Allegato A
Seduta n. 849 del 31/1/2001


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DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA (7490) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 3699-5120-7101


(A.C. 7490 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Indennità di trasferimento).

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.
3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Indennità di trasferimento).

Al comma 1, sostituire le parole da: da quello di provenienza fino alla fine dell'articolo con le seguenti: compete per due anni, a titolo di rimborso spese per il disagio economico e sociale, una indennità mensile pari a lire un milione e mezzo.
2. Al personale di cui al comma 1, trasferito a domanda, compete la stessa indennità ridotta al trenta per cento, fermo restando il rimborso delle spese di trasporto delle masserizie.
3. Il trattamento di cui ai precedenti commi è ridotto di un terzo per il personale che fruisce, nella nuova sede, di un alloggio gratuito di servizio.


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4. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo compete, all'atto del rientro in Italia, al personale titolare del trattamento estero previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838.
5. Gli aumenti di cui all'articolo 12, primo comma, secondo capoverso, della legge 26 luglio 1978, n. 417, competono in misura pari a dieci mensilità della indennità integrativa speciale.
6. In aggiunta all'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1, il personale titolare di incarico, cui compete l'alloggio di servizio e che abbia presentato domanda, può chiedere, decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda medesima senza che sia stato assegnato l'alloggio in condizioni di agibilità, previa presentazione di regolare contratto di locazione, il massimo di un milione di lire per un periodo, comunque, non superiore a ventiquattro mesi. In caso di successiva assegnazione di un alloggio di servizio, le spese di trasloco sono a carico dell'amministrazione di appartenenza del personale interessato.
1. 2. Ascierto, Gasparri, Frattini, Giannattasio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Proroga dei termini per la mobilità esterna dei direttivi e dirigenti della Polizia di Stato). - 1. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
* 1. 01. Frattini, Russo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Proroga dei termini per la mobilità esterna dei direttivi e dirigenti della Polizia di Stato). - 1. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
* 1. 02. Veltri.