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1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Sostituirlo con il seguente:
2. Entro sei mesi dalla data della domanda di autorizzazione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 1, lettera c), e concede l'autorizzazione definitiva.
quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto l'autorizzazione definitiva di cui al comma 2 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano altresì ferme le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalità giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.
Al comma 2, dopo le parole: deve essere allegato aggiungere le seguenti: lo statuto e l'atto costitutivo di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché.
Al comma 2, dopo le parole: tecniche e organizzative aggiungere le seguenti: nonché le finalità assistenziali.
Al comma 2, sostituire le parole: un terzo delle province con le seguenti: un quinto delle province.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle apposite Commissioni parlamentari.
Al comma 4, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
Al comma 5, sopprimere le parole: e svolgono la loro attività.
Al comma 6, dopo le parole: Non possono aggiungere le seguenti: in futuro.
Al comma 6, sostituire le parole: il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 con le seguenti: al quale sia stato esplicitamente negato il riconoscimento definitivo, tenendo conto che il mancato rispetto dei termini temporanei da parte del Ministero costituisce silenzio-assenso.
Sopprimere il comma 7.
Al comma 7, sopprimere la parola: non.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
(Costituzione e riconoscimento).
2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale.
3. La costituzione degli istituti è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.
5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche del tribunale del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.
6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.
7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.
(Costituzione e riconoscimento).
«Art. 3. (Costituzione e riconoscimento) - 1. La domanda di autorizzazione all'attività di patronato e assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, corredata da:
a) atto costitutitivo;
b) statuto;
c) progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un quinto delle province del territorio nazionale.
3. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano l'autorizzazione definitiva di cui al comma 2 hanno l'obbligo di iscrizione presso il tribunale del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.
4. Sono escluse dalla possibilità di presentare la domanda di cui al comma 1 le confederazioni e le associazioni che nel
3. 6. Michielon, Pagliarin, Covre.
3. 15. La Commissione.
(Approvato)
3. 7. Michielon, Pagliarini, Covre.
3. 8. Michielon, Pagliarini, Covre.
3. 5. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.
3. 1. Pampo, Lo Presti.
3. 2. Pampo, Lo Presti.
3. 9. Michielon, Pagliarini, Covre.
3. 13. Cangemi, Boghetta.
3. 3. Pampo, Lo Presti.
3. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.
3. 11. Michielon, Pagliarini, Covre.
8. Le associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, restano assoggettate, anche quanto a riconoscimento, statuti, contabilità e vigilanza, alle norme di legge loro relative, ed in particolare a quelle del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
*3. 4. Monaco.
8. Le associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, restano assoggettate, anche quanto a riconoscimento, statuti, contabilità e vigilanza, alle norme di legge loro relative, ed in particolare a quelle del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
*3. 12. Santori.