Allegato A
Seduta n. 853 del 6/2/2001


Pag. 53


...

(A.C. 5891 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Attività di assistenza in sede giudiziaria).

1. Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.
2. Gli istituti di patronato svolgono la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione,


Pag. 54

non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento.
3. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13.
4. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarità della materia di cui alla presente legge ed all'intervento dei patronati riconosciuti, nonché per l'introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all'azione in giudizio ed in forme compatibili con il disposto dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
5. Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9
(Attività di assistenza in sede giudiziaria).

Sopprimerlo.
9. 1. Pampo, Lo Presti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con la seguente: assicurano.
9. 13. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: mediante apposite convenzioni con avvocati fino alla fine del periodo.
9. 6. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle quali sono stabiliti fino alla fine del comma le seguenti: Dette convenzioni sono notificate alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni.

Conseguentemente, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
4. Il finanziamento di cui al comma 3 verrà corrisposto secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.
5. L'azione giudiziaria potrà essere proposta soltanto dopo che siano state esperite le procedure di precontenzioso amministrativo e giudiziario ed è fatto obbligo agli enti di rimuovere, mediante autoimpugnativa, i propri errori, evitando che gli interessati intraprendano azione giudiziaria.
9. 9. Grugnetti, Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , nelle quali sono stabiliti fino alla fine del comma con il seguente periodo:. Dette convenzioni, concordate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono notificate alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle


Pag. 55

corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni.
9. 2. Pampo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , nelle quali sono stabiliti fino alla fine del periodo.
9. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , anche in deroga fino alla fine del secondo periodo.
9. 7. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole : , anche in deroga alle vigenti tariffe professionali.
9. 11. Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi.
9. 12. Santori.
(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Dette convenzioni con le seguenti: Le convenzioni con gli avvocati, stipulate per la tutela giudiziaria in materia di previdenza e assistenza,
9. 14. Santori.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Dette convenzioni aggiungere le seguenti: sono sottoposte all'approvazione dei consigli professionali competenti e.
9. 15. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: non superiore al aggiungere le seguenti: doppio del.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo:
dopo le parole:
non inferiore al aggiungere le seguenti: doppio del.
sostituire la parola: doppio con la seguente: quadruplo.
9. 19. Cangemi, Boghetta.

Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause e/o ricorsi per errori imputabili al patronato.
9. 8. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono garantire il rapporto personale e fiduciario tra avvocato e assistito, anche regolando l'assunzione diretta da parte di patronati degli oneri di assistenza e difesa legale.
9. 16. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro


Pag. 56

patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.
9. 17. Teresio Delfino, Volontè, Tassone
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene prontamente informata.
9. 18 (Testo così modificato nel corso della seduta).Teresio Delfino, Volontè, Tassone.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
9. 3. Pampo, Lo Presti.

Sopprimere il comma 4.
9. 4. Pampo, Lo Presti.

Subemendamento all'emendamento 9.25 della Commissione.

Sopprimere la lettera b).
0. 9. 25. 1. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «Ministro di grazia e giustizia» con le seguenti: «Ministro della giustizia»;
b) sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».
9. 25. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro sessanta giorni.
9. 5. Pampo, Lo Presti.