la prima abitazione. In tali casi, a condizione che l'importo non superi i 200 milioni e la durata residua del mutuo non superi i due anni, questo emendamento attiva una serie di agevolazioni e la sostituzione del tasso di cui al comma 3 dell'articolo in esame, riducendolo di 2,5 punti percentuali.
Sono questi i momenti nei quali chi manifesta certe intenzioni nei confronti di talune problematiche esistenti nel nostro paese deve dare seguito ad esse con atti e fatti, e quindi con il voto, per favorire i cittadini che, con grossi sacrifici, riescono ad acquistare la prima casa. Questo è il senso dell'emendamento in esame e del lavoro svolto da Forza Italia: pertanto, voteremo convintamente a favore di tale emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bono 1.37, fatto proprio dall'onorevole Armaroli, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti 338
Votanti 327
Astenuti 11
Maggioranza 164
Hanno votato 146
Hanno votato no 181.
(La Camera respinge -
Vedi votazioni).

Constato l'assenza dell'onorevole Veltri, presentatore dell'emendamento 1.42: s'intende che vi abbia rinunziato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Peretti 1.59.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Peretti. Ne ha facoltà.

ETTORE PERETTI. Signor Presidente, questo emendamento va nella direzione di tutte le considerazioni che abbiamo svolto nel corso della discussione sul provvedimento, in particolare per quanto riguarda la necessità di rendere più equilibrato il rapporto tra il sistema bancario e i


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consumatori. Credo che sia una dimostrazione della volontà di andare incontro alle esigenze dei consumatori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Intervengo a sostegno di questo emendamento che diventa poi sostanzialmente una sorta di sanatoria perché così recita: «Si riconosce al mutuatario la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente (...)» e a titolo di rimborso spese, di anticipato risarcimento del danno, una somma equivalente o comunque non superiore all'1 per cento del capitale da rimborsare.
Dico che è una sorta di sanatoria perché, evidentemente, nel momento in cui si arriva a tanto, si dà la facoltà al mutuatario di estinguere anticipatamente, lo si fa con buona pace per entrambe le parti!
Sottolineo tra l'altro che questo emendamento ricorda in maniera sostanziale e integrale un emendamento proposto dal gruppo dei Verdi, che puntualmente è stato ritirato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molgora. Ne ha facoltà.

DANIELE MOLGORA. In linea con altri emendamenti che il mio gruppo aveva presentato, l'emendamento Peretti 1.59 prevede la possibilità di estinzione anticipata del debito, con il pagamento di una penale - sostanzialmente onnicomprensiva - dell'1 per cento.
Riteniamo che questa sia una norma che, essendo stata già introdotta per il credito al consumo, debba a maggior ragione essere inserita anche in queste fattispecie, che sono addirittura utilizzate per finanziare questioni più importanti. Non si tratta pertanto di finanziare l'acquisto dell'automobile, della lavastoviglie o della lavatrice, ma molto spesso si tratta di finanziare l'acquisto della propria casa o della propria attività imprenditoriale, della propria azienda.
Riteniamo quindi che una norma di questo genere sia ancora più necessaria per la fattispecie per cui esiste già!
Dato che il decreto-legge al nostro esame dovrà comunque ritornare all'esame del Senato, crediamo che questa sia una clausola, un comma, da inserire nell'attuale testo; altrimenti, rischieremmo di convertire un decreto-legge che manca di parecchi elementi. Cerchiamo almeno di colmare una lacuna!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Peretti 1.59, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti 352
Votanti 347
Astenuti 5
Maggioranza 174
Hanno votato 162
Hanno votato no 185.
(La Camera respinge -
Vedi votazioni).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Molgora 1.40.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molgora. Ne ha facoltà.

DANIELE MOLGORA. Il mio emendamento 1.40 prevede un meccanismo diverso dai casi precedenti per l'estinzione anticipata di un mutuo. Sostanzialmente si prevede che il piano di ammortamento delle rate residue venga ricalcolato considerando una riduzione su tutto il mutuo di due punti e mezzo percentuali rispetto a quanto sarebbe stato applicato con un tasso fisso. Si prevede che, con l'estinzione anticipata, ci sia anche una restituzione di quello che è stato pagato in più da parte del mutuatario soltanto nel caso in cui il


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tasso effettivo applicato sia stato di due punti percentuali superiore al tasso effettivo previsto dall'articolo 2.
Questo è un modo che sembra più complicato di quello che è, ma sostanzialmente si tratta di ricalcolare il piano di ammortamento con un tasso più basso, al fine di restituire a coloro che hanno sottoscritto o acceso un mutuo a tassi elevati un tasso più equo. Si tratta di una modifica che va ad incidere sul piano di ammortamento. Diciamo che il criterio è lo stesso, ma le modalità di rimborso sono diverse.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Intervengo questa volta per dare un supporto all'emendamento del collega Molgora da parte del gruppo di Forza Italia. Si individua un meccanismo che riteniamo sia equo, perché si prevede una media dei tassi pagati rispetto al tasso effettivo globale medio di cui alla legge n. 108 e si prevede la possibilità di procedere ad una anticipata estinzione del contratto di mutuo attraverso il pagamento della restante somma, come al solito (e come previsto da altri emendamenti che sono stati proposti dai colleghi della Lega), e ad un rimborso spese a titolo forfettario, che non chiamerei penalità poiché non si tratta di una imposizione di legge, ma di una sorta di clausola contrattuale risolutiva espressa che va comunque a bilanciare entrambe le esigenze, sia quelle della banca sia quelle di chi ha avuto accesso al mutuo. Per i motivi su esposti annuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Molgora 1.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti 373
Votanti 369
Astenuti 4
Maggioranza 185
Hanno votato 172
Hanno votato no 197.
(La Camera respinge -
Vedi votazioni).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Giordano 1.60.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Malentacchi. Ne ha facoltà.

