1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato «Fondo per lo sminamento umanitario» destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:
(Fondo per lo sminamento umanitario).
a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio;
b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati;
c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica;
d) ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine;
e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;
f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento;
g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.