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La Camera,
al fine di alleviare le sofferenze dei minori abbandonati;
ad introdurre forme di partecipazione dello Stato nelle spese legali necessarie a concludere le pratiche di adozione nei casi in cui il tribunale dei minorenni ne ravvisi l'utilità nell'interesse dell'adottando.
La Camera,
a costituire presso la sede di ciascun tribunale per i minorenni un ufficio denominato «Avvocato del bambino», ricoperto da esperti in psicologia infantile, con il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori soprattutto sotto il profilo dell'integrità psicologica e della salvaguardia della sfera affettiva, nell'ambito di tutti i procedimenti previsti dalla legislazione in materia di affidamento e adozione ed in tutti gli altri casi in cui il tribunale dei minori lo ritenga utile e necessario.
considerato il grande rilievo sociale degli istituti dell'affidamento e dell'adozione
considerata inoltre l'esigenza di non limitare alle sole famiglie abbienti la possibilità di chiedere l'adozione di minori abbandonati,
9/7487/1. Prestigiacomo.
considerata l'esigenza di provvedere ad una particolare tutela dei minori abbandonati in attesa di adozione che si trovano sempre in condizioni di grande sofferenza psicologica oltre che di carenza affettiva,
9/7487/2. Guidi.