GIORGIO MALENTACCHI. Signor Presidente, con il comma 3-bis noi affrontiamo l'esigenza della restituzione da parte delle banche delle somme introitate in modo illecito. Dato che non si è voluta seguire la strada maestra di restituire le somme introitate in più a seguito del superamento del tasso di interesse applicato sui mutui considerato di usura e dato che questa volontà è stata non solo manifestata ed attuata da parte delle banche ma viene ora ribadita dal presente decreto-legge, noi riteniamo che, se si stabilisce un nuovo metodo di calcolo, esso debba in qualche modo sostituire quello esistente. Delle due l'una: o il tasso-soglia stabilito dalla legge n. 108 del 1996 rimane valido, e allora le banche devono restituire ai contraenti i mutui a tasso fisso la somma introitata in più rispetto a tale tasso, o, se lo si vuole sostituire con un nuovo meccanismo che obbedisce alle pretese delle banche, la somma eccedente tale tasso deve comunque essere restituita ai mutuanti. Nessuno di noi può far finta che nulla sia accaduto per il passato, tanto meno i cittadini che si sono visti sottrarre indebitamente dalle banche somme tutt'altro che trascurabili. Su questo principio non è possibile transigere.
Quando si sottrae in modo indebito una somma più o meno cospicua ad un cittadino italiano, ed il fenomeno si ripete nel tempo, a me pare si configuri una forma di reato. Non lo so, perché non


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sono un esperto in materia. L'unica cosa chiara, signor Presidente, è che si compie palesemente un atto illegale, che dovrebbe essere severamente punito, anche se a commetterlo sono tutti gli istituti di credito o la loro stragrande maggioranza. D'altronde, perché costoro devono godere di impunità diversamente da quanto accade per il resto della collettività? Oppure, perché la legge deve essere meno uguale per loro? Anche a fronte di queste domande non vi sono risposte plausibili e credibili. L'unica cosa credibile, a mio avviso, è che, se passasse questo emendamento, forse gli istituti di credito si renderebbero conto di essere in uno Stato di diritto, dove la regola principale è il rispetto dei diritti di tutti. Onorevoli colleghi, in tal senso il voto favorevole a questo emendamento è davvero meritorio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molgora. Ne ha facoltà.

DANIELE MOLGORA. Su questo emendamento il voto del gruppo Lega nord Padania sarà favorevole perché esso è volto ad intervenire anche sulle rate scadute relative al periodo 1o aprile 1997-31 dicembre 2000 e non soltanto, come previsto dal decreto-legge in esame, a partire dal 2 gennaio 2001. Il fatto di intervenire anche sulle rate già scadute e sui mutui eventualmente già esauriti ci vede favorevoli anche perché riteniamo che il decreto-legge, così come è stato redatto, non sia in grado di risolvere il problema dell'enorme contenzioso che si accumulerà.
Vi sono tre sentenze della Corte di cassazione che sono unanimemente orientate a dare ragione al mutuatario e torto alle banche; riteniamo, quindi, che l'orientamento normativo da seguire sia appunto andare a regolamentare anche le rate e i mutui già scaduti. Il decreto-legge al nostro esame non si muove in questa direzione. Ecco perché voteremo a favore dell'emendamento Giordano 1.60.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giordano 1.60, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
Presenti 369
Votanti 293
Astenuti 76
Maggioranza 147
Hanno votato 98
Hanno votato no 195.
(La Camera respinge -
Vedi votazioni).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Viale 1.43 e Giordano 1.61.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Presidente, quelli al nostro esame sono emendamenti centrali rispetto a questo provvedimento e sostanzialmente spiegano la ragione che ha spinto a scegliere la strada del decreto-legge.
In questa vicenda tutte le parti in causa hanno delle responsabilità: le ha naturalmente l'ABI, che, pur dovendo difendere gli interessi dei propri associati, non ha provveduto in tempi debiti ad affrontare la questione nella maniera più concreta possibile; le ha la Banca d'Italia per le questioni attinenti alla vigilanza, ma le ha anche il Parlamento. Perché il Parlamento ha responsabilità? Perché noi riteniamo che il Parlamento si sarebbe dovuto porre come terzo rispetto ad una querelle che riguarda le banche e i mutuatari, senza intervenire con questo provvedimento che, come abbiamo già avuto modo di dire più volte, è assolutamente dirigistico e non in linea con il processo di liberalizzazione dei mercati, un processo che sta avendo ampio spazio nei mercati europei e che qui in Italia invece segna, con questo provvedimento, un passo indietro.


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Ci pone dei dubbi, a questo punto, il fatto che si siano aspettati quattro anni per affrontare il problema. Qualcuno dirà che c'è una sentenza della Corte di cassazione, ma - come è noto - può essere superata da un'altra sentenza, quindi sarebbe stato forse più opportuno lasciare che la magistratura facesse la sua parte e coinvolgesse in questa disquisizione del tutto giuridica le parti interessate. In realtà, si è varato il decreto-legge in questione, invece di procedere con un provvedimento che avrebbe potuto essere ampiamente discusso e avrebbe potuto avere esiti diversi, perché qualche funzionario del Ministero del tesoro si è reso conto che, in questi anni, ha pagato tassi di interesse superiori al tasso usuraio. Pertanto, con il timore di rilievi da parte della Corte dei conti, ha insistito presso il Governo perché si procedesse attraverso lo strumento del decreto-legge, al fine di fare salvi gli effetti nel frattempo consolidati.
Non può essere questa la ragione che ha spinto il Governo ad utilizzare lo strumento del decreto-legge; ribadiamo che il Governo avrebbe dovuto restare fuori dalla questione, semmai avrebbe dovuto accompagnare, anche attraverso una forte pressione nei confronti delle parti sociali, la ricerca di una soluzione con altri strumenti.
Per questo motivo abbiamo proposto l'emendamento in esame che, in sostanza, è volto ad eliminare la previsione riguardante i titoli di Stato che salvaguarda coloro che, in questi anni, si sono messi in una posizione assolutamente non operativa rispetto ad un problema che riguardava naturalmente anche i conti dello Stato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE (ore 16,40)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Viale 1.43 e Giordano 1.61, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 384
Votanti 379
Astenuti 5
Maggioranza 190
Hanno votato
178
Hanno votato
no 201).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Molgora 1.46
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molgora. Ne ha facoltà.

DANIELE MOLGORA. Signor Presidente, il comma che si propone di aggiungere insiste sulla questione delle penalità per la risoluzione del contratto, quindi per l'estinzione anticipata del mutuo. Riteniamo che tale aspetto non sia stato sufficientemente preso in considerazione dal Governo perché, se vi fosse stata una norma di questo tipo - già applicata per il credito al consumo -, probabilmente non saremmo qui a discutere il provvedimento in esame. Il mercato, infatti, si sarebbe regolato e vi sarebbe stata un'estinzione anticipata dei mutui non convenienti e quindi una rinegoziazione o un'accensione dei nuovi mutui, e il problema sarebbe stato ampiamente superato.
In situazione di questo tipo, purtroppo, il sistema bancario ha cercato di massimizzare i propri vantaggi e, ovviamente, si trova in una posizione contraria a quanto richiesto. Alla fine, tutti i nodi vengono al pettine perché il problema deve essere risolto. Riteniamo che la norma da noi proposta eviterebbe per il futuro la necessità di intervenire nuovamente per legge sui tassi d'interesse. Se vogliamo che le banche e i mutuatari possano dialogare senza avere regolarmente uno scontro, come avviene in occasione della stipulazione dei mutui, quando i tassi di interesse risultano non essere più corrispondenti a quelli di mercato, una norma di questo tipo può evitare questi problemi.
È un problema che abbiamo sollevato con diversi emendamenti e che è stato


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oggetto di discussione anche all'interno della maggioranza, con la richiesta da più parti dell'approvazione di un emendamento di questo tipo.
Chiediamo, quindi, che il parere venga modificato in senso favorevole ad una clausola così importante relativa alla questione dei finanziamenti, che semplificherebbe sicuramente i rapporti fra le parti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, anche su questo emendamento il gruppo di Forza Italia voterà a favore.
Si tratta di un modo intelligente di mettere mano al problema dei mutui in maniera strutturale e non con la politica dell'emergenza. Ripeto che si tratta di una clausola intelligente, nel momento in cui si dà ai contraenti la possibilità di procedere ad una estinzione anticipata del mutuo, ferma restando la possibilità di risarcimento in favore delle banche per tale estinzione anticipata. Nel momento in cui chi ha avuto accesso al mutuo ritiene di estinguerlo anticipatamente, per ragioni contingenti, personali o di altro tipo, si prevede che debba pagare solo una piccola somma, pari all'1 per cento del capitale residuo, a titolo di penalità, che io non definirei neanche una penalità, ma una sorta di risarcimento del danno per la mancata prosecuzione del rapporto di mutuo.
Ritengo, quindi, che tale emendamento debba essere appoggiato dall'intera Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Peretti. Ne ha facoltà.

ETTORE PERETTI. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole su questo emendamento. Ci riconosciamo nelle considerazioni testé espresse dai colleghi e, in particolare, dal collega Molgora.
Molto probabilmente, se la norma prevista in questo emendamento fosse stata già operante, non sarebbero sorti i problemi dovuti alla sperequazione nel rapporto tra il sistema bancario e coloro che stipulano i mutui.
Credo si tratti di uno dei nodi veri che dovevano essere affrontati in questo decreto-legge e proprio il mancato inserimento di questa norma nel decreto-legge determinerà il voto contrario del mio gruppo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bono. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO. Signor Presidente, stamattina nel corso della discussione di questo provvedimento abbiamo condotto una battaglia sulla questione dell'estinzione anticipata senza spese e senza penali a carico dei clienti. Abbiamo ritenuto - e a questo proposito non abbiamo registrato alcuna posizione contraria che contestasse la validità di tale affermazione - che alla base della distorsione del mercato degli interessi vi sia stata la difficoltà di ricontrattare i mutui sulla base dell'andamento dei tassi di interesse sul mercato.
L'emendamento proposto dal collega Molgora va nella stessa direzione, ma rivela un tentativo di mediazione un po' più alto o - se mi è consentito - più basso di quello che avevamo proposto noi, perché prevede comunque una penale, anche se la fissa all'1 per cento.
Ovviamente Alleanza nazionale voterà a favore di questo emendamento, non perché sia convinta dell'opportunità di far pagare alcunché al cliente - anche l'1 per cento ci sembra del tutto gratuito - ma per aprire un varco nel muro di omertà creato dalla maggioranza attorno a questo problema, che invece costituisce il nodo fondamentale attorno al quale il Parlamento avrebbe dovuto interrogarsi e dare soluzioni.
Nel confermare il voto favorevole, pur mantenendo qualche riserva sul principio che introduce una penale, intendiamo verificare se da parte della maggioranza vi sia la volontà di porre un freno al


