Allegato A
Seduta n. 864 del 21/2/2001


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(A.C. 7487 - Sezione 32)

ARTICOLO 32 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 32.

1. In tutti i casi in cui nella legge n. 184 è prevista l'audizione dell'adottando, lo stesso deve essere sentito anche se di età inferiore a 12 anni, in considerazione della sua capacità di discernimento.