Allegato A
Seduta n. 864 del 21/2/2001


Pag. 40


...

(A.C. 7487 - Sezione 37)

ARTICOLO 37 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 37.

1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono
assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».