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1. L'attività di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguarda:
2. Le attività di assistenza e tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice
e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: attività di aggiungere la seguente: consulenza, di.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di invalidità civile e di emigrazione e immigrazione con le seguenti: di emigrazione ed immigrazione, con esclusione di quelle in materia di invalidità civile.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di invalidità civile e di emigrazione e immigrazione, con le seguenti: di emigrazione ed immigrazione, con esclusione di quelle in materia di invalidità civile.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di invalidità civile e.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , salve le eccezioni fino alla fine del comma.
(Attività di assistenza e di tutela).
a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di invalidità civile e di emigrazione e immigrazione;
d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.
3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
(Attività di assistenza e di tutela).
8. 2. Santori.
(Approvato)
8. 6. Prestigiacomo.
8. 7. Prestigiacomo.
*8. 1. Monaco.
*8. 4. Santori.
8. 5. La Commissione.
(Approvato)
8. 3. Michielon, Pagliarini, Covre.