Allegato A
Seduta n. 853 del 6/2/2001


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(A.C. 7490 - sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Mobilità del personale della Polizia di Stato).

1. Al fine di consentire la mobilità del personale della Polizia di Stato il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, si applica con riferimento al periodo 1999-2002.
2. La validità delle graduatorie dei concorsi già espletati, non scaduta al 1o gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, è prorogata al 31 dicembre 2002.
3. Le assunzioni conseguenti all'applicazione del presente articolo sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Mobilità del personale della Polizia di Stato).

Al comma 1, sostituire le parole: 1999-2002 con le seguenti: 1999-2003.
5. 1. Palma.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: in deroga a con le seguenti: nel rispetto di.
5. 4. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e sono considerate prioritarie ai sensi dell'articolo 39, comma 2, quinto periodo, della medesima legge.
5. 3. La Commissione.
(Approvato)