1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i princìpi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.
Al comma 1, sostituire le parole: quali persone giuridiche di diritto privato con le seguenti: quali entità giuridiche.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: senza scopo di lucro.
(Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato).
(Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato).
1. 1. Michielon, Pagliarini, Covre.
1. 2. Cangemi, Boghetta.