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(A.C. 7487 - Sezione 41) ARTICOLO 41 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Art. 41. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.