Allegato A
Seduta n. 849 del 31/1/2001


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(A.C. 3856 - sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Princìpi e norme generali della disciplina).

1. La disciplina regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, si attiene ai seguenti principi e norme generali della materia:
a) le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari devono


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essere perseguite insieme con le prestazioni di ricovero e cura rese nelle strutture e nei presidi ospedalieri degli stessi istituti, nonché con la formazione continua e l'aggiornamento degli operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e con la divulgazione dei medesimi;
b) i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revisione sono stabiliti dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti princìpi:
1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;
2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;
3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività di assistenza svolte nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;
4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;
c) i criteri stabiliti ai sensi della lettera b) costituiscono elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;
d) previsione della istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali, non legati da rapporti di collaborazione con istituti operanti sul territorio nazionale, per la valutazione delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei riconoscimenti ai sensi di quanto previsto dalla lettera c);
e) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché alle sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi della lettera b), d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
f) durata quinquennale del provvedimento di riconoscimento, con possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera g);
g) previsione della predisposizione da parte di ciascun istituto di una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e di verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità di ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;
h) previsione che gli istituti si attengano, nella erogazione delle prestazioni assistenziali correlate all'attività di ricerca biomedica, agli obiettivi e alle priorità della programmazione sanitaria regionale e nazionale, secondo le indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2;
i) applicazione dei criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni ed università alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative dalle facoltà di medicina e chirurgia;
l) salvaguardia dell'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato;


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m) armonizzazione delle disposizioni sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti di diritto pubblico con quelle riguardanti la gestione delle aziende ospedaliere.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.59, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del rispetto del principio della programmazione sanitaria regionale e della specificità degli istituti quanto al rapporto tra attività di ricerca e attività assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attività degli stessi istituti con la programmazione sanitaria regionale, in termini di definizione e di verifica dei programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. Con lo stesso atto sono definiti i criteri per l'individuazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente connesse con le attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti, nonché le modalità per il relativo finanziamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Sono organi degli istituti di diritto pubblico:
a) il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione, composto da cinque membri, di cui tre nominati dalle regioni o province autonome territorialmente interessate tra esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico, uno dal Ministro della sanità ed uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) il direttore generale, con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante dello stesso e di presidenza del comitato di indirizzo, nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata, tra esperti di riconosciuta esperienza nel campo della gestione sanitaria;
c) il direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro della sanità tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;
d) il comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge attività di ricerca, con funzioni consultive generali. Il parere del comitato è obbligatorio per le questioni attinenti la programmazione dell'attività e la definizione delle risorse destinate alla ricerca;
e) il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229.

4. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale stesso tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie, come definito ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattereesclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene


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nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza. I professori universitari e i recercatori dipendenti da enti pubblici di ricerca ed assistenza nominati direttori scientifici, qualora non diversamente stabilito da una convenzione tra l'istituto e l'ente di appartenenza, sono collocati in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e successive modificazioni.
6. Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con atto regolamentare la normativa concorsuale per l'assunzione del personale degli istituti di diritto pubblico secondo i criteri previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e delle esigenze specifiche della ricerca biomedica.
7. Gli istituti di diritto privato, ai fini dell'adeguamento di cui all'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, richiedono per l'assunzione del personale sanitario gli stessi requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, per le corrispondenti qualifiche.8. Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca degli istituti sono destinate:
a) la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59, con riferimento al n.38 dell'allegato 1 annesso alla stessa legge;
b) le entrate derivanti da erogazioni liberali disposte a favore degli istituti di diritto pubblico.

9. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 9, della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.269, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Principi e norme generali della disciplina).

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: funzione di programmazione aggiungere la seguente: strategica.
3. 1. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

Conseguentemente, dopo le parole: Ministro della sanità aggiungere le seguenti: , uno mediante intesa tra il sindaco del comune ed il presidente della provincia nella quale l'istituto ha sede legale.
3. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: territorialmente interessate aggiungere le seguenti: , di cui uno su indicazione del sindaco del comune nel quale l'istituto ha sede legale.
3. 3. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: ed con la seguente: nonché.
3. 10. Cè, Dalla Rosa.


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Al comma 5, sostituire il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo con i seguenti:
Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie, come definito ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza. I professori universitari e i ricercatori dipendenti da enti pubblici di ricerca ed assistenza nominati direttori scientifici, qualora non diversamente stabilito da una convenzione tra l'istituto e l'ente di appartenenza, sono collocati in aspettativa senza assegni.
3. 15. Baiamonte.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è regolato in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e deve intendersi a carattere esclusivo.
3. 4. Conti, Gramazio.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: del direttore generale, aggiungere le seguenti: del direttore scientifico,
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo ed il quinto periodo.
3. 5. Conti, Gramazio.

Nel comma 5, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti:
Quanto ai limiti di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al presente comma, con esclusione del direttore generale e del direttore scientifico, si applicano le disposizioni vigenti per il personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale. Quanto ai limiti di età per il collocamento a riposo del direttore generale e del direttore scientifico si applicano le disposizioni vigenti per il direttore generale delle aziende ospedaliere. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato, nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale specificamente destinate agli istituti. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
3. 20. Governo.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Quanto ai limiti massimi di età del direttore generale e del direttore scientifico, si applicano le disposizioni vigenti per il direttore generale delle aziende ospedaliere.
3. 12. La Commissione.


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Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: compreso con la seguente: incluso.
3. 11. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: protocollo aggiuntivo, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica,
3. 6. Conti, Gramazio.

Al comma 6, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con atto regolamentare la normativa concorsuale per l'assunzione del personale degli istituti di diritto pubblico secondo i criteri previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e delle esigenze specifiche della ricerca biomedica.
3. 16. Baiamonte.

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: tramite un apposito protocollo aggiuntivo,
3. 13. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: protocollo aggiuntivo, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica,
3. 7. Conti, Gramazio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Gli istituti di ricerca biomedica, qualora nell'ambito della programmazione sanitaria e delle disponibilità finanziarie ad essi attribuite, acquistino una struttura sanitaria privata, possono essere autorizzati dalle regioni ad assumere il personale in servizio alla data dell'acquisto anche in deroga alle norme concorsuali in vigore nella pubblica amministrazione.
* 3. 8. Battaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Gli istituti di ricerca biomedica, qualora nell'ambito della programmazione sanitaria e delle disponibilità finanziarie ad essi attribuite, acquistino una struttura sanitaria privata, possono essere autorizzati dalle regioni ad assumere il personale in servizio alla data dell'acquisto anche in deroga alle norme concorsuali in vigore nella pubblica amministrazione.
* 3. 9. Conti, Gramazio.