Allegato A
Seduta n. 853 del 6/2/2001


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(A.C. 6690 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Dotazione del Fondo e copertura finanziaria).

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 è determinata in lire 5 miliardi per l'anno 2001, lire 19 miliardi per l'anno 2002 e lire 5 miliardi per l'anno 2003. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Alla dotazione del Fondo per gli anni successivi al 2003 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
3. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni, eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.