Allegato A
Seduta n. 853 del 6/2/2001


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(A.C. 7490 - sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere che:
1) nel termine massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto di inquadramento del personale oggetto di riordino ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2000, n. 334, sia consentito, a domanda, previa intesa tra le amministrazioni interessate secondo quanto previsto nel comma 4 e secondo le modalità di cui al comma successivo, il trasferimento dei dipendenti già appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
2) sia ammessa la presentazione di una sola domanda di transito direttamente all'amministrazione di destinazione e, per conoscenza, all'amministrazione di appartenenza;
3) nella domanda sia contenuta la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato altre istanze ancora in via di definizione e siano indicati i dati anagrafici, la qualifica di appartenenza, l'anzianità nella stessa, il titolo di studio, l'area funzionale e la sede prescelte, secondo un ordine di preferenza, fino ad un massimo di tre, sulla base dei posti disponibili, compresi quelli per cessazione, distinti per qualifiche e corrispondenti categorie e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni e per sedi di servizio, contenuti in appositi elenchi che le singole amministrazioni dovranno, a tal fine, predisporre annualmente, entro e non oltre il 15 gennaio, adeguatamente pubblicati a cura del Ministero dell'interno. I posti disponibili saranno quelli risultanti dal confronto tra le dotazioni organiche in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente e il personale a tempo indeterminato in servizio alla stessa data;
4) entro il termine massimo di centottanta giorni, l'amministrazione a cui sarà indirizzata la domanda procederà agli adempimenti necessari e alla conclusione del procedimento di transito, salvo che, in base ai criteri individuati con le intese di cui al comma successivo, non ne sussistano i presupposti. In tale ultima ipotesi adotterà un provvedimento di diniego che non pregiudica la riproposizione della istanza, nel termine massimo di quattro anni di cui al comma 1;
5) le intese tra amministrazioni interessate, da concludersi nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in


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vigore della disposizione relativa, siano volte a stabilire i criteri di preferenza nell'ipotesi in cui fossero presentate più istanze per il medesimo posto e i requisiti professionali richiesti ai fini della corrispondenza delle qualifiche con le categorie e i profili professionali siano accorpati per aree omogenee di funzioni; 9/7490/2.
6) il dipendente trasferito sarà collocato nei ruoli della nuova amministrazione conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici;
7) le amministrazioni procedano alle assunzioni di nuovo personale dopo l'espletamento delle procedure di transito.
9/7490/1. Frattini, Lavagnini.

La Camera,
considerata l'esigenza di valorizzare, anche attraverso miglioramenti economici, gli appartenenti alle Forze dell'ordine;

impegna il Governo:

ad attribuire al personale con qualifica di assistente capo della Polizia di Stato ed equiparati, il sesto livello retributivo;
ad attribuire ai vice commissari, ai commissari di Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente e al personale rispettivamente equiparato, agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelli ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle Forze armate, l'ottavo livello, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121;
ad attribuire ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente e al personale rispettivamente equiparato, il livello 9-bis di importo corrispondente alla categoria C3S di cui all'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei ministeri per il periodo 1998-2001.
9/7490/2. Lavagnini.

 

La Camera,
premesso che:
la mobilità del personale è una risorsa importantissima per le amministrazioni della difesa e dell'interno, ai fini della determinazione della distribuzione territoriale ottimale in rapporto alle esigenze della sicurezza nazionale;
la sedentarizzazione del personale militare e delle forze di polizia è una tendenza da combattere, in quanto foriera di un generale decadimento delle capacità operative e premessa di una distribuzione del personale sul territorio illogica e non funzionale al contenimento dei rischi e delle minacce incombenti;

impegna il Governo:

ad assicurare la piena rispondenza della distribuzione territoriale del personale militare e delle forze di polizia alle esigenze connesse al mantenimento della sicurezza, parametrando le future dotazioni dei fondi destinati ad alimentare le provvidenze previste dal provvedimento in esame al numero effettivamente previsto di trasferimenti da operare, anziché ripiegare sul metodo opposto, che costringerebbe invece le amministrazioni dell'interno e della difesa a calibrare i trasferimenti sulle disponibilità previste dal provvedimento in esame.
9/7490/3. Alborghetti, Rizzi.


