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1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4.
(Disposizioni integrative e correttive).
(Disposizioni integrative e correttive).
Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 1 aggiungere le seguenti: «con le medesime procedure ivi previste e».
5. 1. La Commissione.
(Approvato)