Allegato A
Seduta n. 864 del 21/2/2001


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(A.C. 7487 - Sezione 17)

ARTICOLO 17 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 17.

1. L'articolo 18 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. - 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».