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problema della inestinguibilità anticipata dei mutui o dell'impedimento all'estinzione anticipata dei mutui e alla loro riconversione.
Inoltre, dovendo questo provvedimento tornare all'esame del Senato, una modifica in questo senso, sia pure nella misura dell'1 per cento, potrebbe rappresentare una onorevole mediazione fra maggioranza e opposizione.

ELIO VELTRI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, vorrei far presente che sul fascicolo degli emendamenti non è stato pubblicato un mio emendamento al titolo del tutto identico a quelli pubblicati e firmati da altri colleghi.

PRESIDENTE. Onorevole Veltri, faremo gli opportuni accertamenti.
Avverto che sono presenti in tribuna gli studenti della scuola media «Panfilo Serafini» di Sulmona, che salutiamo (Generali applausi).

MAURO AGOSTINI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO AGOSTINI, Relatore. Rammento ai colleghi che per i mutui stipulati a partire dal 2000 (lo dico perché l'emendamento di cui stiamo discutendo riguarda il futuro), in base ad una delibera del CICR, è previsto che nel contratto venga indicato il compenso che deve essere onnicomprensivo nel caso di estinzione anticipata del mutuo. L'onere deve essere indicato nella corrispondenza che intercorre tra il mutuante e il mutuatario. Dunque, a partire dal 2000, in base alla revisione del testo unico bancario che abbiamo approvato due anni fa, questa previsione esiste. Non è invece indicata la cifra della cosiddetta penale perché, se fosse espressa, diventerebbe un elemento di concorrenza tra le banche. È evidente che, se una banca pratica il 2 per cento ed un'altra l'1 per cento, il mutuatario preferisce attingere a quest'ultima.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teresio Delfino. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, notizie di agenzia che interessano proprio questo provvedimento riportano una dichiarazione del sottosegretario Morgando secondo cui il Governo valuterà nelle prossime ore la situazione determinatasi con l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Teresio Delfino, deve intervenire sull'emendamento in esame (Commenti dei deputati dei gruppi misto-CDU e della Lega nord Padania)!

NICOLA BONO. È una premessa, Presidente: parte da lontano!

TERESIO DELFINO. Allora mi domando con quale spirito andiamo a discutere dell'emendamento in esame, se il Governo si riserva di ritirare il provvedimento o di modificarlo!
Credo che sarebbe più serio per questa Assemblea sospendere l'esame del provvedimento e capire cosa intenda effettivamente fare il Governo: diversamente, rischiamo di approvare un provvedimento che un domani potrà essere ritirato.

ELENA MONTECCHI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELENA MONTECCHI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo non ha mai dichiarato di voler ritirare il provvedimento: c'è stato un libero voto del Parlamento e conseguentemente il Governo ne prende atto. Il sottosegretario Morgando ha dichiarato (in modo, debbo dire, assolutamente rigoroso) che si trattava


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di valutare gli effetti - in termini di oneri - che sarebbero derivati dall'approvazione di quell'emendamento.

ANTONIO LEONE. Non ce lo può dire il sottosegretario Morgando?

ELENA MONTECCHI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Se desidera avere delle risposte...

ANTONIO LEONE. Morgando è lì: non può dircelo lui?

ELENA MONTECCHI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. No, onorevole collega, non decide lei chi debba parlare per conto del Governo.

ANTONIO LEONE. Questa è un'interpretazione autentica!

ELENA MONTECCHI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Volevo, dunque, rassicurare l'onorevole Teresio Delfino che può liberamente intervenire sugli emendamenti (come ha giustamente fatto), ma che nulla hanno a che vedere, con il lavoro che si sta facendo qui, le valutazioni che il Governo deve fare rispetto agli oneri finanziari.

