Allegato A
Seduta n. 853 del 6/2/2001


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(A.C. 5891 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Convenzioni).

1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un


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istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. A tal fine deve essere sottoscritta un'apposita convenzione, da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, la stessa si intende approvata.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Convenzioni).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Le confederazioni e.
5. 1. Michielon, Pagliarini, Covre

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere sottoscritta un'apposita convenzione con le seguenti: devono essere sottoscritte apposite convenzioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: la stessa si intende approvata con le seguenti: le stesse si intendono approvate.
5. 2. Michielon, Paolo Colombo.
(Approvato)