...
Sopprimerlo.
Sopprimere il comma 1.
Al comma 1, premettere le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2001.
Al comma 1, sostituire le parole da: e dell'articolo 1815 fino alla fine del comma con le seguenti: non devono intendersi usurari gli interessi pagati in forza di contratti stipulati sotto forma del mutuo a tasso fisso o equivalente, qualora al momento della stipula gli interessi non superino il limite stabilito dalla legge.
Al comma 1, sostituire le parole da: il limite stabilito dalla legge fino alla fine del comma con le seguenti:, al momento del pagamento delle rate, il limite stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.
Al comma 1, sostituire le parole da: il limite stabilito dalla legge fino alla fine del comma con le seguenti:, al momento del pagamento delle rate, il limite stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.
Al comma 1, sopprimere le parole da: nel momento in cui fino alla fine del comma.
Al comma 1, sostituire le parole da: in cui essi sono promessi fino alla fine del comma con le seguenti: del pagamento delle rispettive rate di restituzione, indipendentemente dal momento della loro pattuizione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Sostituire il comma 2 con il seguente:
in base alle disposizioni del presente articolo, ad adeguare automaticamente alla stessa tutti i contratti in essere alla detta data.
Al comma 2, sostituire le parole da: carattere strutturale fino alla fine del comma 3 con le seguenti: natura strutturale, al mutuatario titolare, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di mutuo perfezionato con la clausola del tasso fisso, non può essere opposto rifiuto da parte della banca erogante alla stipula di un nuovo mutuo in sostituzione del precedente, alle condizioni praticate dalla banca medesima alla restante clientela, nei limiti dell'ammontare del credito residuo del mutuo originario per una durata dell'ammortamento non inferiore a quella originaria.
società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci, è abrogato.
3-septies. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 3-sexies continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non agevolati.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , maggiorato di un punto e mezzo percentuale, qualora sia ad esso superiore.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: maggiorato di un punto e mezzo percentuale,
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: maggiorato di un punto e mezzo percentuale,
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un punto e mezzo con le seguenti: mezzo punto.
Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il tasso di sostituzione è altresì ridotto al 6,5 per cento con riferimento ai mutui contratti da persone fisiche, non superiori ai 200 milioni di lire e finalizzati all'acquisto o costruzione della prima casa, alla ristrutturazione della prima ed unica casa, a far fronte a necessità derivanti da comprovate ragioni di natura sanitaria del contraente e/o di ogni altro membro del nucleo familiare, alla assistenza di soggetti portatori di handicaps fisici e/o mentali.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: all'8 per cento con le seguenti: al tasso di mercato pari al 7 per cento.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: con riferimento ai mutui fino a: accesi con le seguenti: sulla quota di mutuo fino a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, acceso.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: con riferimento ai mutui aggiungere le seguenti: ovvero a quote di mutuo.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: di importo originario fino a: del contratto.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: di importo originario fino a: del contratto.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di lire con le seguenti: 250 milioni di lire.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di lire con le seguenti: 200 milioni di lire.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: , diverse da quelle rientranti fino alla fine del comma.
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: non ha efficacia novativa fino alla fine del comma con le seguenti: non comporta spese a carico del mutuatario.
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole : non ha efficacia novativa con le seguenti: è automatica.
Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 3 gennaio 2001 con le seguenti: 1o aprile 1997.
Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: applica aggiungere la seguente: automaticamente.
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: scadute successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: scadute alla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, e gli interessi pagati al di sopra dei limiti previsti dalla predetta legge debbono essere restituiti ai contraenti anche in forme dilazionate.
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 con le seguenti: in scadenza e a quelle scadute successivamente al 29 dicembre 2000.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: di cui al comma 2.
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 29 dicembre 2000.
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 30 dicembre 2000.
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2001 con le seguenti: 30 dicembre 2000.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le rate scadute dalla data di entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, fino al 31 dicembre 2000, il tasso d'interesse deve essere ridotto al «tasso soglia», stabilito in base alla citata legge, qualora il tasso praticato, durante il periodo di finanziamento, risulti superiore per due rilevazioni consecutive al tasso limite pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della medesima legge. Tale disposizione non si applica ai prestiti direttamente correlati a titoli quotati sui mercati regolamentati, né ai prestiti obbligazionari.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli istituti di credito sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad adeguare automaticamente alle disposizioni della stessa tutti i contratti in essere alla detta data.
Sopprimere il comma 3.
Al comma 3, sostituire le parole: dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: dal 30 dicembre 2000.
Al comma 3, sostituire le parole: dal 3 gennaio 2001 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Al comma 3, sostituire le parole: per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 con le seguenti: per il decennio precedente.
Al comma 3, sostituire le parole: per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 con le seguenti: per il quinquennio precedente.
Al comma 3, sostituire la parola: 1986 con la seguente: 1992.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tasso di sostituzione, per i mutui in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può essere, in nessun caso, superiore al tasso massimo determinato ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, per questa categoria di operazioni.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
stipulati nella forma di mutui a tasso fisso, si applicano le norme che già regolano l'estinzione anticipata dei prestiti per il credito al consumo. A tal fine, nel caso in cui per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla negoziazione di altro mutuo, tutta la documentazione già in essere resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie che vengono trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
Sopprimere il comma 4.
Sopprimere il comma 4.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. L'estinzione del mutuo, anticipatamente alla data di scadenza fissata, qualora richiesta dal debitore è obbligatoriamente accolta e non comporta alcun onere aggiuntivo relativamente alla residua somma da versare alla data della richiesta stessa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le condizioni di risoluzione massime e onnicomprensive sono evidenziate nel cartello sulla trasparenza e sottoposte alla normativa sulla pubblicità.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Gli interessi di mora o convenzionali a qualsiasi titolo dovuti all'erario, enti dello Stato, enti previdenziali, pubblici o gestori di fondi di contribuzione obbligatoria, a imprese erogatrici di servizi di pubblica utilità non possono essere determinati in misura superiore al tasso determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge del 7 marzo 1996, n. 108, per la categoria conti correnti calcolati in ragione di anno. È determinabile nella stessa misura massima ogni onere aggiuntivo, soprattasse e penale collegata ai fatti di mero ritardo nei versamenti e non di evasione dei tributi dovuti.
Sopprimerlo.
Al titolo, sopprimere le parole: Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante.
Al titolo, sostituire le parole: Interpretazione autentica della con le seguenti: Modifiche alla.
Al titolo, sostituire le parole: Interpretazione autentica della con le seguenti: Modifiche alla.
1. 47. Giordano, Bonato.
1. 48. Giordano, Bonato.
1. 1. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.
1. 2. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.
*1. 3. Bono, Alemanno.
*1. 4. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.
1. 49. Giordano, Bonato.
1. 6. Veltri.
1-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle operazioni non rientranti nelle categorie omogenee di cui al presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale, si applica il tasso effettivo medio globale più elevato tra quelli rilevati ai sensi del comma 2».
1. 5. Contento.
2. Al fine di definire i contenziosi insorti in conseguenza delle recenti pronunce della magistratura e della Corte costituzionale in materia di illegittimo computo degli interessi nei contratti stipulati dagli istituti di credito con l'utenza, eccedenti i limiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, contro l'usura, dopo il comma 1 dell'articolo 120 del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il CICR stabilisce le modalità, i criteri e i tempi di rimborso, anche forfettizzato, degli interessi eccedenti i limiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, con decorrenza dalla data di entrata in vigore di detta legge, previa intesa tra l'ABI e le associazioni rappresentative dei clienti e dei consumatori.
1-ter. Nell'ipotesi che l'intesa di cui al comma 2-bis non sia raggiunta, il CICR stabilisce, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità, i criteri e i tempi di restituzione, degli interessi che non potranno risultare, se forfettizzati, di un volume inferiore al 70 per cento di quelli spettanti, da rimborsarsi in un periodo non superiore ai cinque anni.
1-quater. Gli istituti di credito sono tenuti, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla delibera del CICR assunta
1. 7. Bono, Alemanno.
3. I contratti di mutuo finalizzati alla estinzione anticipata di un precedente mutuo ipotecario e le relative iscrizioni ipotecarie sono esenti da qualsiasi imposta e tassa, da diritti ed emolumenti ipotecari; gli onorari notarili, se dovuti in via graduale, sono ridotti a un quarto.
3-bis. Per i periodi di imposta 2000-2001 gli interessi pagati dai titolari di mutui a tasso fisso, stipulati entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono interamente detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1 lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza che si dia luogo all'applicazione del tetto massimo di cui alla suddetta disposizione.
3-ter. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì detraibili, per un ammontare anche superiore al limite massimo di 7 milioni di lire di cui alla presente lettera, le penali pagate per l'estinzione anticipata di mutui ipotecari di cui alla presente lettera, comprese le spese bancarie, gli onorari notarili, le imposte di registro e i diritti di conservatoria pagati per la cancellazione delle relative ipoteche.
3-quater. Le perdite conseguite dagli intermediari finanziari a seguito della straordinaria rinnovazione di mutui a tasso fisso o della straordinaria anticipata estinzione degli stessi attivate ai sensi del presente decreto-legge costituiscono oneri deducibili nella misura pari alla differenza tra le previsioni della clausola contrattuale originaria e quanto previsto dalle straordinarie modalità stabilite nel presente decreto-legge e comunque in misura massima del 2 per cento sull'ammontare del debito estinto o rinnovato.
3-quinquies. Per eventuali controversie, è costituita, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso le camere di commercio una commissione di conciliazione composta dal presidente della camera di commercio o da un suo delegato, da un componente nominato dall'istituto bancario e da un componente nominato dal soggetto interessato. La commissione si pronuncia, sentite le parti ed acquisita la necessaria documentazione, entro trenta giorni dal deposito del ricorso indirizzato al presidente della camera di commercio. La pronuncia è immediatamente esecutiva ed ha valore ai sensi dell'articolo 474 e seguenti del codice di procedura civile.
3-sexies. Alla copertura degli oneri si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi, è abrogato;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, è abrogato;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle
1. 8. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone, Becchetti.
1. 50. Giordano, Bonato.
1. 51. Giordano, Bonato.
1. 9. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.
1. 27. Veltri.
1. 10. Bono, Alemanno.
1. 52. Giordano, Bonato.
1. 14. Veltri.
1. 11. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.
1. 12. Antonio Pepe.
* 1. 13. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.
* 1. 15. Veltri.
1. 17. Veltri.
1. 53. Peretti.
1. 16. Veltri.
1. 55. Giordano, Bonato.
1. 30. Peretti.
1. 18. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.
1. 19. Antonio Pepe, Contento.
3-bis. I rimborsi dei maggiori interessi di cui al comma 3 devono essere effettuati in compensazione sulle rate a scadere. In caso di incapienza o di mutui già estinti, il rimborso deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2001, anche mediante l'attribuzione agli aventi diritto di obbligazioni triennali al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di un punto percentuale.
1. 20. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.
1. 62. Peretti.
1. 21. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.
1. 22. Bono, Alemanno.
* 1. 23. De Benetti.
* 1. 26. Veltri.
1. 24. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.
1. 25. Bono, Alemanno.
1. 56. Giordano, Bonato.
1. 31. Veltri.
1. 30. Veltri.
1. 28. Veltri.
1. 29. Veltri.
1. 57. Giordano, Bonato.
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Tale compenso è comunque fissato nella misura massima dell'1 per cento del capitale mutuato residuo».
1. 38. De Benetti.
1. 32. Bono, Alemanno.
3-bis. Per la estinzione anticipata e la rinegoziazione dei finanziamenti non agevolati
1. 33. Bono, Alemanno.
3-bis. In riferimento alle considerazioni di cui al comma 2 ed alle facoltà di risoluzione anticipata dei contratti di cui già dispongono le banche e gli istituti di credito, per la estinzione anticipata e la rinegoziazione dei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso, si applicano le norme che già regolano l'estinzione anticipata dei prestiti per il credito al consumo. A tal fine, nel caso in cui per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla rinegoziazione di altro mutuo, tutta la documentazione già predisposta all'accensione del mutuo originario resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie, che devono essere trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.
1. 39. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.
