Allegato A
Seduta n. 853 del 6/2/2001


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(A.C. 7490 - sezione 3)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 660 milioni per l'anno 2001, in lire 163.000 milioni per l'anno 2002, in lire 275.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Copertura finanziaria).

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e con la progressiva soppressione, nei ruoli della Polizia di Stato, di ottanta unità dall'organico dei commissari della Polizia di Stato, di duecento unità dall'organico degli ispettori della Polizia di Stato e di 20 unità dall'organico dei direttivi tecnici ingegneri.
6. 03. Mantovano.
(Approvato)