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1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Al comma 1, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.
(Parere parlamentare).
2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione.
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
(Parere parlamentare).
4. 1. Ciapusci.