Allegato A
Seduta n. 864 del 21/2/2001


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(A.C. 7487 - Sezione 36)

ARTICOLO 36 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 36.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».