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 La Camera,
premesso che:
è necessario prendere in debita considerazione i disagi che devono fronteggiare le famiglie del personale delle forze armate e delle forze dell'ordine in conseguenza di trasferimenti deliberati dall'amministrazione in ragione di accertate necessità pubbliche;
la mobilità del personale è una condizione fondamentale per assicurare la flessibilità delle forze armate e dell'ordine e, quindi, in ultima istanza, la loro efficienza ed efficacia operativa;
è indispensabile, soprattutto sul piano della difesa dell'ordine pubblico, poter velocemente trasferire personale dove si verificano le emergenze;
i fondi messi a disposizione risultano esigui,

impegna il Governo

ad assumere tutte le misure amministrative necessarie ad assicurare la flessibilità dello strumento militare nazionale e, soprattutto, la mobilità del personale delle forze di polizia, quale condizione per disporre di strumenti efficaci ed efficienti nei confronti della criminalità organizzata.
9/7490/4. Fongaro, Rizzi.

 La Camera,
premesso che:
l'ammontare delle risorse messe a disposizione della pubblica amministrazione per agevolare e compensare il personale delle forze armate e delle forze dell'ordine dei disagi connessi ai trasferimenti per ragioni di sevizio è pari, nel 2001, a 660 milioni di lire, e cioè a soli 20 milioni di lire in più della cifra che il Governo ha deliberato di spendere per permettere al contingente ucraino in Kosovo di utilizzare i propri elicotteri;
così come appare attualmente, il provvedimento rischia di non trovare applicazione o, peggio, di dar vita a disparità nell'accesso ai benefici previsti in favore del personale soggetto a trasferimento;
c'è il rischio che i costi addizionali dei trasferimenti introdotti in questo modo possono incentivare l'amministrazione a rinunciare alla mobilità del personale delle forze armate e delle forze dell'ordine;

impegna il Governo

a disporre quanto prima e a presentare al Parlamento un piano descrittivo dei trasferimenti di personale previsti ed ipotizzabili nel prossimo triennio, dei costi connessi all'integrale applicazione del provvedimento in esame e, nell'ipotesi di accessi contingentati, dei criteri per la determinazione delle preferenze nell'assegnazione dei benefici previsti dalla proposta di legge.
9/7490/5. Rizzi.

La Camera,
premesso che:
le norme del provvedimento in esame sull'orario lavorativo del personale militare in esercitazione aprono finalmente la via al superamento di una concezione normativa che equipara la prestazione del servizio militare alle prestazioni generiche da lavoro dipendente;

impegna il Governo

a rivedere nella medesima direzione del riconoscimento della peculiarità della professione militare anche altri specifici istituti applicati in modo improprio all'interno dell'amministrazione della difesa, ivi compreso quello che riguarda il cosiddetto «avanzamento normalizzato» che ha per effetto la proliferazione delle promozioni automatiche ai gradi più elevati della gerarchia, una conseguente crisi della selezione su basi meritocratiche del corpo ufficiali e la distorsione della piramide gerarchica, con gravi conseguenze dal punto di vista dell'economia di gestione e dell'efficienza della catena di comando.
9/7490/6. Stucchi, Rizzi.


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La Camera,
premesso che:
per iniziativa governativa maturata nell'ambito del confronto sviluppatosi in fase di «concertazione» del nuovo contratto per le forze di polizia e forze armate, è stato finalmente riconosciuto il principio della «specificità» del comparto «sicurezza-difesa» rispetto al pubblico impiego;
il tratto connotante di tale giusto riconoscimento è rappresentato dall'articolo 4, aggiuntivo al testo in esame, secondo cui entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, con uno o più decreti legislativi per il personale di tale comparto verrà attuato un importante passaggio dal vigente inquadramento nei livelli stipendiali, ai sensi della legge n. 312 del 1980, a parametri stabiliti in relazione al grado o alla qualifica rivestiti;
sino ad oggi, invece, non è stato possibile «riordinare» le carriere in modo armonico per effetto dell'appiattimento indotto dal costante riferimento ai livelli retributivi del pubblico impiego e ciò non ha permesso di rispondere in modo efficace alle legittime aspirazioni del personale del comparto, ed in special modo a quello da reinquadrare in posizioni apicali rispetto al ruolo di appartenenza,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione tali posizioni nel corso della prevista revisione dei parametri stipendiali, operando - se necessario - anche con l'introduzione di nuovi gradi e qualifiche, in attuazione dei nuovi parametri attribuiti.
9/7490/7. Gatto.

