Allegato A
Seduta n. 853 del 6/2/2001


Pag. 41


PROPOSTA DI LEGGE: ANEDDA ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE CIVILE, IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE (7292) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: STEFANI; COLA ED ALTRI; TURRONI; SANZA; PECORELLA; PISAPIA E DALLA CHIESA (1808-3073-6286-6302-6363-7014)

(A.C. 7292 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7292 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 1.

1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 595. - (Diffamazione). - Chiunque fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a quattro milioni».