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La Camera,
ad assumere tutte le necessarie iniziative, anche attraverso il ricorso a specifiche delibere del CICR, affinché nelle clausole contrattuali relative a contratti di mutuo a tasso fisso, sia garantito il diritto alla rinegoziazione con la totale esclusione di penali di alcun genere e sotto qualsiasi forma.
La Camera,
una previsione specifica per comuni crediti e finanziamenti erogati fuori dai canali regolamentari da soggetti diversi da quelli «istituzionali» (privati cittadini, cambisti ed altri utilizzatori di capitali propri);
a verificare la possibilità di ampliare, anche a legislazione vigente, le previsioni tabellari introdotte in materia di usura al fine di ricomprendervi operazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle attualmente considerate ovvero operazioni praticate da soggetti diversi da quelli «istituzionali» o, ancora, a verificare la possibilità di individuare, in via residuale, una categoria concernente le operazioni praticate da soggetti differenti da quelli operanti sul mercato, in relazione alle quali stabilire un tasso usuraio che consenta l'integrazione del reato al superamento della soglia prevista.
La Camera,
a controllare e comunque ad attivarsi affinché «la sostituzione» del tasso di interesse, così come prevista nel testo, avvenga automaticamente e quindi senza necessità di espressa richiesta della parte mutuataria.
La Camera,
a riattivare il tavolo di intesa e concertazione tra ABI, organizzazione dei consumatori e Governo che abbia come oggetto prioritario e immediato le questioni relative alla estinzione anticipata dei mutui ai fini di giungere a una soluzione concreta che soddisfi le parti;
La Camera,
a controllare che la norma sia interpretata dagli istituti di credito come in premessa e quindi la riduzione venga applicata anche alle quote di mutuo di importo originario non superiore a lire 150 milioni.
La Camera,
a fornire - onde evitare qualsivoglia spiacevole contenzioso - attraverso gli strumenti tecnici che si riterrà opportuno individuare, l'interpretazione autentica della norma stessa.
premesso che:
tra le ragioni che hanno portato ad una sostanziale distorsione dei tassi d'interesse rispetto agli andamenti di mercato, in specie nel settore dei mutui a tasso fisso, vi è certamente l'elevata entità delle penali e dei costi accessori relativi alla rinegoziazione dei mutui stessi;
appare non più procrastinabile la necessaria modifica delle modalità di rinegoziazione di mutui a tasso fisso;
9/7583/1Bono.
esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2000 n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura»;
rilevato come sulla base delle disposizioni introdotte dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, il Ministero del Tesoro provvede a pubblicare periodicamente le tabelle riportanti i tassi medi praticati dagli operatori finanziari e bancari in ordine agli interessi riferibili a categorie omogenee di operazioni creditizie;
visto che tale operazione finisce per rilevare i tassi medi dei predetti operatori distinti in ragione del soggetto erogante o del destinatario, dell'entità e della natura del prestito, dando vita, in concreto, ad altrettanti tassi usurari secondo le diverse classificazioni tabellari;
atteso che tale classificazione considera espressamente ed esclusivamente le operazioni creditizie realizzate dalle banche e dagli intermediari e comunque altre operazioni tipiche di particolare natura (ad esempio factoring, leasing) mentre difetta
considerato che, nell'esperienza giudiziaria, sono proprio questi ultimi casi a rappresentare la quasi totalità delle ipotesi delittuose di usura concretamente configurate e la riconducibilità in via interpretativa alle operazioni classificate risulta estremamente difficoltosa a causa di componenti diverse da queste ultime (si pensi al rischio collegato alle condizioni dei destinatari spesso non affidabili sul mercato o alla determinazione dei costi relativi al finanziamento);
considerato altresì che le previsioni tabellari non contemplano altre operazioni di rilievo (ad esempio, finanziamenti regolati in valuta estera relativa a paesi con inflazione vicina allo zero e costo del denaro estremamente basso) o comunque condizionate da fattori macroeconomici (titoli di paesi emergenti o di enti o società di questi ultimi con particolare remunerazione);
ritenuto che la previsione tabellare, proprio per la facilità di applicazione nella casistica giudiziaria, potrebbe costituire uno strumento ancora più efficace di contrasto del fenomeno dell'usura facilitando le operazioni in sede di indagine e di giudizio,
9/7583/2. Contento.
visto l'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 394 del 29 dicembre 2000, così come modificato ed approvato dal Senato,
9/7583/3. Antonio Pepe.
premesso che il decreto-legge «Disposizioni in materia di usura» così come è stato approvato dal Senato rappresenta un significativo miglioramento del testo originale approvato dal consiglio dei ministri per vari fattori positivi che le organizzazioni dei consumatori non hanno mancato di apprezzare;
considerato che tra tali risultati positivi il più importante è stato conseguito anche per il forte contributo dei verdi in relazione al tasso sostitutivo dell'8 per cento sui mutui per l'acquisto e la costruzione della prima casa e ciò significa che una vasta platea di famiglie italiane beneficiano di un eccezionale abbassamento dei tassi di interesse;
ritenuto tuttavia che il provvedimento lascia ancora non risolta una delle questioni più rilevanti se non quella fondamentale, della possibilità dell'estinzione anticipata dei mutui, operazione che oggi, comporta costi troppo elevati e tali da rendere eccessivamente vincolante il contratto di mutuo stipulato;
valuta positivamente la risposta del Governo alla questione posta dai verdi che segna un ulteriore passaggio di decisivo rilievo rispetto al testo del provvedimento così come approvato dal Senato;
a garantire che la convocazione avvenga in tempi certi con l'inizio entro una settimana e la chiusura della trattativa non oltre 60 giorni.
9/7583/4. De Benetti, Paissan, Boato, Cento, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Scalia, Turroni.
visto l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 349, come approvato e modificato dal Senato;
considerato che, con riferimento alle parole «mutui di importo originario» il legislatore ha inteso fare riferimento anche alle singole «quote di mutuo» di importo originario non superiore a lire 150 milioni, in caso di frazionamento in quote del mutuo originario;
9/7583/5. Antonio Pepe.
in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000 n. 394, concernente l'interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108, considera che la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 tendente ad escludere dai vantaggi complessivi della legge in oggetto mutui ottenuti con finanziamenti agevolati, vada intesa nel senso che tale esclusione si applica esclusivamente qualora i tassi di interesse di tali mutui risultino uguali o inferiori a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1;
9/7583/6. Malentacchi, Bonato, Leone, Molgora, Teresio Delfino, Conte, Bono, Peretti.