La Camera,
premesso che l'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, riconosce il diritto al coniuge convivente del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso la rispettiva amministrazione statale sita nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina;
premesso che tale disposizione è stata estesa al coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325;
considerato che con l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, a 266, il sopracitato diritto spetta non solo al coniuge impiegato nelle amministrazioni statali, ma anche a quello impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, senza però far riferimento al personale dei vigili del fuoco;

impegna il Governo

ad estendere la disposizione dell'articolo 17 della legge n. 266 del 1999, prevista per il personale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 100 del 1987, anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9/7490/8. Bastianoni.

La Camera,
considerato che il disegno di legge n. 7490 reca disposizioni volte a favorire la mobilità del personale delle Forze Armate, prevedendo i necessari benefici in caso di trasferimenti;
considerato che tali disposizioni non riguardano gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco perché non ricompresi nella legge 28 luglio 1999, n. 266, richiamata dall'articolo 2 dell'atto in esame;
visto che la pregressa legislazione (legge 10 marzo 1987, n. 100) estende al personale di pubblica sicurezza e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco normative riguardanti il personale militare;


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impegna il Governo ad operare tale estensione anche riguardo ai benefici della presente legge.
9/7490/9. Polenta.

La Camera,
rilevato che il disegno di legge n. 7490 si propone di completare con nuove disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia la manovra di riassetto del settore armata nel corso della legislatura, nell'ambito delle compatibilità definite dalle leggi finanziarie e, da ultimo, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
apprezzando l'intendimento del Governo di avviare una complessiva ridefinizione del «Comparto sicurezza» per garantire la specificità del personale che ne fa parte anche sotto il profilo dell'ordinamento retributivo, nel convincimento che le peculiarità dei compiti svolti dal personale delle Forze di polizia, così come di quelli demandati alle Forze armate, ha mostrato in questi anni di non potersi adattare bene all'ordinamento dei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312;
ritenendo, nondimeno, che una riflessione critica costruttiva debba pure svolgersi nel senso:
a) di non disconoscere la sostanziale diversità di compiti e di modalità d'impiego delle Forze di polizia, rispetto alle Forze armate, stabilendo soluzioni diversificate in relazione alle rispettive caratteristiche funzionali, naturalmente diverse, insieme a soluzione unificanti quando risultino occasionalmente univoche;
b) di ricondurre a razionalità anche la proliferazione dei ruoli e delle qualifiche o gradi nei due comparti, che non trovano compiuta e convincente giustificazione nella reale diversità di funzioni o di percorsi selettivi e formativi;
ritenendo, infine, innaturale e ingiustificata l'esclusione di una sola categoria di dirigenti, nel complesso panorama della dirigenza pubblica, dalla contrattazione dei contenuti del rapporto di impiego, dopo che anche il corpo diplomatico e il corpo prefettizio hanno conseguito tale obiettivo;

impegna il Governo:

a diversificare, nell'attuazione della delega per la razionalizzazione del sistema retributivo che li concerne, le soluzioni da adottarsi per le Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, rispetto a quelle da adottarsi per le Forze armate, fermo restando il riequilibrio delle retribuzioni nei casi in cui siano sostanzialmente analoghi i compiti e le modalità di impiego;
ad esaminare, ed a proporre al Parlamento soluzioni in grado di razionalizzare l'ordinamento dei ruoli e quello delle qualifiche e gradi in ciascun ruolo, in modo da ridurne sostanzialmente, il numero, in relazione alle effettive necessità, diversificando anche, se necessario, fra le esigenze delle Forze armate e quelle delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare;
ad esaminare, nel medesimo periodo, ed a proporre al Parlamento soluzioni idonee a conseguire una disciplina dei livelli di contrattazione o concertazione dei due comparti (Forze armate e Forze di polizia) comprendente anche la dirigenza civile e militare.
9/7490/10 (Testo così modificato nel corso della seduta). Lucidi.

La Camera,

impegna il Governo

ad utilizzare il meccanismo di copertura previsto dall'articolo aggiuntivo 6.03 solo nel caso in cui si dimostri insufficiente la copertura prevista dall'articolo 6.
9/7490/11. Spini.


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La Camera,

impegna il Governo

ad adottare nei tempi più rapidi possibile iniziative finalizzate a prevedere che:
a) agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 43, commi 22 e 23, della legge 1o aprile 1981, n. 121, lo stipendio sia determinato, se più favorevole, sulla base dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.
9/7490/12. Ascierto, Alboni.