Allegato A
Seduta n. 864 del 21/2/2001


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(A.C. 7487 - Sezione 27)

ARTICOLO 27 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 27.

1. L'articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che lapronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante».