1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, premettere il seguente:
emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Al comma 1, premettere il seguente:
Al comma 1, premettere il seguente:
La stessa proporzione, con l'arrotondamento per eccesso all'unità, si osserva per i posti da conferire mediante concorso».
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: all'articolo con le seguente: agli articoli 5 e.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole «nomina a tenente» sono sostituite dalle parole «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole «nomina a tenente» sono sostituite dalle parole «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ascritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole «nomina a tenente» sono sostituite dalle parole «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole «nomina a tenente» sono sostituite dalle parole «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole «nomina a tenente» sono sostituite dalle parole «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole «nomina a tenente» sono sostituite dalle parole «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
2. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui ai precedenti commi, a cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.
All'articolo aggiuntivo 4. 025., comma 1, dopo le parole: la specificità aggiungere le seguenti: dello status e del servizio istituzionale.
All'articolo aggiuntivo 4. 025., comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 31 dicembre 2001.
All'articolo aggiuntivo 4. 025., comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: tre mesi.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:
All'articolo aggiuntivo 4. 025., comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
l'anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
4. La progressione in carriera del personale di cui al comma 1 avviene, per il tempo della permanenza in ruolo ad esaurimento e fino all'eventuale trasferimento presso ufficio di altra pubblica amministrazione, che sarà disposto con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative vigenti per la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
3. Nel caso in cui la domanda sia presentata per le vie gerarchiche essa si intende accolta se, nel termine di trenta giorni dalla consegna di essa all'ufficio di appartenenza, al funzionario richiedente non sia stato notificato il provvedimento motivato di rifiuto dell'amministrazione ricevente.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
trasferimenti ad altre pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
(Modificazioni all'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78).
a) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
«d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;
b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;
d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
e) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196».
(Modificazioni all'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78).
01. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di
*4. 2. (già *1. 01.) Frattini, Russo.
(Approvato)
01. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
*4. 3. (già *1. 02.) Veltri.
(Approvato)
01. All'articolo 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, gli appartenenti alle qualifiche direttive e dirigenziali possono chiedere di essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche o posizioni, di area non inferiore alla C, delle altre amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, con l'esclusione delle carriere disciplinate dai rispettivi ordinamenti e nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche nelle rispettive piante organiche, ovvero, se dirigenti, anche nel ruolo unico di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.
3-bis. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 3, i soggetti interessati possono chiedere di essere trasferiti presso altre amministrazioni pubbliche, che nei successivi sessanta giorni esprimono il loro assenso. Trascorso inutilmente detto termine l'assenso si intende negato.
3-ter. I posti resi vacanti dal trasferimento vanno coperti nei limiti delle piante organiche individuate nella Tabella 1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
3-quater. Le richieste di trasferimento devono indicare, oltre all'amministrazione di destinazione ed alle generalità del richiedente, la qualifica rivestita, l'anzianità maturata nella qualifica e quella complessiva di servizio, i requisiti culturali e professionali posseduti, le qualifiche o posizioni per le quali si intende formulata la domanda.
3-quinquies. Il personale trasferito è inquadrato nell'amministrazione di destinazione con i medesimi criteri utilizzati dalla stessa amministrazione per gli inquadramenti del proprio personale già appartenente all'VIII e IX qualifica funzionale e per l'inquadramento dei propri dirigenti, conservando, se più favorevoli, le posizioni giuridiche ed economiche conseguite anteriormente all'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 3, anche ai fini dei trattamenti di quiescenza. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione, a titolo di assegni fissi e continuativi, sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza. Nei casi in cui la progressione economica o funzionale nell'amministrazione di destinazione dipenda dall'applicazione di procedure di selezione o sia soggetta a limiti quantitativi, essa è effettuata in soprannumero, per un numero di posti pari al rapporto, arrotondato per eccesso all'unità, fra numero dei posti disponibili e numero degli aventi titolo alla progressione.
4. 1. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole «nomina a tenente» sono sostituite dalle parole «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ascritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
* 4. 01 (Testo così modificato nel corso della seduta).Molinari.
(Approvato)
(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole «nomina a tenente» sono sostituite dalle parole «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
* 4. 02 (Testo così modificato nel corso della seduta).Settimi.
(Approvato)
(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole «nomina a tenente» sono sostituite dalle parole «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ascritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
* 4. 09 (Testo così modificato nel corso della seduta).Ascierto, Giannattasio.
(Approvato)
(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65,
3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ascritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
* 4. 012 (Testo così modificato nel corso della seduta).Manzione.
(Approvato)
(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole «nomina a tenente» sono sostituite dalle parole «nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ascritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
* 4. 014 (Testo così modificato nel corso della seduta).Lavagnini, Giannattasio, Tarditi.
