1. Gli istituti di ricerca biomedica, di seguito denominati «istituti», sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale.
(Definizione degli istituti di ricerca biomedica).
2. Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.
3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura.
4. Gli istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio sanitario nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano sanitario nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun istituto, nonché in materia di formazione continua del personale.
5. Gli istituti di diritto pubblico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità.