Allegato A
Seduta n. 864 del 21/2/2001


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PROGETTI DI LEGGE: S. 130-BIS-160-BIS-445-BIS-852-1697-BIS-1895-3128-3228-4668 - SENATORI: MANIERI ED ALTRI; MAZZUCA POGGIOLINI ED ALTRI; BRUNO GANERI ED ALTRI; BUCCIERO ED ALTRI; SALVATO ED ALTRI; MAZZUCA POGGIOLINI; ANTONINO CARUSO ED ALTRI; SERENA; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, RECANTE «DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI», NONCHÉ AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (TESTO FORMULATO DALLA II COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (7487) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BOLOGNESI ED ALTRI; GUIDI ED ALTRI; MELANDRI; GAMBATO ED ALTRI; STORACE; DALLA ROSA ED ALTRI; SCOCA; GAMBATO; GALLETTI; GRIMALDI; CÈ ED ALTRI (79-187-1781-2379-3142-3573-4636-4993-6056-6343-6423)

(A.C. 7487 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art. 1.

1. Il Titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184, è sostituita dalla seguente: «Principi generali».
3. L'articolo 1 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tale fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni


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senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento».