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PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Savarese n. 3-06513 (vedi l'allegato A - Interpellanze e interrogazioni sezione 4).
GIORDANO ANGELINI, Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Signor Presidente, nel corso del triennio 1997-1999, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha svolto un'intensa attività istruttoria che ha condotto alla stipula degli accordi di programma con le regioni destinatarie del processo di delega ex articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, rendendo partecipi tutti i soggetti interessati. Solo a seguito di una molteplicità di contatti formali con i rappresentanti sia delle singole regioni sia delle singole aziende esercenti i servizi
oggetto di delega, è stato possibile quantificare le risorse finanziarie e strumentali da trasferire a ciascuna regione, nonché definire gli interventi necessari per completare il risanamento tecnico delle ferrovie di interesse locale non in concessione alle Ferrovie dello Stato Spa.
dell'accordo quadro, avvenuta in sede di conferenza permanente Stato-regioni, nel corso della seduta del 18 giugno 1999. È stato, inoltre, necessario sentire l'unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché ottenere il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 59 del 1997, conseguito i data 11 ottobre 2000.
PRESIDENTE. L'onorevole Savarese ha facoltà di replicare.
ENZO SAVARESE. Ringrazio il sottosegretario e dichiaro di essere parzialmente soddisfatto perché la sua risposta è stata puntuale e ha spiegato i motivi che sono all'origine di questo ritardo che, come ha ammesso lo stesso sottosegretario, vi è stato.
Il sottosegretario per i trasporti e la navigazione ha facoltà di rispondere.
La mancata firma di tutti gli accordi di programma entro il termine inizialmente previsto del 30 giugno 1999 è pertanto ascrivibile all'evidente complessità del procedimento istruttorio relativo agli accordi stessi. Alcune regioni hanno addirittura restituito gli accordi di programma, deliberati dalle rispettive giunte, solo verso febbraio-marzo 2000 (ad esempio, la regione Puglia). Di fronte a queste difficoltà ed a questi ritardi il Governo, nel corso di alcuni incontri con la Conferenza delle regioni, aveva addirittura ipotizzato la possibilità di fare due distinti procedimenti amministrativi, al fine di consentire alle regioni che avevano tempestivamente deliberato i propri accordi di programma di operare più sollecitamente, rinviando ad un secondo decreto l'operatività di coloro che erano in forte ritardo. Si è poi convenuto, vista anche la complessità di una separazione delle date di avvio dei trasferimenti delle competenze amministrative, di attendere anche le delibere delle regioni ritardatarie al fine di far partire contemporaneamente il processo di decentramento su tutto il territorio nazionale.
Tale complessità è stata ulteriormente accentuata dal fatto che, solo in data 19 novembre 1999, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 400 del 1999; quest'ultimo, nel modificare sostanzialmente il decreto legislativo n. 422 del 1997, ha previsto un termine per la stipula degli accordi di programma anteriore alla suindicata data di efficacia dello stesso provvedimento legislativo, ovvero il 30 ottobre 1999.
Al fine di tenere conto delle rilevanti modifiche intervenute (la previsione della funzione di monitoraggio da parte del Ministero sull'esercizio della delega; la specificazione che gli accordi definiscono, per i servizi ferroviari non in concessione alla Ferrovie dello Stato Spa, le procedure relative al trasferimento dei beni dal demanio statale a quello regionale; l'obbligo di affidamento della gestione dei servizi ferroviari alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative in attuazione dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999), si è reso pertanto necessario conformare alle nuove disposizioni del decreto legislativo n. 400 del 1999 le istruttorie già concluse nel mese di giugno 1999, nel rispetto, quindi, del termine previsto dal decreto legislativo n. 422 del 1997, antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 400 del 1999.
I tempi tecnici necessari per aggiornare le istruttorie già concluse, o in avanzata fase di definizione, hanno consentito la stipula dei singoli accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, in date che vanno dal 20 dicembre 1999 (regione Piemonte) al 23 marzo 2000 (regione Puglia).
Con tali accordi sono state disciplinate le modalità di subentro delle regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e di programmazione, relativamente sia ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato Spa sia ai servizi ferroviari affidati in concessione a soggetti diversi. Tuttavia, l'effettiva attuazione della delega è stata condizionata dall'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di formalizzazione dei trasferimenti da emettersi ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modifiche.
Com'è noto, l'iter di tali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997, ha richiesto, per quanto riguarda l'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni, unificata con la Conferenza Stato-città, ottenuto in data 12 luglio 2000; mentre, per quanto riguarda l'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, si è richiesta l'approvazione
Pertanto, soltanto in data 16 novembre 2000, i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati emanati e successivamente pubblicati nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, stabilendo, al fine di consentire la chiusura dell'esercizio 2000, che gli accordi di programma «trovano applicazione a decorrere dal 10 gennaio 2001».
Nel merito, il Ministero, nella fase di immediata transizione delle competenze alle regioni, per quanto attiene i servizi non di competenza delle Ferrovie dello Stato Spa e al fine di evitare la loro interruzione, ha impartito alle aziende interessate le necessarie direttive e ha provveduto ad attivare tutti i procedimenti formali affinché le regioni possano esercitare effettivamente la delega.
Per quanto riguarda invece le Ferrovie dello Stato Spa, il relativo contratto di servizio, sottoscritto il 13 luglio 2000, al fine di garantire la continuità dei servizi, autorizza le Ferrovie dello Stato Spa a proseguire, secondo l'orario ufficiale in vigore, l'erogazione dei servizi ferroviari viaggiatori in regime di servizio pubblico, fino alla stipula dei contratti di servizio regionali per la stessa quantità di treni chilometro del 1999.
Vorrei ricordare all'onorevole Angelini e al Governo nella sua interezza che una buona legge, per essere rispettata, deve essere rispettabile. Troppo spesso - l'onorevole Angelini si ricorderà che abbiamo discusso la questione in Commissione trasporti a proposito del decreto legislativo n. 422 - le leggi nascono in maniera macchinosa che impedisce, di fatto, l'osservazione dei termini previsti nelle leggi. Mi auguro che ciò rappresenti un monito per fare in modo che nelle nuove iniziative legislative si tenga conto dei tempi tecnici necessari e di una burocrazia che non si può sopprimere e che deve essere consultata, per rispettare effettivamente quanto è stato deciso. Grazie.


