Allegato A
Seduta n. 853 del 6/2/2001


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(A.C. 5891 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Costituzione e riconoscimento).

1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale.
3. La costituzione degli istituti è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.
5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche del tribunale del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.
6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.
7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Costituzione e riconoscimento).

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 3. (Costituzione e riconoscimento) - 1. La domanda di autorizzazione all'attività di patronato e assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, corredata da:
a) atto costitutitivo;
b) statuto;
c) progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un quinto delle province del territorio nazionale.

2. Entro sei mesi dalla data della domanda di autorizzazione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 1, lettera c), e concede l'autorizzazione definitiva.
3. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano l'autorizzazione definitiva di cui al comma 2 hanno l'obbligo di iscrizione presso il tribunale del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.
4. Sono escluse dalla possibilità di presentare la domanda di cui al comma 1 le confederazioni e le associazioni che nel


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quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto l'autorizzazione definitiva di cui al comma 2 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.
3. 6. Michielon, Pagliarin, Covre.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano altresì ferme le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalità giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.
3. 15. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: deve essere allegato aggiungere le seguenti: lo statuto e l'atto costitutivo di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché.
3. 7. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, dopo le parole: tecniche e organizzative aggiungere le seguenti: nonché le finalità assistenziali.
3. 8. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, sostituire le parole: un terzo delle province con le seguenti: un quinto delle province.
3. 5. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle apposite Commissioni parlamentari.
3. 1. Pampo, Lo Presti.

Al comma 4, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
3. 2. Pampo, Lo Presti.

Al comma 5, sopprimere le parole: e svolgono la loro attività.
3. 9. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 6, dopo le parole: Non possono aggiungere le seguenti: in futuro.
3. 13. Cangemi, Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole: il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 con le seguenti: al quale sia stato esplicitamente negato il riconoscimento definitivo, tenendo conto che il mancato rispetto dei termini temporanei da parte del Ministero costituisce silenzio-assenso.
3. 3. Pampo, Lo Presti.

Sopprimere il comma 7.
3. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 7, sopprimere la parola: non.
3. 11. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Le associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, restano assoggettate, anche quanto a riconoscimento, statuti, contabilità e vigilanza, alle norme di legge loro relative, ed in particolare a quelle del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
*3. 4. Monaco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Le associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, restano assoggettate, anche quanto a riconoscimento, statuti, contabilità e vigilanza, alle norme di legge loro relative, ed in particolare a quelle del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
*3. 12. Santori.