(Approvato)
Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:
«Art. 30-bis. (Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di
2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all'articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».
**4. 08. Molinari.
(Approvato)
Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:
«Art. 30-bis. (Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».
**4. 04. Ascierto, Giannattasio.
(Approvato)
Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è aggiunto il seguente:
«Art. 30-bis. (Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di
2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».
**4. 013. Manzione.
(Approvato)
Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 è aggiunto il seguente:
«Art. 30-bis. (Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.
2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».
**4. 015. Lavagnini, Giannattasio, Tar-diti.
(Approvato)
Art. 4-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, al personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché al personale delle Forze armate rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:
a) agli assistenti capo, il livello retributivo sesto;
b) ai sovrintendenti capo, vice ispettori ed ispettori, il livello retributivo settimo;
c) agli ispettori capo, il livello retributivo settimo-bis, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121;
d) agli ispettori superiori, il livello ottavo;
e) ai vice questori aggiunti, il livello 9-bis di importo corrispondente alla categoria C3 super di cui all'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei ministeri per il biennio economico 2000-2001.
4. 028. (già 3. 06.) Frattini.
0. 4. 025. 1. Frattini, Giannattasio, Vito.
0. 4. 025. 2. Ascierto, Benedetti Valentini.
al comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Per l'anno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse da destinare alla finalità di cui ai commi precedenti, saranno individuate dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato.
0. 4. 025. 3. Giannattasio, Lavagnini, Frattini, Tarditi.
0. 4. 025. 4 (Testo così modificato nel corso della seduta). Frattini, Giannattasio, Vito.
(Approvato)
Art. 4-bis. (Delega in materia di livelli retributivi del personale delle forze di polizia e delle forze armate) - 1. Il Governo, al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle forze armate, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
4. 025. (Nuova formulazione) Governo.
(Approvato)
Art. 4-bis. (Modifiche all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in materia di alloggio di servizio della difesa) - 1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è differito al 31 dicembre 2001.
2. Al comma 9, primo periodo, dell'articolo 16 della legge n. 266 del 1999, le parole «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo».
4. 03 (Testo così modificato nel corso della seduta). Ascierto, Giannattasio.
(Approvato)
Art. 4-bis. (Modifica all'articolo 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali) - 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, le parole: «al personale dimissionario con più di sei anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza.».
4. 010 (Testo così modificato nel corso della seduta). Ascierto, Gasparri, Giannattasio.
(Approvato)
Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 70-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000 è inserito il seguente:
«Art. 70-ter. (Transito dei dirigenti e commissari della Polizia di Stato nel ruolo ad esaurimento). - 1. Fermo il
2. Il personale di cui al comma precedente è inquadrato nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri in sovrannumero, riassorbibile per la cessazione dal servizio o per il trasferimento ad altra amministrazione dello Stato ai sensi delle norme vigenti, mantenendo la qualifica dirigenziale o direttiva rivestita nella Polizia di Stato prima dell'attuazione della presente legge, nonché l'anzianità complessiva maturata, il trattamento a fini di pensione e la posizione economica acquisita.
3. Qualora il trattamento economico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia inferiore a quello percepito dall'amministrazione di provenienza, comprensivo di tutte le indennità percepite con carattere continuativo, prima dell'attuazione della presente legge, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
5. Gli avanzamenti da effettuare in sovrannumero ai sensi del comma precedente sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto
6. Ove non sia possibile assegnare almeno un'unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.
7. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinate le modalità di trasferimento del personale inquadrato nel ruolo unico ad esaurimento, di cui al comma 1, alle pubbliche amministrazioni.
*4. 017. Frattini.
Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 70-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000 è inserito il seguente:
«Art. 70-ter. (Transito dei dirigenti e commissari della Polizia di Stato nel ruolo ad esaurimento). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il personale che alla data del 2 ottobre 2000 era inquadrato nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge può chiedere di transitare in altre pubbliche amministrazioni ovvero in un ruolo unico ad esaurimento da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il personale di cui al comma precedente è inquadrato nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri in sovrannumero, riassorbibile per la cessazione dal servizio o per il trasferimento ad altra amministrazione dello Stato ai sensi delle norme vigenti, mantenendo la qualifica dirigenziale o direttiva rivestita nella Polizia di Stato prima dell'attuazione della presente legge, nonché l'anzianità complessiva matura-
3. Qualora il trattamento economico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia inferiore a quello percepito dall'amministrazione di provenienza, comprensivo di tutte le indennità percepite con carattere continuativo, prima dell'attuazione della presente legge, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
4. La progressione in carriera del personale di cui al comma 1 avviene, per il tempo della permanenza in ruolo ad esaurimento e fino all'eventuale trasferimento presso ufficio di altra pubblica amministrazione, che sarà disposto con regolamento da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative vigenti per la Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Gli avanzamenti da effettuare in sovrannumero ai sensi del comma precedente sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle varie qualifiche da conferire ed il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri avente titolo alla progressione.
6. Ove non sia possibile assegnare almeno un'unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.
7. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinate le modalità di trasferimento del personale inquadrato nel ruolo unico ad esaurimento, di cui al comma 1, alle pubbliche amministrazioni.
*4. 016. Mantovano.
Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 70-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000 è inserito il seguente:
«Art. 70-ter. (Modalità di presentazione della domanda di transito). - 1. Le domande di transito in altre pubbliche amministrazioni previste dalla presente legge possono essere presentate dal personale o per via gerarchica o direttamente alla pubblica ammistrazione presso la quale si richiede la mobilità.
2. Le domande devono contenere l'indicazione:
a) dei dati anagrafici del richiedente;
b) della qualifica posseduta, dell'anzianità di qualifica e di servizio maturate e dei trasferimenti di sede effettuati per motivi di servizio;
c) dei titoli di studio e professionali posseduti, delle specializzazioni conseguite, dei corsi frequentati e degli incarichi svolti;
d) delle condizioni familiari;
e) di non meno di tre sedi ove l'interessato gradirebbe essere destinato in caso di transito, qualora dall'Amministrazione prescelta dipendano articolazioni sul territorio nazionale o regionale;
f) ove la domanda sia presentata per le vie gerarchiche, deve essere altresì indicata l'Amministrazione presso la quale è richiesto il transito.
4. Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga direttamente presso l'Amministrazione ricevente il termine di trenta giorni di cui al comma precedente decorre dalla data in cui essa risulta ufficialmente pervenuta all'Amministrazione ricevente.
5. L'amministrazione ricevente può opporre rifiuto all'inquadramento nei propri ruoli solo nel caso in cui il profilo professionale, quello dei titoli culturali ed i titoli di servizio dei funzionari della Polizia di Stato che lo richiedano risultino del tutto incompatibili con le nuove funzioni, qualora nell'istanza dell'interessato esse siano specificamente indicate, ovvero non risultino vacanze nei ruoli stessi in relazione alle piante organiche esistenti o in via di formazione. I direttivi e i dirigenti del ruolo professionale della Polizia di Stato possono richiedere l'inquadramento anche nei ruoli dei dirigenti medici delle aziende sanitarie locali, degli Istituti ospedalieri, universitari ed a carattere scientifico ed in ogni altro ente pubblico, nei limiti della compatibilità tra le funzioni effettivamente attribuite e quelle che si dovrebbero espletare.
6. È consentita la presentazione di più domande di trasferimento ad altri ruoli. L'accettazione del transito presso altre pubbliche Amministrazioni deve essere manifestata dall'interessato entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento di accoglimento o entro sessanta giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso. L'accoglimento di una delle domande di transito non pregiudica la possibilità di accettare il transito presso Amministrazioni che abbiano accolto successivamente le domande.
7. Nel caso in cui le domande presentate per l'inquadramento in un determinato ruolo eccedano il numero delle vacanze organiche si fa ricorso alle procedure selettive per colloquio vigenti per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339».
4. 018. Mantovano.
Art. 4-bis. - 1. Le norme della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai
2. Ai dirigenti e commissari della Polizia di Stato trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche per effetto delle disposizioni della presente legge e dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono riconosciuti e fatti salvi l'anzianità raggiunta e la posizione economica acquisita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte in relazione al servizio prestato ed aventi carattere continuativo, nonché i diritti pensionistici di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 284 del 1977, all'articolo 16 della legge n. 232 del 1990 ed all'articolo 5 della legge n. 165 del 1997.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dall'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di trasferimento ad altre pubbliche amministrazioni, si applica la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato.
4. 019. Mantovano.
Art. 4-bis. - 1. Dopo l'articolo 70-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000 è aggiunto il seguente:
«Art. 70-ter. (Transito dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato nella carriera prefettizia). - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 2000, n. 78, appartenevano ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato che esplicano funzioni di polizia possono chiedere, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento nella carriera prefettizia.
2. Il trasferimento è consentito nei limiti delle vacanze organiche del personale della carriera prefettizia, considerando, a tal fine, anche l'incremento previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
3. L'inquadramento nei ruoli della carriera prefettizia è effettuato, al fine di non pregiudicare la successiva applicazione al personale della Polizia di Stato, dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, tenendo conto della corrispondenza tra le qualifiche attualmente possedute dal personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato con quelle ricoperte dal personale prefettizio alla data del 18 maggio 2000.
4. Ove le domande presentate eccedano le vacanze della carriera, determinate ai sensi del comma 2, si fa ricorso alle procedure selettive per colloquio vigenti per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 339».
4. 022. Mantovano.