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1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche.
Al comma 1, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma
con le seguenti: di lavoratori dipendenti degli stessi istituti o dipendenti delle organizzazioni promotrici, purché comandati presso i medesimi istituti, con provvedimento notificato dalla direzione provinciale competente per territorio e, per le attività all'estero, alle autorità consolari o diplomatiche dei paesi in cui si svolge l'attività di assistenza sociale.
Al comma 1, sopprimere le parole: o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: È ammessa con le seguenti: È riconosciuta.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: possibilità di avvalersi, occasionalmente, aggiungere le seguenti: per non più di trenta giorni l'anno,
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a titolo gratuito.
Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: delle suddette collaborazioni aggiungere le seguenti: occasionali e degli eventuali rimborsi spese.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole da: devono risultare fino alla fine del comma con le seguenti: vanno regolamentate dalle parti su schema uniforme predisposto dal Ministero vigilante, da far vistare alla direzione provinciale del lavoro e, per l'estero, alle autorità consolari o diplomatiche di competenza.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 8 con le seguenti: di cui agli articoli 8 e 10.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con persone fisiche soggette, ai fini previdenziali, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
Sopprimere il comma 4.
Al comma 4, sopprimere le parole:, anche autonomi,
(Operatori).
2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche.
3. Esclusivamente in relazione all'attività di cui all'articolo 8 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
4. Per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi, anche autonomi, promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.
(Operatori)
6. 1. Pampo, Lo Presti.
6. 8. Michielon, Pagliarini, Covre.
6. 9. Michielon, Pagliarini, Covre.
6. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.
6. 5. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.
6. 6. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.
6. 2. Pampo, Lo Presti.
*6. 11. Michielon, Pagliarini, Covre.
*6. 12. Santori.
3. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in relazione all'attività di cui all'articolo 8 e per periodi limitati al superamento di particolari necessità ed urgenza, possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
6. 3. Pampo, Lo Presti.
6. 14. La Commissione.
(Approvato)
6. 7. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.
6. 13. Santori.
6. 20. La Commissione.
(Approvato)