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, prendiamo atto della dichiarazione del sottosegretario Montecchi, ma sta di fatto che il sottosegretario Morgando ha fatto alcune dichiarazioni - purtroppo non in aula, ma fuori e alle agenzie - con tono diverso da quello che ha usato il sottosegretario Montecchi, in maniera poco rispettosa rispetto al voto che si è registrato stamattina in aula (quindi, andando a pescare interpretazioni gratuite ed infondate rispetto al voto stesso).
Come al solito, una maggioranza debole e divisa prova a mostrare il volto della sua arroganza e della sua prepotenza, anziché prendere atto che anche su questo tema (come accade ormai regolarmente in queste settimane) è stata battuta da un voto dell'Assemblea; il sottosegretario Morgando è andato a dire all'esterno - ben sapendo che questo è un tema che suscita effettivamente molte attenzioni ed aspettative - quello che non ha avuto il coraggio di dire in aula: ha usato, cioè, toni allarmistici sui costi di quell'emendamento. Se il Governo voleva intervenire, avrebbe dovuto farlo in aula e prima del voto: adesso che il voto è stato espresso, deve rispettarlo (lo rivendichiamo).
Tutto ciò dimostra quel che stiamo dicendo da alcune settimane a questa parte: occorre al più presto andare al voto, perché questo Governo non solo non è rappresentativo della maggioranza degli italiani, ma non ha neanche più un'autonoma e sufficiente maggioranza (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Molgora 1.46, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 372
Votanti 368
Astenuti 4
Maggioranza 185
Hanno votato
166
Hanno votato
no 202).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Giordano 1.03.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Malentacchi. Ne ha facoltà.


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GIORGIO MALENTACCHI. Signor Presidente, con l'articolo aggiuntivo in esame vogliamo introdurre un principio che renda concretamente attuabile la previsione di estinzione anticipata del mutuo quale premessa propedeutica ad una effettiva rinegoziazione dello stesso. È infatti noto che, con le norme attualmente esistenti, il mutuatario che intenda estinguere anticipatamente il proprio debito con la banca è costretto a versare una sommatoria di penalità tali da impedire nei fatti l'operazione, a meno di non veder dissanguato il proprio patrimonio.
Se invece tali penalità fossero cancellate, il cittadino potrebbe estinguere il mutuo con il proprio istituto di credito (in caso di richiesta particolarmente esosa da parte di quest'ultimo) e contrattare con un'altra banca a condizioni di miglior favore. Diversamente, in casi del genere non gli resta che sperare in un atto di magnanimità del proprio creditore volto a rivedere le condizioni di partenza.
I paladini dei mutui usurari hanno in questi mesi sostenuto che ogni intervento del legislatore in materia sarebbe stato da condannare: convinti come sono della libera contrattazione tra le parti, affermano che non può esistere alcuna forma di sofferenza sociale o di ingiustizia, in quanto il debitore del mutuo divenuto eccessivamente oneroso non deve far altro che prendere sul mercato un prestito a tasso corrente, per pagare ed estinguere il mutuo contratto a condizioni divenute usurarie.
Peccato, però, che questa procedura sia impedita dal veto posto dalle banche, che impongono clausole di riscatto così penalizzanti che il mutuatario rimane prigioniero del vecchio tasso. È bene chiarire che le prime a volere il perpetuarsi di questa situazione, che procura loro solo vantaggi, sono le banche; sono le loro clausole penalizzanti per il riscatto a provocare una situazione onestamente inaccettabile. Peraltro, le argomentazioni usate a sostegno della necessità di applicazione di una penale sono talmente inconsistenti da non reggere il più pallido confronto. Come si fa a sostenere che le banche finanziano i mutui con l'emissione di titoli di valore simile, per cui un'anticipata chiusura del debito creerebbe sofferenze al bilancio delle banche, di talché diventa indispensabile garantirle con una condizione che dissuada il debitore ad estinguere anticipatamente il mutuo? Non è forse storia di questi anni la dismissione massiccia, per oltre 35 mila miliardi di lire, dicono le associazioni dei consumatori, di obbligazioni a lungo termine e la loro sostituzione con quelle a breve, dato il minor costo di queste ultime? Non è questo ciò che ha caratterizzato il comportamento delle banche? Allora, ha senso continuare a garantire loro questa situazione di privilegio, a palese danno del resto della collettività? Noi pensiamo di no, perciò vi proponiamo di votare a favore di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, noi siamo favorevoli all'articolo aggiuntivo presentato dai colleghi Giordano, Bonato e Malentacchi, perché determinerebbe una sorta di riequilibrio nei rapporti - a proposito di abuso di posizione dominante - tra le banche e chi accede ai mutui. Nel momento in cui si può chiedere unilateralmente di estinguere il mutuo in anticipo, senza oneri, evidentemente vi è una convenienza per chi ha usufruito del denaro, ma un simile sistema potrebbe mettere in moto tutto un diverso meccanismo di rastrellamento del denaro da parte delle banche ai fini dell'erogazione e potrebbe porre fine una volta per tutte a quello che nell'accezione comune è lo strapotere delle banche rispetto ai privati. Per questo il nostro voto sarà favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Giordano 1.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.


