Allegato A
Seduta n. 864 del 21/2/2001


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(A.C. 7487 - Sezione 13)

ARTICOLO 13 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 13.

1. L'articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune».