Allegato A
Seduta n. 864 del 21/2/2001


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(A.C. 7487 - Sezione 16)

ARTICOLO 16 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 16.

1. L'articolo 17 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. - 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per


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i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».