3-bis. Ai titolari di finanziamenti non agevolati, stipulati in forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è concessa la facoltà di estinguere anticipatamente il debito con le stesse norme già in essere per il settore del credito al consumo. A tal fine per la pattuizione di altro mutuo, con diverso istituto di credito, finalizzato a detta estinzione anticipata, restano valide tutte le documentazioni in essere, ivi compresa l'automatica variazione delle iscrizioni ipotecarie, in quanto tale sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.
1. 41. Veltri.
3-bis. Nel caso in cui, per l'estinzione anticipata di un mutuo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si proceda alla negoziazione di un altro mutuo, tutta la documentazione già in essere resta valida, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie che vengono trasferite automaticamente, in quanto la sostituzione non ha efficacia novativa ai fini dell'obbligazione.
1. 58. Peretti.
3-bis. In riferimento alle considerazioni di cui al comma 2, la rinegoziazione dei mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può prevedere penali di alcun genere.
1. 35. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.
3-bis. La rinegoziazione dei mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non può prevedere penali di alcun genere.
1. 34. Bono, Alemanno.
3-bis. Per i mutui a tasso fisso, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che siano stati adibiti all'acquisto della prima casa ed il cui importo non sia superiore ai duecento milioni con durata residua del mutuo inferiore a due anni o già estinti successivamente al 1o gennaio 1998, a compensazione, debbono essere riconosciute gratuitamente obbligazioni, da parte dell'istituto di credito, per un valore pari al 70 per cento del differenziale fra gli importi degli interessi versati nel periodo aprile 1997-dicembre 2000, e quanto risulterebbe per detto periodo dall'applicazione del tasso di sostituzione di cui al comma 3.
1. 36. Bono, Alemanno.
3-bis. Per i mutui a tasso fisso in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che siano stati adibiti all'acquisto della prima casa ed il cui importo non sia superiore ai duecento milioni, con durata residua del mutuo superiore a due anni, il tasso di sostituzione di cui al comma 3 è ridotto di 2,5 punti percentuali.
1. 37. Bono, Alemanno.
3-bis. Ai titolari di mutui, accesi per l'acquisto e la costruzione di abitazioni, con durata residua inferiore ad un anno o estinti in data successiva al 31 dicembre 1998, gli istituti di credito riconoscono una cessione gratuita di proprie obbligazioni per un valore pari al 70 per cento del valore della differenza tra l'importo degli interessi versati e l'importo di quanto dovuto ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
1. 42. Veltri.
3-bis. Si riconosce al mutuatario la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione, fissato nella misura non superiore all'1 per cento del capitale da rimborsare.
1. 59. Peretti.
3-bis. I titolari dei mutui, contratti antecedentemente alla legge 7 marzo 1996, n. 108, a cui siano stati applicati interessi superiori di oltre 2 punti percentuali rispetto al tasso effettivo globale medio di cui all'articolo 2 della citata legge, possono estinguere anticipatamente il mutuo, senza applicazione di penali, mediante la corresponsione del capitale residuo, risultante dal ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo ad un tasso d'interesse inferiore di almeno 2,50 punti percentuali, rispetto all'effettivo applicato.
1. 40. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.
3-bis. Il tasso di sostituzione di cui al comma 3 ha efficacia novativa e si applica, conseguentemente, anche alle rate di mutuo scadute e andate a pagamento nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, e il 2 gennaio 2001. Le maggiori somme eventualmente versate dal debitore in conseguenza del tasso di interesse calcolato in termini diversi da quanto previsto dal comma 3 sono restituite al debitore stesso - attraverso corrispondente minore versamento - entro tre anni e comunque non oltre l'estinzione del mutuo stesso.
1. 60. Giordano, Bonato.
* 1. 43. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone, Becchetti.
* 1. 61. Giordano, Bonato.
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i contratti di mutuo per l'erogazione di finanziamenti non agevolati, devono contenere una clausola che preveda la possibilità per il debitore di estinzione anticipata mediante restituzione del capitale residuo e con l'applicazione di una penale non superiore all'1 per cento.
1. 46. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.
1. 03. Giordano, Bonato.
1. 01. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.
1. 02. Viale, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca, Guarino, Leone.
2. 1. Giordano, Bonato.
Tit. 1. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.
* Tit. 2. Bono, Alemanno.
* Tit. 3. Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.