Allegato A
Seduta n. 849 del 31/1/2001


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(A.C. 7490 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro).

1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, è impiegato nelle attività di cui al medesimo comma 1.
3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
4. Il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il


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verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività deve essere garantito al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.
5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di operatività dell'indennità di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennità.
7. L'indennità di cui al comma 5 non è cumulabile con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, nonché con le indennità di missione all'estero.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Specifici compensi per il personale delle Forze armane e del Corpo della Guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro).

Al comma 2, dopo le parole: dell'Arma dei Carabinieri aggiungere le seguenti: , della Polizia di Stato.
*3. 11. Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Al comma 2, dopo le parole: dell'Arma dei Carabinieri aggiungere le seguenti: , della Polizia di Stato.
*3. 2. Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.

Al comma 3, dopo le parole: dai Capi di stato maggiore di Forza armata aggiungere le seguenti: , dal Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza.
3. 3. Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e per non più di fino alla fine del comma con le seguenti: e nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dei ministri della difesa, delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e dei COCER, è stabilito l'orario massimo giornaliero di impiego nelle esercitazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali.
*3. 8. Ascierto, Gnaga, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e per non più di fino alla fine del comma con le seguenti: e nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dei ministri della difesa, delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e dei COCER, è stabilito l'orario massimo giornaliero di impiego nelle esercitazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali.
*3. 4. Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.

Al comma 5, sostituire le parole: da: di concertazione fino alla fine del comma con le seguenti:di contrattazione e di concertazione di cui al decreto legislativo 12


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maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, in misura non inferiore al corrispettivo trattamento orario ricavato in rapporto alla retribuzione complessiva mensile.
**3. 10. Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Al comma 5, sostituire le parole: da: di concertazione fino alla fine del comma con le seguenti:di contrattazione e di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, in misura non inferiore al corrispettivo trattamento orario ricavato in rapporto alla retribuzione complessiva mensile.
**3. 1. Lavagnini, Frattini, Giannattasio, Tarditi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, periodi quarto e quinto, del medesimo decreto legislativo.
3. 14. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, al fine di parificare l'attività di polizia giudiziaria e tributaria a quella regolata dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo di guardia di Finanza e della Polizia di Stato, trasferito nelle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna, nonché nelle città di Roma, Milano, Torino e Genova è attribuita per quattro anni una indennità mensile determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalle tabelle allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1985.
3. 01. Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Al personale della qualifica di assistente capo della Polizia di Stato ed equiparati è attribuito il livello retributivo sesto dal 1o gennaio 2001.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001, ai vice commissari, ai commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonché ai marescialli aiutanti delle Forze armate è attribuito il livello ottavo, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121.
3. Con decorrenza dal 1o gennaio 2001 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato è attribuito il livello 9-bis di importo corrispondente alla categoria C3 super di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei ministeri per il biennio economico 2000-2001.
3. 02. Ascierto, Gnaga, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, al personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonché al personale delle Forze armate rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:
a) agli assistenti capo, il livello retributivo sesto;


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b) ai sovrintendenti capo, vice ispettori ed ispettori, il livello retributivo settimo;
c) agli ispettori capo, il livello retributivo settimo-bis, calcolato a norma dell'articolo 43-bis della legge 1o aprile 1981, n. 121;
d) agli ispettori superiori, il livello ottavo;
e) ai vice questori aggiunti, il livello 9-bis di importo corrispondente alla categoria C3 super di cui all'articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei ministeri per il biennio economico 2000-2001.

2. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui ai precedenti commi, a cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.
3. 06. Frattini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Transito in altre amministrazioni pubbliche del personale appartenente ai ruoli dirigente e direttivo). - 1. Nel termine massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto di inquadramento del personale oggetto di riordino ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2000, n. 334, è consentito, a domanda, previa intesa tra le amministrazioni interessate secondo quanto previsto nel comma 4 e secondo le modalità di cui al comma successivo, il trasferimento dei dipendenti già appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. È ammessa la presentazione di una sola domanda di transito direttamente all'amministrazione di destinazione e, per conoscenza, all'amministrazione di appartenenza.
3. Nella domanda è contenuta la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato altre istanze ancora in via di definizione e sono indicati i dati anagrafici, la qualifica di appartenenza, l'anzianità nella stessa, il titolo di studio, l'area funzionale e la sede prescelte, secondo un ordine di preferenza, fino ad un massimo di tre, sulla base dei posti disponibili, compresi quelli per cessazione, distinti per qualifiche e corrispondenti categorie e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni e per sedi di servizio, contenuti in appositi elenchi che le singole amministrazioni dovranno a tal fine predisporre annualmente, entro e non oltre il 15 gennaio, adeguatamente pubblicati a cura del Ministero dell'interno. I posti disponibili sono quelli risultanti dal confronto tra le dotazioni organiche in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente e il personale a tempo indeterminato in servizio alla stessa data.
4. Entro il termine massimo di centottanta giorni, l'amministrazione a cui è stata indirizzata la domanda, procede agli adempimenti necessari e alla conclusione del procedimento di transito, salvo che, in base ai criteri individuati con le intese di cui al comma successivo, non ne sussistano i presupposti. In tale ultima ipotesi adotta un provvedimento di diniego che non pregiudica la riproposizione della istanza, nel termine massimo di quattro anni di cui al comma 1.
5. Le intese tra amministrazioni interessate, da concludersi nel termine perentorio di sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, sono volte a stabilire i criteri di preferenza nell'ipotesi in cui fossero presentate più istanze per il medesimo posto e i requisiti professionali richiesti ai fini della corrispondenza delle qualifiche con le categorie e i profili professionali accorpati per aree omogenee di funzioni.


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6. Il dipendente trasferito è collocato nei ruoli della nuova amministrazione, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
7. Le amministrazioni procedono alle assunzioni di nuovo personale dopol'espletamento delle procedure di transito di cui al presente articolo.
3. 05. Ascierto, Gnaga, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
«Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. 07. Giovanardi.