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Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 368
Votanti 365
Astenuti 3
Maggioranza 183
Hanno votato
166
Hanno votato
no 199).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Viale 1.01.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo perché riteniamo opportuno che venga chiarito un aspetto che, peraltro, è stato già affrontato dal CICR, ossia che «Le condizioni di risoluzione massime e onnicomprensive sono evidenziate nel cartello sulla trasparenza e sottoposte alla normativa sulla pubblicità».
È vero che vi sono state due diverse delibere del CICR su questo argomento, però noi gradiremmo che questo articolo aggiuntivo venisse approvato, per conferire maggiore certezza all'applicazione di questa norma, che vorremmo venisse inserita nel decreto legislativo n. 385 del 1993: non è che non ci fidiamo delle delibere del CICR, ma è sempre meglio essere il più chiari possibile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Viale 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 353
Votanti 348
Astenuti 5
Maggioranza 175
Hanno votato
151
Hanno votato
no 197).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Viale 1.02.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, si comprende che la Commissione bilancio, come sostanzialmente ha fatto per tutti i nostri emendamenti, abbia espresso parere contrario su questo articolo aggiuntivo.
Mi sarei aspettato da parte della Commissione bilancio l'espressione di un parere contrario anche in merito alla relazione tecnica con la quale il Governo ha accompagnato la presentazione alle Camera di questo decreto-legge. Per quanto riguarda il parere espresso sulla relazione tecnica ho notato che riguardo ad un certo tipo di copertura la Commissione bilancio esprime parere contrario se proposta da noi, mentre se proposta dal Governo il parere è favorevole.
Con l'articolo aggiuntivo Viale 1.02 intendiamo invitare il Governo a prendere atto del fatto che in questo caso si è intervenuti con questa sorta di equo mutuo per questioni che riguardano direttamente le banche ed i mutuatari, ma non si deve dimenticare che ci sono altri tipi di interessi, quali gli interessi di mora e quelli convenzionali, dovuti all'erario, quelli dovuti agli enti pubblici e ai gestori di fondi di contribuzione obbligatoria o alle imprese di servizi che erogano servizi pubblici. Si tratta di interessi di mora che molto spesso sono superiori al tasso determinato ai sensi della legge n. 108 del 1996. Perché allora tenere questo atteggiamento diverso? Perché non considerare anche gli interessi di mora alla stessa stregua dei tassi di interesse sui conti correnti e sui mutui? Ritengo che su tale questione il Governo ed il relatore avrebbero dovuto porre maggiore attenzione, ma evidentemente si preferisce concentrare l'attenzione, visto il periodo preelettorale, su determinate categorie e non sugli interessi generali dei contribuenti, che naturalmente continueranno a pagare interessi di mora superiori al tasso di usura.


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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Pepe. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo Viale 1.02 affronta la questione importante degli interessi di mora, non solo di quelli legati ai contratti di mutuo, ma, più in generale, di quelli dovuti all'erario, agli enti dello Stato e così via.
Gli interessi di mora si applicano in caso di ritardo da parte del mutuatario nel pagamento della rata di mutuo alla dovuta scadenza. La Banca d'Italia è intervenuta in merito con la circolare 30 settembre 1996 e, successivamente, con la circolare 21 agosto 1999, stabilendo che dal calcolo del tasso di interesse delle operazioni oggetto di rilevazione sono esclusi gli interessi di mora. A me sembra che tale circolare non sia risolutiva ed il problema avrebbe dovuto essere affrontato dal Governo sia perché la legge quando tratta di interessi - mi riferisco all'articolo 1815 del codice civile - non fa distinzione fra interessi di mora e interessi compensativi, sia perché l'articolo 644 del codice penale prevede, al terzo comma, che «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».
Ripeto quindi che il problema avrebbe dovuto essere affrontato con questo decreto-legge. Il relatore, intervenendo sulla questione, ha ricordato l'esempio francese e ha detto che questo decreto-legge segue quanto è stato deciso in Francia in relazione agli interessi usurari: ebbene, in Francia il problema degli interessi di mora non è stato ancora risolto ed il dibattito è ancora aperto. Io credo che questo decreto avrebbe dovuto occuparsi della questione.
Ricordo che la Corte di cassazione è intervenuta sul problema con una sentenza dell'aprile 2000, anche se in maniera generica, stabilendo che fosse da considerare usurario il tasso previsto nella fattispecie al suo esame (ma si trattava di un tasso che prevedeva interessi di mora al 28 per cento). Credo che la giustizia civile tornerà sulla questione, ma questo decreto-legge avrebbe potuto essere l'occasione per affrontarla e risolverla: non vorrei che il Parlamento dovesse tornare a parlare degli interessi di mora l'anno prossimo, magari dopo l'intervento della Corte di cassazione.
Mi dispiace quindi che questo decreto-legge rappresenti un'occasione mancata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giancarlo Giorgetti. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GIORGETTI. Presidente, credo che le argomentazioni addotte dagli onorevoli Conte e Antonio Pepe siano corrette e meritevoli di attenzione.
Non conosciamo la sorte di questo decreto-legge. Viene messa in dubbio anche la tenuta complessiva della normativa con riferimento alla copertura dell'onere da esso derivante. Personalmente non ritengo si pongano problemi di costi per il bilancio dello Stato perché, se valgono le considerazioni fatte in sede di relazione tecnica da parte del Governo per giustificare la non necessità della copertura, a maggior ragione valgono in questo caso, in quanto la proposta emendativa approvata opera uno spostamento dei costi all'interno del settore privato del credito piuttosto che del settore delle imprese e certamente non comporta oneri per il bilancio pubblico.
Quanto al merito dell'articolo aggiuntivo presentato dai colleghi del gruppo di Forza Italia, credo che dare un'interpretazione autentica del concetto di usura non possa indurci ad ignorare il fenomeno degli interessi di mora o convenzionali, che spesso, in numerosissimi casi (al


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riguardo c'è un'elencazione precisa e completa nell'articolo aggiuntivo in esame), si configurano come degli interessi usurari a doppia cifra (e più precisamente oltre il 20 per cento).
La seconda parte dell'articolo aggiuntivo Viale 1.02 precisa in modo accorto che la misura massima del tasso di interesse usurario, per quanto riguarda gli interessi di mora o convenzionali, non si riferisce a versamenti omessi per evasione (ossia non vi è dolo da parte del contribuente) ma si riferisce a soprattasse o penali dovute a mero ritardo nei pagamenti. Un'osservazione, questa, puntuale e meritoria, anche perché, se tale previsione fosse stata estesa ai casi di evasione tributaria, l'atteggiamento del gruppo della Lega nord Padania non sarebbe stato di tipo positivo.
Complessivamente valutata, ritengo questa sia un'occasione buona per dire una parola precisa e definitiva su tali fattispecie. Per tale motivo il gruppo della Lega nord Padania voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Viale 1.02.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Viale 1.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 359
Votanti 357
Astenuti 2
Maggioranza 179
Hanno votato
159
Hanno votato
no 198).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Giordano 2.01.

