Allegato A
Seduta n. 853 del 6/2/2001


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PROGETTI DI LEGGE: S. 2819-2877-2940-2950-2957 - D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PELELLA ED ALTRI; MANFROI ED ALTRI; MINARDO; BONATESTA ED ALTRI: NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE (APPROVATI IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5891) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: LUCÀ ED ALTRI (4083)

(A.C. 5891 - sezione 1)

Art. 1.
(Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato).

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i princìpi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato).

Al comma 1, sostituire le parole: quali persone giuridiche di diritto privato con le seguenti: quali entità giuridiche.
1. 1. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: senza scopo di lucro.
1. 2. Cangemi, Boghetta.