1. Gli statuti degli istituti di patronato e di assistenza sociale devono indicare:
2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Gli Statuti con le seguenti: Lo statuto.
Conseguentemente, al medesimo alinea, sostituire la parola: devono con la seguente: deve.
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: , salve le eccezioni stabilite dalla presente legge.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: salve le eccezioni stabilite dalla presente legge con le seguenti: salvo il diritto di richiedere il rimborso delle spese.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
(Atto costitutivo e statuto).
a) l'organizzazione promotrice;
b) la denominazione dell'istituto;
c) la sede legale;
d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;
e) gli organi di amministrazione e di controllo;
f) le finalità e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;
g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge;
h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.
3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.
(Atto costitutivo e statuto).
4. 1. Santori.
(Approvato)
4. 2. Michielon, Pagliarini, Covre.
4. 3. Michielon, Pagliarini, Covre.
i) l'assicurazione contro terzi direttamente proporzionale al volume di servizi erogati.
4. 4. Michielon, Pagliarini, Covre.