GIORGIO MALENTACCHI. Lo ritiriamo, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Molgora Tit.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molgora. Ne ha facoltà.

DANIELE MOLGORA. Con questo emendamento si propone di modificare il titolo della normativa e più in particolare si propone di sopprimere le parole «interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante».
Non siamo convinti che il decreto-legge adottato dal Governo sia realmente un'interpretazione autentica. Infatti, l'espressione «interpretazione autentica» rappresenta un escamotage per cercare di rendere retroattivo il comma 1 dell'articolo 1, rendendo inapplicabile la restituzione degli interessi usurari alle rate già scadute nel periodo aprile 1997-dicembre 2000.
Crediamo che questo provvedimento sia il frutto di una libera scelta anche del Governo e del Parlamento, ma non un'interpretazione autentica della legge n. 108 del 1996. Il decreto-legge al nostro esame è una vera e propria modifica di quella legge in materia di usura. A questo proposito potranno intervenire dotte interpretazioni da parte di colleghi avvocati o giuristi, ma non ritengo che questo decreto-legge possa essere definito un'interpretazione autentica della legge antiusura perché è una sua modifica. Lo stesso titolo del provvedimento si presta ad una forzatura che consiste nel rendere inapplicabile la riduzione degli interessi alle rate e ai mutui già scaduti.
A nostro avviso, non vi sono le ragioni per un'interpretazione autentica della legge n. 108, perché il tribunale di Benevento ha già chiesto lumi alla Corte costituzionale. Pertanto, riteniamo si tratti di una vera e propria modifica della legge antiusura; è un semplice trucco che vogliamo denunciare. Si dica chiaro e tondo che questo decreto-legge è una modifica di quella norma, eviteremo in tal modo molti problemi interpretativi sia per la Cassazione sia per la Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento


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Molgora Tit.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 364
Votanti 361
Astenuti 3
Maggioranza 181
Hanno votato
160
Hanno votato
no 201).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bono Tit.2, Molgora Tit.3 e Veltri Tit.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bono. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO. Con l'emendamento in discussione i deputati di Alleanza nazionale pongono un problema di concretezza legislativa e di trasparenza. Non riteniamo possibile che si possa dichiarare, ad oltre cinque anni di distanza dall'approvazione della legge che ha cercato di contrastare l'usura, che l'attuale decreto-legge sia l'interpretazione autentica di quella norma. È come se ora decidessimo di cambiare il senso di marcia nella circolazione stradale e dicessimo che l'interpretazione autentica non è quella di avere la guida a destra ma a sinistra. Credo che una dichiarazione del genere farebbe sorridere, se non accapponare la pelle. Si vuole dare ad intendere che l'interpretazione autentica di una norma che prevedeva che il reato di usura scattasse al momento della riscossione degli interessi imponga ora che tale reato si inneschi al momento della stipulazione del contratto. Non solo, ma si vuole dare l'interpretazione autentica di un principio che viene poi contraddetto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge in cui non si sostiene più che il tasso di interesse è usurario nel momento della riscossione degli interessi.
Si distinguono, poi, ipotesi di istituti che cambiano a seconda del soggetto mutuatario, del soggetto che riscuote, della decorrenza e quant'altro. Si tratta, cioè, di un pasticcio incredibile, in base al quale si pretenderebbe di sanare a posteriori ciò che non è sanabile, ciò che non è superabile e che si sarebbe dovuto sanare e superare se solo vi fosse stato un minimo di correttezza gestionale da parte del sistema creditizio.
Questa forma di ipocrisia legislativa, questa sorta di «foglia di fico», che dovrebbe servire domani a coprire vergogne o difficoltà già verificatesi ed inoccultabili, non sta né in cielo né in terra.
Con il mio emendamento Tit. 2, correttamente, Alleanza nazionale sostituisce l'espressione «interpretazione autentica» con la dizione corretta, perché ci troviamo di fronte a modifiche alla legge sull'usura; tra l'altro, si tratta di modifiche parziali che attengono soltanto al modo e al tempo in cui si consuma il reato e che non provvedono, invece, alla rivisitazione complessiva di una norma che presenta aspetti positivi ma anche molte difficoltà interpretative. Forse sarebbe stato il caso di affrontare «di petto» la questione e di rivisitarla interamente.
Essere intervenuti soltanto sugli aspetti che interessavano il sistema creditizio, avere semplicemente tamponato le conseguenze più evidenti del dettato legislativo, ha prodotto un «pastrocchio» legislativo che non potrà essere risolto con l'attuale dizione del titolo. Propongo, pertanto, di passare molto più correttamente al criterio della modifica e speriamo, poi, che nella prossima legislatura si metta mano con serietà a tale problematica, perché sicuramente l'Italia non è competitiva nel mercato mondializzato anche perché risente di una normativa dirigista e, soprattutto, insensibile ai normali andamenti di mercato.

PIETRO ARMANI. Bravo!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Mi rivolgo al Presidente, ma in questo momento soprattutto al


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giurista. Pongo alcune domande, signor Presidente giurista: si può ipotizzare l'interpretazione autentica di una norma dopo che si sono espressi tutti i gradi della magistratura? In secondo luogo, dopo anni di violazioni, si può parlare di interpretazione autentica senza mettere in discussione il diritto uguale per tutti i cittadini? In terzo luogo, si può definire interpretazione autentica una modifica così profonda, che di fatto stabilisce elementi di novità sostanziali? Credo di no, francamente, ma per tale ragione mi rivolgo al giurista.
La scelta, Presidente, appare quantomeno strumentale. Perché dico questo? Perché, in caso contrario, ci si sarebbe trovati nella condizione di dover restituire quanto è stato tolto dalle banche ai cittadini, come la magistratura ha deciso con una propria sentenza.
Infine, credo che il Presidente del Consiglio ed il Governo - lo dico francamente - non sarebbero intervenuti con un'interpretazione autentica se la magistratura avesse dato ragione alle banche.

PRESIDENTE. Onorevole Veltri, da questo banco non le posso dare alcuna risposta personale.

ANTONIO LEONE. Un parere per iscritto, però pagato!

PRESIDENTE. Le posso ricordare che Benjamin Constant scrisse che il Parlamento può fare tutto, tranne mutare l'uomo in donna. Ma di queste cose ne sa di più l'onorevole Armaroli!
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molgora. Ne ha facoltà.

DANIELE MOLGORA. Presidente, lei, che è un insigne giurista, dovrebbe comprendere che il mio emendamento Tit. 1 vuole andare nella direzione di dare alle questioni giuridiche i termini ad esse adeguati. Quella che stiamo votando, nella piena legittimità del Parlamento, è una nuova legge, è una modifica della legge antiusura; non può essere considerata come un'interpretazione autentica! Il fatto che sia un'interpretazione autentica è una pura forzatura: viene scritto, ma di fatto non è così! Infatti, se noi andiamo a leggere il testo del decreto-legge, anche se è stato modificato, non possiamo affermare che si tratti di un'interpretazione autentica della legge n. 108 del 1996. Questo è stato già affermato anche dal tribunale di Benevento e questo rischia di creare ulteriore contenzioso e confusione in una materia nella quale il Governo pensava di mettere ordine!
Quali sono i risultati di un decreto-legge di questo tipo? Che non solo manterrà tutto il contenzioso per il periodo 1997-2000, ma creerà anche la confusione più totale su tutti i mutui ancora in essere perché, comunque, chi vorrà avere una riduzione potrà ricorrere alla magistratura per ottenere l'applicazione reale della legge n. 108 del 1996, così come era stata votata allora.
Quella in esame è una modifica ed è una modifica che dovrebbe partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e che non può essere applicata diversamente!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Sono d'accordo con quanto affermato in precedenza dai colleghi a proposito del titolo.
In effetti, si tratta di una vera e propria modifica della legge n. 108 del 1996. Inoltre si può pensare ad un'interpretazione autentica in costanza di cosa? Lei, m'insegna, signor Presidente, quando si abbia un'interpretazione autentica da parte del legislatore: quando vi siano un fermento, una contrapposizione, una serie di interpretazioni di quella legge che sono in contrasto tra di loro. Nel caso di specie, però, mi sembra che ciò non sia avvenuto perché il tutto è venuto fuori non da una cattiva interpretazione della norma o da un'interpretazione contrastante della stessa, ma tra due posizioni contrapposte - quella delle banche e quella degli utenti - rispetto alle quali è intervenuta la Corte


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di cassazione, risolvendo la questione nel modo che tutti sappiamo.
Non vedo perché il Parlamento sarebbe dovuto intervenire per interpretare autenticamente quella normativa. Per interpretare cosa? Ed allora, si tratta di una modifica!
Sottolineo poi che, nel momento in cui si fa passare per un'interpretazione autentica quello che invece rinviene dai principi più elementari e generali del diritto, ovvero quella che è una sorta di retroattività per quanto attiene ad un'illiceità (di natura penale o di natura civile, definitela come volete), questa non può essere riportata al momento della stipula del contratto. Nel momento in cui si stipula il contratto, valgono le norme che all'epoca reggevano quel contratto! Se poi il differimento non del contratto ma dell'efficacia dello stesso, è posticipato da tre clausole a dopo le rate - nel caso specifico, dopo il pagamento delle rate -, allora si tratta di un'altra cosa!
Se ci vogliamo prendere in giro, parliamo di interpretazione autentica. Ritengo però che non sia il caso di andare oltre su questo argomento e di accogliere le indicazioni dei colleghi che hanno presentato gli emendamenti soppressivi di quella fantomatica ed inesistente interpretazione autentica (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale).

PIETRO ARMANI. Bravo!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bono Tit. 2, Molgora Tit. 3 e Veltri Tit. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (
Vedi votazioni).
(Presenti 370
Votanti 366
Astenuti 4
Maggioranza 184
Hanno votato
164
Hanno votato
no 202).

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