Allegato A
Seduta n. 849 del 31/1/2001


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(A.C. 7490 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).

1. Il coniuge convivente del personale di cui dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.
2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo, comma 1.


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ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Il trattamento economico di cui all'articolo 1 della presente legge non concorre a formare reddito imponibile e non è cumulabile con quelli previsti dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dal decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402.
2. 01. Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge che alla data del 1o gennaio 2001 usufruisce del trattamento di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e al decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applica per il rimanente periodo, fino alla concorrenza dei due anni, il trattamento di cui allo stesso articolo 1 della presente legge.
2. La misura dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è fissata in lire 500 al chilometro. La medesima misura è annualmente rivalutata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. Al terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 8 della legge n. 417 del 1978, le parole: «di 40 quintali» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 quintali».
2. 02. Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.