1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 595. - (Diffamazione). - Chiunque fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a quattro milioni».