Allegato A
Seduta n. 864 del 21/2/2001


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(A.C. 7487 - Sezione 35)

ARTICOLO 35 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 35.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».