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1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e gestire.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: le confederazioni e.
Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: nazionali.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: nazionali con la seguente: territoriali.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: di lavoratori aggiungere le seguenti: facenti parte del CNEL, nonché le organizzazioni.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sedi proprie aggiungere le seguenti: con propri dipendenti o comandati dagli enti promotori.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: metà con le seguenti: un terzo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quinto.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in tutto il territorio ove abbiano proprie sedi.
Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: assistenziali con le seguenti: di tutela e di assistenza sociale.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
civile tutte le funzioni di patronato ed assistenza sociale previste dalla presente legge.
(Soggetti promotori).
a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;
b) abbiano sedi proprie in almeno metà delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;
c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.
(Soggetti promotori).
2. 8. Santori.
2. 9. Michielon, Pagliarini, Covre.
2. 5. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.
2. 6. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.
2. 1. Pampo.
2. 2. Pampo, Lo Presti.
2. 7. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.
(Approvato)
2. 13. Cangemi, Boghetta.
2. 12. Cangemi, Boghetta.
2. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.
2. 3. Pampo, Lo Presti.
3. Le associazioni di promozione, tutela e rappresentanza sociale, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, esercitano in tema di invalidità civile tutte le funzioni di patronato ed assistenza sociale previste dalla presente legge.
*2. 4. Monaco.
3. Le associazioni di promozione, tutela e rappresentanza sociale, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, esercitano in tema di invalidità
*2. 11. Santori.