Allegato A
Seduta n. 864 del 21/2/2001


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(A.C. 7487 - Sezione 22)

ARTICOLO 22 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 22.

1. L'articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 26. - 1. Avverso la sentenza che dichiara se far luogo o non far luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3.
L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente


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trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».