1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Repubblica promuove con appositi provvedimenti la parità di accesso tra donne e uomini».
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Sono garantite condizioni di eguaglianza per l'accesso dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive».
1. 1. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.