Allegato A
Seduta n. 864 del 21/2/2001


Pag. 23


DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO (7518)

(A.C. 7518 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».
2. All'articolo 10, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: vice ministro con le seguenti: segretario di Stato delegato.
1. 1. Calderisi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o più decreti legislativi diretti a correggere ed integrare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di assicurare la ottimale razionalizzazione degli ordinamenti dei ministeri e garantire il miglior esercizio dei poteri di indirizzo politico. A tal fine il Governo può anche provvedere, fermo restando il numero di dodici ministeri previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, alla revisione delle fusioni e delle soppressioni di ministeri previste dal medesimo decreto legislativo, nonché ad una più effettiva e completa eliminazione di sovrapposizioni e carenze di coordinamento tra agenzie e strutture organizzative di ministeri.
1. 3. Calderisi, Armaroli.


Pag. 24


Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, uno o più decreti legislativi diretti a correggere ed integrare, in applicazione dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di assicurare la ottimale razionalizzazione degli ordinamenti dei ministeri e garantire il miglior esercizio dei poteri di indirizzo politico. A tal fine il Governo può anche provvedere, fermo restando il numero di dodici ministeri previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, ad una più effettiva e completa eliminazione di sovrapposizioni e carenze di coordinamento tra agenzie e strutture organizzative di ministeri.
1. 4. Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o più decreti legislativi diretti a correggere e integrare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di ottimizzare la razionalizzazione degli ordinamenti dei ministeri e garantire il miglior esercizio dei poteri di indirizzo politico. A tal fine il Governo può anche provvedere, fermo restando il numero di dodici ministeri previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, alla revisione delle fusioni e delle soppressioni di ministeri previste dal medesimo decreto legislativo.
1. 2. Calderisi, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, uno o più decreti legislativi diretti a correggere ed integrare, in applicazione dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di assicurare la ottimale razionalizzazione dell'assetto delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio nonché degli ordinamenti dei ministeri e garantire il miglior esercizio dei poteri di indirizzo politico. A tal fine il Governo può anche provvedere, fermo restando il numero di dodici ministeri previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, ad una più effettiva e completa eliminazione di sovrapposizioni e carenze di coordinamento tra agenzie e strutture organizzative di ministeri.
1. 5. Frattini.