Allegato A
Seduta n. 864 del 21/2/2001


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(A.C. 7487 - Sezione 42)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
considerato il grande rilievo sociale degli istituti dell'affidamento e dell'adozione


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al fine di alleviare le sofferenze dei minori abbandonati;
considerata inoltre l'esigenza di non limitare alle sole famiglie abbienti la possibilità di chiedere l'adozione di minori abbandonati,

impegna il Governo

ad introdurre forme di partecipazione dello Stato nelle spese legali necessarie a concludere le pratiche di adozione nei casi in cui il tribunale dei minorenni ne ravvisi l'utilità nell'interesse dell'adottando.
9/7487/1. Prestigiacomo.

La Camera,
considerata l'esigenza di provvedere ad una particolare tutela dei minori abbandonati in attesa di adozione che si trovano sempre in condizioni di grande sofferenza psicologica oltre che di carenza affettiva,

impegna il Governo

a costituire presso la sede di ciascun tribunale per i minorenni un ufficio denominato «Avvocato del bambino», ricoperto da esperti in psicologia infantile, con il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori soprattutto sotto il profilo dell'integrità psicologica e della salvaguardia della sfera affettiva, nell'ambito di tutti i procedimenti previsti dalla legislazione in materia di affidamento e adozione ed in tutti gli altri casi in cui il tribunale dei minori lo ritenga utile e necessario.
9/7487/2. Guidi.